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LEGGE 1 agosto 1959, n. 704

Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003)
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Testo in vigore dal:  28-2-2004
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Art. 1

((L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.))
((Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.))

L'indennità stessa è corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.