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DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2026)
Testo in vigore dal:  1-1-2027
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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1-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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1-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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5-bis.
((IL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: 'nell'annò sono inserite le seguenti: 'ovvero riscossi, dal 1º gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)'. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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6-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.