stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 100

Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonchè dell'organismo indipendente di valutazione della performance. (19G00083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/05/2022)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 13-9-2019
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e in  particolare  l'articolo
8; 
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  28  novembre  2005,  n.  246,  e  in  particolare
l'articolo 14, comma 9; 
  Visti del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  e  in
particolare gli articoli 14 e 14-bis; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  e  in  particolare
l'articolo 4-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.
315; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016,  n.
105, e in particolare l'articolo 6, comma 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione 2 dicembre 2016; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Considerato che il citato articolo 4-bis del  decreto-legge  n.  86
del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il  riordino
dell'organizzazione dei Ministeri, incluso il riordino  degli  uffici
di diretta collaborazione,  nonche'  la  facolta'  di  richiedere  il
parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare  ai  sensi  del
medesimo articolo; 
  Ritenuto che, anche in relazione al  contenuto  del  provvedimento,
ragioni di speditezza e celerita' rendono  non  necessario  avvalersi
della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento ha  ad  oggetto  l'organizzazione  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  della  giustizia,
nonche' la costituzione e la composizione dell'Organismo indipendente
di valutazione della performance. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  24
          marzo  1958,  n.  195  (Norme  sulla  Costituzione  e   sul
          funzionamento del Consiglio superiore della magistratura): 
              «Art. 8. (Ispettorato). - Il Consiglio  superiore,  per
          esigenze relative  all'esercizio  delle  funzioni  ad  esso
          attribuite, si avvale dell'Ispettorato  generale  istituito
          presso il Ministero di grazia e giustizia.». 
              -  La  legge   12   agosto   1962,   n.   1311,   reca:
          «Organizzazione e funzionamento  dell'Ispettorato  generale
          presso il Ministero di grazia e giustizia». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
              «Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis) [i  provvedimenti  commissariali  adottati  in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          ministri emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225]; 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e); 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21 marzo 1953,  n.  161  ,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  reca:
          «Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e
          19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  4.  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli
          esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale
          non dirigenziale di ciascun ministero, articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.» 
              «Art. 7.  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. 
              2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,  comma
          2, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale
          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di
          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione
          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di
          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 
                b)  assolvimento  dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
                c) organizzazione degli uffici preposti al  controllo
          interno di diretta collaborazione con il ministro,  secondo
          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in
          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei
          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la
          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e
          personali; 
                d) organizzazione del  settore  giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.» 
              «Art. 16. (Attribuzioni). - 1. Il Ministero di grazia e
          giustizia e il Ministero di  grazia  e  giustizia  assumono
          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   della
          giustizia e ministero della giustizia. 
              2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e  i
          compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle  leggi
          e dai regolamenti  in  materia  di  giustizia  e  attivita'
          giudiziaria ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con  il
          consiglio  superiore   della   magistratura,   attribuzioni
          concernenti i magistrati ordinari, vigilanza  sugli  ordini
          professionali,     archivi      notarili,      cooperazione
          internazionale in materia civile e penale. 
              3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree funzionali: 
                a)  servizi  relativi  alla  attivita'   giudiziaria:
          gestione  amministrativa  della  attivita'  giudiziaria  in
          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
          da parte del  ministro  delle  sue  competenze  in  materia
          processuale;    casellario     giudiziale;     cooperazione
          internazionale  in  materia  civile  e  penale;  studio   e
          proposta di interventi normativi nel settore di competenza; 
                b)  organizzazione   e   servizi   della   giustizia:
          organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla
          giustizia;   gestione    amministrativa    del    personale
          amministrativo e dei mezzi e  strumenti  anche  informatici
          necessari; attivita' relative alle competenze del  ministro
          in ordine ai magistrati; studio e  proposta  di  interventi
          normativi nel settore di competenza; 
                c)   servizi   dell'amministrazione    penitenziaria:
          gestione amministrativa del  personale  e  dei  beni  della
          amministrazione  penitenziaria;  svolgimento  dei   compiti
          relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
          e delle misure  di  sicurezza  detentive;  svolgimento  dei
          compiti  previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento   dei
          detenuti e degli internati; 
                d)  servizi   relativi   alla   giustizia   minorile:
          svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al  ministero
          della  giustizia  in   materia   di   minori   e   gestione
          amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. 
              4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
          le disposizioni della legge  12  agosto  1962,  n.  1311  e
          successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
          8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.» 
              «Art. 17. (Ordinamento). - 1. Il ministero si  articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere  superiore  a  quattro,  in  riferimento  alle  aree
          funzionali definite nel precedente articolo.» 
              «Art. 18. (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
          diretta collaborazione con il ministro ed ai  dipartimenti,
          sono preposti  i  dirigenti  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
          dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
          80,  i   magistrati   delle   giurisdizioni   ordinarie   e
          amministrative, i professori  e  ricercatori  universitari,
          gli avvocati dello Stato, gli  avvocati;  quando  ricorrono
          specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
          essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
          ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, come  sostituito  dall'articolo  23
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 
              2.  Agli   uffici   dirigenziali   generali   istituiti
          all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti  di
          cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80,  ed  i  magistrati  della
          giurisdizione  ordinaria;   quando   ricorrono   specifiche
          esigenze di servizio, ai  medesimi  uffici  possono  essere
          preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.» 
              «Art. 19. (Magistrati). -  1.  Il  numero  massimo  dei
          magistrati  collocati  fuori  dal  ruolo   organico   della
          magistratura e destinati al Ministero non deve superare  le
          sessantacinque unita'.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 9,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
          normativo per l'anno 2005): 
              «Art. 14. (Semplificazione della legislazione). 
              (Omissis). 
              9.  Le  amministrazioni,  nell'ambito   della   propria
          autonomia   organizzativa   e   senza   oneri   aggiuntivi,
          individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
          attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e  della  VIR
          di  rispettiva  competenza.  Nel  caso  non  sia  possibile
          impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici,  le
          amministrazioni possono avvalersi di esperti o di  societa'
          di ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente  e,  comunque,  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 14  e  14-bis  del
          decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  (Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
              2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
              3. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato   dello   stesso,   anche   formulando   proposte   e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                e)  propone,  sulla   base   del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto legge n. 90 del 2014; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
              4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti
          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,
          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.
          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi
          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi
          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le
          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie
          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli
          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di
          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di
          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli
          organi competenti. 
              5. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.» 
              «Art.  14-bis.  (Elenco,   durata   e   requisiti   dei
          componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della  funzione
          pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
          degli Organismi indipendenti  di  valutazione,  secondo  le
          modalita'  indicate   nel   decreto   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 10, del  decreto-legge  n.  90  del
          2014. 
              2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
          e'      effettuata      dall'organo      di       indirizzo
          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica. 
              3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
          indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
          sola  volta  presso  la  stessa   amministrazione,   previa
          procedura selettiva pubblica. 
              4. L'iscrizione  all'Elenco  nazionale  dei  componenti
          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla
          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le
          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti
          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai
          sensi del comma 1. 
              5. Con le modalita' di cui al comma 1,  sono  stabiliti
          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione
          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 
              6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
          indipendenti  di  valutazione  sono  nulli   in   caso   di
          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti
          dall'articolo 14 e dal presente articolo.  Il  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  segnala   alle   amministrazioni
          interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'): 
              «Art.    4-bis.    (Procedure    per    il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25  luglio
          2001, n. 315, reca: «Regolamento  di  organizzazione  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione  del   Ministro   della
          giustizia». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  maggio   2016,   n.   105
          (Regolamento di disciplina delle funzioni del  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance delle pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 6. (Valutazione indipendente  e  revisione  della
          disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione).  -
          1.  La  valutazione  indipendente  della   performance   e'
          assicurata in ogni amministrazione pubblica  dall'organismo
          indipendente di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo n. 150 del 2009. 
              2. L'organismo indipendente di  valutazione  svolge  le
          funzioni e le attivita' di cui all'articolo 14 del  decreto
          legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo  di  supportare
          l'amministrazione sul piano metodologico  e  verificare  la
          correttezza  dei  processi  di  misurazione,  monitoraggio,
          valutazione    e    rendicontazione    della    performance
          organizzativa  e  individuale.   Verifica,   inoltre,   che
          l'amministrazione  realizzi  nell'ambito  del  ciclo  della
          performance un'integrazione sostanziale tra  programmazione
          economico-finanziaria           e            pianificazione
          strategico-gestionale.  Ai  fini  della  valutazione  della
          performance organizzativa,  promuove  l'utilizzo  da  parte
          dell'amministrazione   dei   risultati   derivanti    dalle
          attivita' di valutazione esterna  delle  amministrazioni  e
          dei relativi impatti. 
              3.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da tre  componenti.  I  componenti  dell'organismo
          indipendente  di  valutazione  sono  nominati  da  ciascuna
          amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra  i
          soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli
          organismi   indipendenti   di   valutazione,   tenuto   dal
          Dipartimento. 
              4.  Possono  chiedere  di  essere  iscritti  all'Elenco
          nazionale soggetti, dotati  dei  requisiti  di  competenza,
          esperienza ed integrita' stabiliti con decreto del Ministro
          delegato   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione  da  emanarsi   entro   centoventi   giorni
          dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,  con  il
          quale   sono   stabiliti   anche    i    limiti    relativi
          all'appartenenza   a   piu'   organismi   indipendenti   di
          valutazione. 
              5. I commi 3 e 4 si applicano  a  partire  dai  rinnovi
          degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.  I
          componenti  degli  organismi  gia'  nominati  rimangono  in
          carica  fino  alla   naturale   scadenza   dei   rispettivi
          mandati.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15   giugno   2015,   n.   84,   reca:   «Regolamento    di
          riorganizzazione del Ministero della giustizia e  riduzione
          degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche». 
              - Il decreto del Ministro della semplificazione e della
          pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 reca: «Istituzione
          dell'Elenco  nazionale  dei  componenti   degli   Organismi
          indipendenti di valutazione della performance».