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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026)
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Testo in vigore dal:  1-1-2027
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Art. 75

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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5. Non si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nei commi 3 e 4 del presente articolo.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
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7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente delega al Governo in materia di autonomia impositiva delle regioni, e quelle di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, emanato in attuazione della delega anzidetta, devono intendersi rivolte ad escludere le imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale sostitutiva.