stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-2-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

(( (Magistrati). ))


((
1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità.
((21))
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 11 novembre 2002, n. 251, convertito con modificazioni dalla L. 10 gennaio 2003, n. 1 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi del presente articolo, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004.
-----------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che tale modifica ha effetto dal 1° luglio 2004.