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LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 15/12/2019
Testo in vigore dal: 3-11-2019
al: 23-12-2019
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1. 
 
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali) 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019,  2020  e
2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.  Resta  fermo  che  i  livelli  effettivi  dei  saldi  di  cui
all'allegato 1 annesso  alla  presente  legge,  validi  ai  fini  del
conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  sono  quelli
risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17. 
  2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui
alla tabella A, parte III, allegata al decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  ridotta  di  1,5  punti
percentuali per l'anno 2019. L'aliquota ordinaria dell'IVA e' ridotta
di 2,2 punti percentuali per l'anno  2019,  e'  incrementata  di  0,3
punti percentuali per l'anno 2020 ed e'  incrementata  di  1,5  punti
percentuali per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. 
  3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della  tabella  A,
parte III, allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  recante  l'elenco  dei  beni  e  dei  servizi
soggetti all'aliquota IVA del  10  per  cento,  anche  i  dispositivi
medici a base di sostanze normalmente utilizzate  per  cure  mediche,
per  la  prevenzione  delle  malattie  e  per  trattamenti  medici  e
veterinari,  classificabili  nella  voce  3004   della   nomenclatura
combinata di cui all'allegato 1 del regolamento  di  esecuzione  (UE)
2017/1925  della  Commissione  del  12  ottobre  2017  che   modifica
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio  relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed  alla  tariffa  doganale
comune. 
  4. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2
e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra
i prodotti della panetteria  ordinaria  devono  intendersi  compresi,
oltre ai cracker ed alle fette biscottate,  anche  quelli  contenenti
ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della  legge  4  luglio
1967, n. 580, con la sola inclusione  degli  zuccheri  gia'  previsti
dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i  grassi
e gli oli alimentari  industriali  ammessi  dalla  legge,  i  cereali
interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le
spezie di uso comune. Non si da' luogo a  rimborsi  di  imposte  gia'
pagate ne' e'  consentita  la  variazione  di  cui  all'articolo  26,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1976, n. 633, e successive modificazioni ». 
  5. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole: « 350 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:  «  400  milioni  di
euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi ». 
  6. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, e' abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019. 
  7.  Nelle  more  della  mancata  adozione  della  revisione   della
normativa  sulla  fiscalita'  diretta  ed  indiretta  delle   imprese
immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8. Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata  la  spesa  di
17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di  10,1  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. 
  9. All'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti: 
  « 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al  presente
comma e ai commi da 55 a  89  del  presente  articolo,  se  nell'anno
precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno  percepito  compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. 
  55. Ai fini della verifica  della  sussistenza  del  requisito  per
l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54: 
    a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati  nelle
dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9  dell'articolo  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
    b)   nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di   attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume  la  somma  dei
ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate »; 
    b) al comma 56, le parole: «  dei  requisiti  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « del requisito »; 
    c) al comma 57, le lettere d)  e  d-bis)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    « d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti  o  professioni  che
partecipano,  contemporaneamente  all'esercizio   dell'attivita',   a
societa' di persone, ad associazioni o a  imprese  familiari  di  cui
all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero   che   controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'  limitata  o
associazioni  in  partecipazione,  le  quali   esercitano   attivita'
economiche  direttamente  o  indirettamente  riconducibili  a  quelle
svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 
    d-bis)  le  persone  fisiche  la  cui  attivita'  sia  esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in
corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti  di  lavoro  nei
due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei  confronti  di  soggetti
direttamente o indirettamente riconducibili  ai  suddetti  datori  di
lavoro »; 
    d) al comma 65, lettera  c),  le  parole:  «  ai  limiti  »  sono
sostituite dalle seguenti: « al limite »; 
    e) al comma 71, le parole:  «  taluna  delle  condizioni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « il requisito »; 
    f) al comma 73, il primo periodo e' soppresso; 
    g) al  comma  74,  terzo  periodo,  le  parole:  «  taluna  delle
condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »; 
    h) al comma 82: 
      1) al primo periodo, le parole: «  taluna  delle  condizioni  »
sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »; 
      2) al terzo periodo, le parole: « sussistano  le  condizioni  »
sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »; 
      3) al quarto periodo, le parole:  «  delle  condizioni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « della condizione »; 
    i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni  »
sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »; 
    l) al comma 87, la parola:  «  triennio  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « quinquennio ». 
  10. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e'
sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge. 
  11. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti  commi,  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi  da
56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  12. All'articolo 14, comma 1,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, le parole: «  20  per  cento  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 40 per cento ». 
  13.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  ai  compensi  derivanti
dall'attivita' di lezioni private e ripetizioni, svolta  dai  docenti
titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si  applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota  del  15  per
cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito  nei
modi ordinari. 
  14. I  dipendenti  pubblici  di  cui  al  comma  13,  che  svolgono
l'attivita' di insegnamento a titolo privato, fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, comunicano all'amministrazione di  appartenenza  l'esercizio  di
attivita' extra-professionale didattica ai  fini  della  verifica  di
eventuali situazioni di incompatibilita'. 
  15. L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 e'  versata  entro  il
termine stabilito per il versamento dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
i rimborsi, le sanzioni, gli  interessi  e  il  contenzioso  ad  essa
relativi si applicano le disposizioni previste  per  le  imposte  sui
redditi. 
  16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  stabilite  le   modalita'   per   l'esercizio
dell'opzione  nonche'  del  versamento  dell'acconto  e   del   saldo
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 13. 
  17. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone  fisiche  esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni, che  nel  periodo  d'imposta
precedente a quello per il quale e' presentata la dichiarazione hanno
conseguito ricavi o percepito compensi compresi  tra  65.001  euro  e
100.000 euro ragguagliati  ad  anno,  possono  applicare  al  reddito
d'impresa o  di  lavoro  autonomo,  determinato  nei  modi  ordinari,
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul  reddito,  delle  addizionali
regionali  e  comunali  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
con l'aliquota del 20 per cento. 
  18. Ai  fini  dell'individuazione  del  limite  dei  ricavi  e  dei
compensi di cui al comma 17: 
    a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati  nelle
dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9  dell'articolo  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
    b) nel caso di esercizio contemporaneo di  differenti  attivita',
si assume la somma dei ricavi e dei compensi  relativi  alle  diverse
attivita' esercitate. 
  19. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 17: 
    a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o   di   regimi   forfetari   di
determinazione del reddito; 
    b) i soggetti non residenti, ad  eccezione  di  quelli  che  sono
residenti in uno degli Stati membri  dell'Unione  europea  o  in  uno
Stato  aderente  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo   che
assicuri un adeguato scambio di  informazioni  e  che  producono  nel
territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono  almeno  il
75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto; 
    c) i soggetti che, in  via  esclusiva  o  prevalente,  effettuano
cessioni  di  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,   di   terreni
edificabili di cui all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di
mezzi di trasporto  nuovi  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    d) gli esercenti attivita'  d'impresa,  arti  o  professioni  che
partecipano,  contemporaneamente  all'esercizio   dell'attivita',   a
societa' di persone, ad associazioni o a  imprese  familiari  di  cui
all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero   che   controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'  limitata  o
associazioni  in  partecipazione,  le  quali   esercitano   attivita'
economiche  direttamente  o  indirettamente  riconducibili  a  quelle
svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 
    e)  le  persone  fisiche  la   cui   attivita'   sia   esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in
corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti  di  lavoro  nei
due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei  confronti  di  soggetti
direttamente o indirettamente riconducibili  ai  suddetti  datori  di
lavoro. 
  20. I ricavi conseguiti e i compensi  percepiti  dai  soggetti  che
applicano  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  17  non   sono
assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A
tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione  dalla
quale risulti che il reddito cui le  somme  afferiscono  e'  soggetto
all'imposta sostitutiva. 
  21.  I  contribuenti  persone  fisiche  che   applicano   l'imposta
sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le  ritenute
alla fonte di cui al titolo III  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad eccezione delle ritenute  di
cui all'articolo 23  e  24  del  medesimo  decreto;  tuttavia,  nella
dichiarazione dei redditi, i medesimi  contribuenti  persone  fisiche
indicano il codice fiscale del percettore dei  redditi  per  i  quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi. 
  22.  I  contribuenti  persone  fisiche  che   applicano   l'imposta
sostitutiva di cui  al  comma  17  sono  esonerati  dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai  sensi
delle disposizioni relative al regime forfetario di cui  all'articolo
1, commi da 54 a 89, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  fermo
restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto  dal  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  23. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse; 
      2) il primo e il secondo periodo del comma  3  sono  sostituiti
dal seguente:  «  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione  in  societa'  in
nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice  sono   computate   in
diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta  e,
per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per
cento dei relativi redditi conseguiti in detti  periodi  d'imposta  e
per l'intero importo che trova capienza in essi »; 
    b) all'articolo 56, comma  2,  la  parola:  «  complessivo  »  e'
soppressa; 
    c) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi  cinque
periodi d'imposta » sono soppresse; 
    d) all'articolo 116: 
      1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo  periodo  »  sono
soppresse; 
      2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «
Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  84,  comma  3.  Per  i
soggetti che fruiscono di  un  regime  di  esenzione  dell'utile,  la
perdita e' riportabile nei limiti di cui all'articolo  84,  comma  1,
secondo periodo ». 
  24. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio  2000,
n. 212, le disposizioni di cui al comma 23 del presente  articolo  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2017. 
  25. In deroga al primo periodo del  comma  3  dell'articolo  8  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal  comma  23  del   presente   articolo,   le   perdite   derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali  di  cui  all'articolo  66  del
medesimo testo unico: 
    a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in  diminuzione  dei
relativi redditi conseguiti nei periodi  d'imposta  2019  e  2020  in
misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e  al  60  per
cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova  capienza
in essi; 
    b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in  diminuzione  dei
relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura  non
superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo
che trova capienza in essi. 
  26. Le perdite  del  periodo  d'imposta  2017,  per  la  parte  non
compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  computate  in
diminuzione dei relativi redditi conseguiti: 
    a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore  al
40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero  importo  che  trova
capienza in essi; 
    b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60  per
cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova  capienza
in essi. 
  27. Il comma  1-quater  dell'articolo  15  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in  materia  di  detrazione  per
oneri, e' sostituito dal seguente: 
  « 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella  misura  forfetaria
di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e
di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa  sostenuta
dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ». 
  28. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. 
  29. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. 
  30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. 
  31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. 
  32. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. 
  33. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. 
  34. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. 
  35. E' istituita l'imposta sui servizi digitali. 
  36. Sono soggetti  passivi  dell'imposta  sui  servizi  digitali  i
soggetti esercenti attivita' d'impresa che, singolarmente o a livello
di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente: 
    a) un ammontare complessivo  di  ricavi  ovunque  realizzati  non
inferiore a euro 750.000.000; 
    b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali,  di  cui
al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato  non  inferiore  a
euro 5.500.000. 
  37. L'imposta si applica ai ricavi derivanti  dalla  fornitura  dei
seguenti servizi: 
    a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicita'  mirata
agli utenti della medesima interfaccia; 
    b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale  multilaterale
che consente agli utenti di essere in contatto e  di  interagire  tra
loro, anche al fine di facilitare la  fornitura  diretta  di  beni  o
servizi; 
    c)  trasmissione  di  dati  raccolti   da   utenti   e   generati
dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. 
  38. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai  servizi  di  cui  al
comma 37 resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del  codice
civile, si considerano controllati, controllanti o controllati  dallo
stesso soggetto controllante. 
  39. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. 
  40. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un  ricavo  si
considera tassabile in un determinato periodo d'imposta  se  l'utente
di un servizio tassabile e' localizzato nel territorio dello Stato in
detto periodo. Un utente  si  considera  localizzato  nel  territorio
dello Stato se: 
    a) nel caso di un servizio di cui al comma  37,  lettera  a),  la
pubblicita' figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui  il
dispositivo e' utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo
d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale; 
    b) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se: 
      1) il servizio comporta un'interfaccia  digitale  multilaterale
che facilita le corrispondenti cessioni  di  beni  o  prestazioni  di
servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo
nel territorio dello Stato in detto periodo  d'imposta  per  accedere
all'interfaccia digitale e conclude un'operazione  corrispondente  su
tale interfaccia in detto periodo d'imposta; 
      2) il servizio comporta un'interfaccia  digitale  multilaterale
di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero  1),  l'utente
dispone di un conto per la totalita' o  una  parte  di  tale  periodo
d'imposta che gli consente di  accedere  all'interfaccia  digitale  e
tale conto e' stato aperto utilizzando un dispositivo nel  territorio
dello Stato; 
    c) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati
generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel  territorio
dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale
periodo  d'imposta  o  di  un  periodo  d'imposta  precedente,   sono
trasmessi in detto periodo d'imposta. 
  41. L'imposta dovuta si ottiene applicando  l'aliquota  del  3  per
cento all'ammontare dei  ricavi  tassabili  realizzati  dal  soggetto
passivo in ciascun trimestre. 
  42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro
il mese successivo a ciascun trimestre  e  alla  presentazione  della
dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi  tassabili  prestati
entro quattro mesi dalla  chiusura  del  periodo  d'imposta.  Con  il
decreto di cui al comma 45 puo' essere previsto che, per le  societa'
appartenenti al medesimo gruppo, per  l'assolvimento  degli  obblighi
derivanti  dalle  disposizioni  relative  all'imposta   sui   servizi
digitali sia nominata una singola societa' del gruppo. 
  43. I soggetti non residenti, privi di stabile  organizzazione  nel
territorio  dello  Stato  e  di  un  numero  identificativo  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso  di  un  anno  solare
realizzano i presupposti indicati al comma 36 devono  fare  richiesta
all'Agenzia  delle  entrate  di  un  numero  identificativo  ai  fini
dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta e' effettuata secondo
le modalita' previste dal provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 46. I soggetti residenti nel territorio
dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti  di  cui
al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per
le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui
servizi digitali. 
  44. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e  della  riscossione
dell'imposta  sui  servizi  digitali,   nonche'   per   il   relativo
contenzioso, si applicano le  disposizioni  previste  in  materia  di
imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. 
  45. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo   economico,   sentiti
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il  Garante  per  la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia  digitale,  da
emanare entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  stabilite  le  disposizioni   di   attuazione
dell'imposta sui servizi digitali. 
  46. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite le  modalita'  applicative  delle  disposizioni
relative all'imposta sui servizi digitali. 
  47. Le disposizioni relative all'imposta sui  servizi  digitali  si
applicano  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di  cui  al  comma
45. 
  48. Dall'attuazione della disciplina contenuta nei commi da 35 a 50
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
  49. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle  Camere
una relazione annuale sullo  stato  di  attuazione  e  sui  risultati
conoscitivi  ed  economici  derivanti  dalle  disposizioni   relative
all'imposta sui servizi digitali. Nella  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento delle  finanze  presenta  una  relazione
sull'attuazione della disciplina  relativa  all'imposta  sui  servizi
digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli  effetti  finanziari
derivanti dagli stessi. 
  50. I commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2017, n. 205, sono abrogati. 
  51. L'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e' abrogato. 
  52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a  decorrere  dal
periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui
al comma 52-bis. 
  52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi  sono  individuate
misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei
confronti dei soggetti che svolgono  con  modalita'  non  commerciali
attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi
di  solidarieta'  e  sussidiarieta'.  E'  assicurato  il   necessario
coordinamento con le disposizioni del codice del  Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  53. L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 10-bis.  -  (Disposizioni  di  semplificazione  in  tema  di
fatturazione elettronica per gli operatori  sanitari)  -  1.  Per  il
periodo d'imposta 2019, i  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al
Sistema  tessera   sanitaria,   ai   fini   dell'elaborazione   della
dichiarazione dei redditi precompilata,  ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e  dei
relativi decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  non
possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,
n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono  da  inviare  al
Sistema tessera  sanitaria.  I  dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema
tessera sanitaria possono  essere  utilizzati  solo  dalle  pubbliche
amministrazioni per  l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia
tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della salute e per la pubblica amministrazione,  sentito  il  Garante
per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei
principi in materia di  protezione  dei  dati  personali,  anche  con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, i termini e gli ambiti  di  utilizzo  dei  predetti  dati  e  i
relativi limiti, anche temporali,  nonche',  ai  sensi  dell'articolo
2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, i tipi di  dati  che  possono  essere  trattati,  le  operazioni
eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
e le liberta' dell'interessato ». 
  54. All'articolo 17 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
al comma 1, lettera c),  il  capoverso  6-quater  e'  sostituito  dal
seguente: 
  « 6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera
sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei  redditi
precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  e  dei  relativi  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo
di cui al  comma  1  mediante  la  memorizzazione  elettronica  e  la
trasmissione telematica dei dati, relativi a  tutti  i  corrispettivi
giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi
al Sistema tessera sanitaria possono  essere  utilizzati  solo  dalle
pubbliche amministrazioni per l'applicazione  delle  disposizioni  in
materia tributaria e doganale,  ovvero  in  forma  aggregata  per  il
monitoraggio della spesa sanitaria pubblica  e  privata  complessiva.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con i Ministri  della  salute  e  per  la  pubblica  amministrazione,
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati
personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei
predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi
dell'articolo 2-sexies del codice di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere  trattati,  le
operazioni  eseguibili,  le  misure  appropriate  e  specifiche   per
tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato ». 
  55. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «  Al  medesimo
soggetto il contributo e' concesso sotto forma di  credito  d'imposta
di  pari  importo,  da   utilizzare   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »; 
    b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
,  e  il  suo  utilizzo  e'  consentito  a  decorrere   dalla   prima
liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al
mese in cui e' stata registrata la fattura  relativa  all'acquisto  o
all'adattamento  degli  strumenti  mediante  i  quali  effettuare  la
memorizzazione e la trasmissione di  cui  al  comma  1  ed  e'  stato
pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo »; 
    c) al quarto periodo, le parole:  «  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle  seguenti:
« dal 1° gennaio 2019 ». 
  56. All'articolo 10 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
il comma 02 e' abrogato. 
  57.  L'articolo  4-ter,  comma  1,  lettera  o),  numero  1),   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  che,  introducendo  il  numero
4-bis della tabella A del testo unico di cui al  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova  aliquota  dell'accisa
da applicare  al  gasolio  commerciale  usato  come  carburante,  con
superamento  degli  effetti  di  rideterminazione  in  riduzione  del
credito d'imposta di cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  20  febbraio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta  nel  senso
che e' da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  58. Dall'attuazione di quanto disposto  dal  comma  57  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  59.  Il  canone  di  locazione  relativo  ai  contratti   stipulati
nell'anno 2019, aventi ad  oggetto  unita'  immobiliari  classificate
nella categoria  catastale  C/1,  di  superficie  fino  a  600  metri
quadrati, escluse le pertinenze,  e  le  relative  pertinenze  locate
congiuntamente, puo', in alternativa  rispetto  al  regime  ordinario
vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini  dell'imposta
sul reddito delle persone  fisiche,  essere  assoggettato  al  regime
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per  cento.  Tale  regime
non e' applicabile ai contratti  stipulati  nell'anno  2019,  qualora
alla data del 15 ottobre 2018  risulti  in  corso  un  contratto  non
scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. 
  60. Al fine di favorire processi di  trasformazione  tecnologica  e
digitale secondo il  modello  «  Industria  4.0  »,  le  disposizioni
dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  si
applicano, nelle misure previste al comma 61 del  presente  articolo,
anche  agli  investimenti  in  beni  materiali   strumentali   nuovi,
destinati a strutture produttive situate nel territorio dello  Stato,
effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero  entro  il  31  dicembre
2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il  relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione. 
  61. La maggiorazione del costo di acquisizione  degli  investimenti
si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a
2,5 milioni  di  euro;  nella  misura  del  100  per  cento  per  gli
investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro  e
nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre  10  milioni
di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del  costo  non
si applica sulla  parte  di  investimenti  complessivi  eccedente  il
limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non  si  applica  agli
investimenti che beneficiano delle disposizioni di  cui  all'articolo
1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  62. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione  di  cui  al
comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano
investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco  di
cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come
integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento. 
  63. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60  e  62,
l'impresa e' tenuta a produrre la documentazione di cui  all'articolo
1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  64.  Resta  ferma  l'applicazione   della   disposizione   di   cui
all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta
ferma, inoltre,  l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1,  commi  35  e  36,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  65. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2019 e per quello  successivo  e'  effettuata
considerando quale imposta  del  periodo  precedente  quella  che  si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi  60
e 62. 
  66. Le disposizioni dell'articolo 1,  comma  121,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  si  applicano  anche  alle  esclusioni  dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati,  posseduti  alla  data
del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio
2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al  citato
comma  121  dell'articolo  1  della  legge  n.  208  del  2015   sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno
2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente
comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019. 
  67.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
      1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2018  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
      2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le  parole:  «
sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 »
e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal  1°  gennaio  2018  »
sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »; 
      3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2019 »; 
    b) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
      2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2017 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 », le parole: « anno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « anno 2019 », le parole: « anno  2017  »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 » e le
parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 ». 
  68. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «  Per
l'anno 2019 ». 
  69. Per le societa' di  cui  all'articolo  112,  comma  7,  alinea,
ultimo periodo, del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi  previste  continuano  ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023. 
  70. All'articolo 3 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
riguardante il credito d'imposta per  investimenti  in  attivita'  di
ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento »  sono
sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per  cento,  elevata
al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »; 
    b) al comma 3, le parole: « euro 20  milioni  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « euro 10 milioni »; 
    c) al comma 6: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
    « a) personale dipendente  titolare  di  un  rapporto  di  lavoro
subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato  nelle
attivita' di ricerca e sviluppo; 
    a-bis) personale titolare di un rapporto  di  lavoro  autonomo  o
comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato  nelle
attivita' di ricerca e sviluppo »; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
    « c) contratti stipulati  con  universita',  enti  di  ricerca  e
organismi equiparati per il diretto svolgimento  delle  attivita'  di
ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta;  contratti
stipulati con  imprese  residenti  rientranti  nella  definizione  di
start-up innovative, di cui  all'articolo  25  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione  di
PMI innovative, di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, per il  diretto  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in  entrambi
i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo  gruppo
dell'impresa committente. Si  considerano  appartenenti  al  medesimo
gruppo le imprese  controllate,  controllanti  o  controllate  da  un
medesimo soggetto ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile
compresi i soggetti  diversi  dalle  societa'  di  capitali;  per  le
persone fisiche si tiene conto  anche  di  partecipazioni,  titoli  o
diritti posseduti dai  familiari  dell'imprenditore,  individuati  ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate
nella lettera c)  per  il  diretto  svolgimento  delle  attivita'  di
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione  che
non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa
committente.  Si  considerano  appartenenti  al  medesimo  gruppo  le
imprese  controllate,  controllanti  o  controllate  da  un  medesimo
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  compresi  i
soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le  persone  fisiche
si tiene conto anche di partecipazioni, titoli  o  diritti  posseduti
dai familiari dell'imprenditore, individuati ai  sensi  dell'articolo
5, comma 5, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »; 
      3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «  d-bis)  materiali,  forniture  e   altri   prodotti   analoghi
direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca  e  sviluppo  anche
per la realizzazione di prototipi o  impianti  pilota  relativi  alle
fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale  di  cui
alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si  applica
nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti  tra  le
spese ammissibili comporti una riduzione  dell'eccedenza  agevolabile
»; 
    d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    « 6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50  per
cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1  proporzionalmente
riferibile alle spese indicate alle lettere  a)  e  c)  del  comma  6
rispetto alle  spese  ammissibili  complessivamente  sostenute  nello
stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per  cento
sulla parte residua »; 
    e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «  ,
subordinatamente   all'avvenuto   adempimento   degli   obblighi   di
certificazione previsti dal comma 11 »; 
    f) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
    «  11.  Ai  fini  del  riconoscimento  del   credito   d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la  corrispondenza
delle stesse alla documentazione contabile  predisposta  dall'impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata  dal  soggetto
incaricato della revisione legale  dei  conti.  Per  le  imprese  non
obbligate  per  legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A  del
registro di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la  societa'  di  revisione  legale  dei  conti  osservano  i
principi di indipendenza elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10  del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e,  in  attesa  della  loro
adozione,  quelli  previsti  dal  codice   etico   dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese  non  obbligate
per legge alla revisione legale dei conti,  le  spese  sostenute  per
adempiere  all'obbligo   di   certificazione   della   documentazione
contabile previsto dal presente comma sono  riconosciute  in  aumento
del credito d'imposta per un importo  non  superiore  a  5.000  euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro  di
cui al comma 3 »; 
    g) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
    «  11-bis.  Ai  fini  dei  successivi   controlli,   le   imprese
beneficiarie  del  credito  d'imposta  sono  tenute  a   redigere   e
conservare  una  relazione  tecnica  che  illustri  le  finalita',  i
contenuti e i risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo  svolte
in  ciascun  periodo  d'imposta  in  relazione  ai  progetti   o   ai
sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso  di
attivita' di ricerca e sviluppo  organizzate  e  svolte  internamente
all'impresa,  deve  essere  predisposta  a  cura   del   responsabile
aziendale delle attivita' di ricerca e sviluppo  o  del  responsabile
del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata  dal
rappresentante legale dell'impresa ai sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di ricerca  siano
commissionate a soggetti terzi, la relazione deve  essere  redatta  e
rilasciata all'impresa dal  soggetto  commissionario  che  esegue  le
attivita' di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di  obblighi
formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze 27  maggio  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »; 
    h) al comma 12, le parole: « Nei confronti  del  revisore  legale
dei conti o del professionista responsabile  della  revisione  legale
dei conti » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  Nei  confronti  del
soggetto incaricato ». 
  71. Le disposizioni del comma 70  hanno  effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2018,
ad eccezione di quelle recate dalle  lettere  e),  f)  e  g),  i  cui
effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta  data  del  31
dicembre 2018. 
  72. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito  d'imposta  per
spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti  commissionari  che
eseguono attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  per  conto  di  imprese
residenti o localizzate in altri Stati  membri  dell'Unione  europea,
negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo
ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto  del  Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del
calcolo  del  credito  d'imposta  attribuibile   assumono   rilevanza
esclusivamente  le  spese  ammissibili  relative  alle  attivita'  di
ricerca e sviluppo svolte direttamente e in  laboratori  o  strutture
situati nel territorio dello Stato italiano. 
  73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste  e
degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale  e
della lavorazione di selezione  e  di  recupero  dei  rifiuti  solidi
urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico,  nonche'  al
fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di
rifiuti non riciclabili derivanti  da  materiali  da  imballaggio,  a
tutte le imprese che acquistano  prodotti  realizzati  con  materiali
provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
ovvero  che  acquistano  imballaggi  biodegradabili  e   compostabili
secondo la normativa UNI EN  13432:2002  o  derivati  dalla  raccolta
differenziata della  carta  e  dell'alluminio  e'  riconosciuto,  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito  d'imposta  nella  misura
del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per  i  predetti
acquisti. 
  74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 e' riconosciuto fino  a
un importo massimo annuale di euro 20.000 per  ciascun  beneficiario,
nel limite massimo complessivo di un milione di euro  annui  per  gli
anni 2020 e 2021. 
  75. Il credito d'imposta di cui  al  comma  73  e'  indicato  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
riconoscimento del credito. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui
al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Il
credito e' utilizzabile  a  decorrere  dal  1°  gennaio  del  periodo
d'imposta successivo a  quello  in  cui  sono  stati  effettuati  gli
acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del
credito  d'imposta,  il  modello  F24  e'  presentato  esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi
occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle   compensazioni
esercitate ai sensi del presente comma  sono  stanziati  su  apposito
capitolo  di  spesa  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo  trasferimento  alla
contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ». 
  76. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni
idonee ad attestare la natura ecosostenibile  dei  prodotti  e  degli
imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale,  nonche'
i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione  del  credito
d'imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare  il
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74. 
  77. E' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
comma 97, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205.  I  conseguenti
risparmi sono destinati alla copertura dell'onere derivante dal comma
74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di  formazione
del personale dipendente nel settore delle  tecnologie  previste  dal
Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da  46  a
55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese
di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello  in
corso al 31 dicembre 2018. 
  79. Il credito d'imposta di cui al  comma  78,  fermo  restando  il
limite massimo annuale di 300.000 euro, e'  attribuito  nella  misura
del 50 per cento delle  spese  ammissibili  sostenute  dalle  piccole
imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle  medie  imprese.
Alle grandi imprese, come individuate ai  sensi  dell'allegato  I  al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
il credito d'imposta e' attribuito  nel  limite  massimo  annuale  di
200.000 euro e nella misura del 30 per cento. 
  80. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 78  e  79  si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 4  maggio  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018. 
  81. Per l'attuazione dei commi 78 e 79 e' autorizzata la  spesa  di
250 milioni di euro per l'anno 2020.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del  credito
d'imposta ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  82. All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera  b)  e'
aggiunta la seguente: 
    « b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a),
b) e c), se svolte da fondazioni delle ex  istituzioni  pubbliche  di
assistenza  e  beneficenza,  a  condizione  che   gli   utili   siano
interamente  reinvestiti  nelle  attivita'  di  natura  sanitaria   o
socio-sanitaria e che non sia  deliberato  alcun  compenso  a  favore
degli organi amministrativi ». 
  83. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui  al  comma
82 si applicano ai  sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «  deminimis  »,  e  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis  »  nel
settore agricolo. 
  84. Al  fine  di  favorire  la  formazione  e  la  riqualificazione
professionale  delle  persone  con  disabilita',  delle  vittime   di
infortuni sul  lavoro  e  di  malattie  professionali  e  delle  loro
famiglie, a decorrere dall'anno 2019 e'  attribuito  all'Istituto  di
riabilitazione e formazione (IRFA)  dell'Associazione  nazionale  fra
lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo
di 1,5 milioni di euro. 
  85. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il  Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche   sociali,   con   proprio   decreto,   dispone   il
trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento
del  contributo  di  cui  al  comma  84  spettante  per   l'anno   di
riferimento, a titolo di primo acconto. 
  86.  Entro  il  28  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello   di
erogazione del primo acconto di cui al comma  85,  l'IRFA  dell'ANMIL
trasmette al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  un
rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente. 
  87. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile,  il
Ministero   del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   provvede
all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a  titolo  di
saldo. 
  88.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato   a
prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro
di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge  11
luglio 1998, n. 224. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2019. 
  89. All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: « Per gli  anni  2017  e  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e le parole: « per  ciascuno
dei due anni » sono sostituite dalla seguente: « annui ». 
  90. All'articolo 1, comma 160, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: « Per gli anni dal 2016 al  2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2016 » e  le  parole:  «  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a
decorrere dall'anno 2017 ». 
  91. I contributi di importo fino a  50  milioni  di  euro  concessi
dallo  Stato  a  societa'  partecipate  dallo  Stato  medesimo  o  ad
organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di  societa'
di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria,  con  la
finalita' di effettuare  investimenti  di  pubblico  interesse,  sono
erogati  dallo  Stato,  a  titolo  definitivo,  contestualmente  alla
realizzazione  dell'intervento  in  forma   globale,   ovvero   quota
imponibile  piu'   IVA,   e   progressivamente   alla   realizzazione
dell'intervento medesimo, se  il  provvedimento  di  concessione  del
contributo reca la dicitura « comprensivo di IVA ». 
  92. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui  al
comma 91 senza la dicitura « comprensivo di IVA », lo Stato eroga  il
contributo con le medesime modalita' di  cui  al  comma  91,  ma  con
finalita' di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata  a
titolo di IVA, che dovra' essere  rimborsata  dal  beneficiario  allo
Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento. 
  93. I commi 91 e 92 si applicano anche ai contributi per i quali la
relativa  attivita'  di  rendicontazione  non  si  sia  conclusa   e,
comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la
liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono  presenti  oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 
  94. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. 
  95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione  di  740
milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per  l'anno
2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
  96. Il fondo di cui al comma 95 e' finalizzato  al  rilancio  degli
investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  allo
sviluppo del Paese. Una quota  del  fondo  di  cui  al  comma  95  e'
destinata alla realizzazione,  allo  sviluppo  e  alla  sicurezza  di
sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere  sul
fondo di cui al comma 95, sono destinate al prolungamento della linea
metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza  risorse  pari
ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro  per  il
2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022,
180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200
milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per  il  2026  e  10
milioni di euro per il 2027. 
  97. In sede  di  aggiornamento  del  contratto  di  programma  ANAS
2016-2020, una quota delle risorse  da  contrattualizzare  o  che  si
rendano disponibili nell'ambito delle  finalita'  gia'  previste  dal
vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2019  e  2020,  viene  destinata  alla  progettazione  e   alla
realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli
svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia. 
  98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
interessati, sulla base  di  programmi  settoriali  presentati  dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.  I
decreti di cui al periodo  precedente  individuano  i  criteri  e  le
modalita'  per   l'eventuale   revoca   degli   stanziamenti,   anche
pluriennali,  non  utilizzati  entro   diciotto   mesi   dalla   loro
assegnazione  e  la  loro  diversa  destinazione  nell'ambito   delle
finalita' previste dai commi da 95 a 106. In  tal  caso  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.  Nel  caso
in cui siano  individuati  interventi  rientranti  nelle  materie  di
competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente  agli
stessi, sono adottati appositi decreti previa  intesa  con  gli  enti
territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, le quali  esprimono  il  proprio
parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale
termine, i decreti possono essere  adottati  anche  in  mancanza  del
predetto parere. I medesimi  decreti  indicano,  ove  necessario,  le
modalita' di utilizzo  dei  contributi,  sulla  base  di  criteri  di
economicita'  e  di  contenimento  della  spesa,   anche   attraverso
operazioni  finanziarie  con  oneri  di  ammortamento  a  carico  del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,  con
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi  e
prestiti   Spa   e   con   i   soggetti   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo  sono  adottati
entro il 31 gennaio 2019. 
  99. All'articolo 44, comma  6-ter,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo le parole: « degli  edifici  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « e delle infrastrutture ». 
  100. Per i programmi di riqualificazione urbana  (PRU)  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  296  del  21  dicembre
2015,  nel  caso  di  interruzione  delle   attivita'   di   cantiere
determinata  da  eventi  indipendenti  dalla  volonta'  delle   parti
contraenti (forza maggiore), tutti i termini  dell'articolo  1  dello
stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo
di « fermo cantiere », come riconosciuto dal collegio  di  vigilanza.
Per « opere pubbliche avviate » si intendono quelle per le quali  sia
stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione  in
materia di  lavori  pubblici;  per  «  opere  private  avviate  »  si
intendono quelle  per  le  quali  sia  stata  presentata  all'ufficio
competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta
ferma  la  facolta'  del  collegio  di  vigilanza  di  modificare  il
cronoprogramma.