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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 354

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l'amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2004)
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Testo in vigore dal:  28-2-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga dell'esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le modalità di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione telefonica e via internet, così da prevenirne la perdita nell'ipotesi in cui ne risulti necessaria l'acquisizione ai fini della repressione di reati di particolare gravità;
Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il
funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonché di intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare il pregiudizio all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi crediti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Riorganizzazione dei tribunali delle acque
1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:
a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.";
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.";
b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.";
2) al quarto comma le parole: "i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.";
c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: "L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.";
2) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.";
d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: "139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.".
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1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004.
))