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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (17G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 14-10-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme
relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e
al sistema degli interventi e dei servizi sociali»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386,  che
istituisce, tra l'altro, il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in  particolare  l'articolo
1,  comma  238,  che  dispone,  tra   l'altro,   l'incremento   dello
stanziamento del Fondo per la lotta alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», e in particolare l'articolo 81, comma 29  e
seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante:  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», e in particolare l'articolo 13,  commi  da  1  a  5,  che
istituisce il casellario dell'assistenza; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  recante:
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014,  n.  183»,  e  in  particolare  l'articolo  16  che
istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI); 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 9 giugno 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 6 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 agosto 2017; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione
quanto  alla  riorganizzazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Sentito il Ministro della salute in ordine  alla  promozione  degli
accordi territoriali tra i  servizi  sociali  e  gli  altri  enti  od
organismi competenti per la salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente decreto legislativo  si  applicano  le
seguenti definizioni: 
    a)  «poverta'»:  la  condizione  del  nucleo  familiare  la   cui
situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni  e
servizi necessari a condurre  un  livello  di  vita  dignitoso,  come
definita,  ai  soli  fini  dell'accesso  al  reddito  di  inclusione,
all'articolo 3; 
    b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»:  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
    c)  «ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.
328; 
    d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
    e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;  in  tutti  gli  altri  casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2,  commi
2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  159
del 2013; 
    f)  «ISR»:  l'indicatore  della  situazione  reddituale,  di  cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 159 del 2013; 
    g) «scala di  equivalenza»:  la  scala  di  equivalenza,  di  cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 159 del 2013; 
    h)  «ISRE»:  l'ISR  diviso  per  il  parametro  della  scala   di
equivalenza corrispondente alla  specifica  composizione  del  nucleo
familiare; 
    i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione  -
ReI; 
    l)  «casa  di  abitazione»:  la  casa  indicata  come   residenza
familiare nella DSU; 
    m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    n) «patrimonio mobiliare»: il  valore  del  patrimonio  mobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    o) «persona con disabilita'»: persona  per  la  quale  sia  stata
accertata una  condizione  di  disabilita'  media,  grave  o  di  non
autosufficienza, come definita  ai  fini  ISEE  dall'allegato  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali  di  natura
monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare; 
    q) «presa in carico»: funzione esercitata  dal  servizio  sociale
professionale in favore di una persona o di un  nucleo  familiare  in
risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati
di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di  prestazioni
sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre  risorse
e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di  identificare
percorsi di accompagnamento verso l'autonomia; 
    r) «Fondo Poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208; 
    s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma
29, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    t) «carta acquisti»: la carta acquisti di  cui  all'articolo  81,
comma  32,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di
cui al decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  16
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008,
n. 281, e successive modificazioni; 
    u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3,  comma
3; 
    v) «SIA»: la misura di contrasto  alla  poverta'  da  avviare  su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo  1,  comma  387,
lettera a), della legge n. 208  del  2015,  intesa  come  estensione,
rafforzamento  e  consolidamento   della   sperimentazione   di   cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia'  denominata
sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo  1,  comma  216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; 
    aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di  assicurazione  sociale  per
l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  n.  22  del
2015. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma  quinto,
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - La legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega  recante  norme
          relative al contrasto della  poverta',  al  riordino  delle
          prestazioni e al sistema degli  interventi  e  dei  servizi
          sociali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  24  marzo
          2017, n. 70. 
              - La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   13
          novembre 2000, n. 265, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  386  e  387,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              386. Al fine di  garantire  l'attuazione  di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale»,  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'. 
              387. Per l'anno 2016 le risorse di  cui  al  comma  386
          sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono  le
          priorita' del Piano di cui al medesimo comma: 
                a) avvio su tutto  il  territorio  nazionale  di  una
          misura di contrasto alla poverta', intesa come  estensione,
          rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
          all'art. 60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui  al  comma
          386, all'avvio  del  Programma  si  procede  con  rinnovati
          criteri e procedure definiti ai sensi del  citato  art.  60
          del  decreto-legge  n.  5  del  2012,  garantendo  in   via
          prioritaria  interventi  per  nuclei  familiari   in   modo
          proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
          conto della presenza, all'interno del nucleo familiare,  di
          donne in stato di  gravidanza  accertata  da  definire  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Nel  2016  al  Programma  sono
          destinati 380 milioni di euro incrementando a tal  fine  in
          misura pari al predetto importo il Fondo  di  cui  all'art.
          81, comma 29, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133,   oltre   alle   risorse   gia'   destinate   alla
          sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge  28
          giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'art. 1, comma 216,
          della legge 27  dicembre  2013,  n.  147.  Conseguentemente
          l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al   comma   386   e'
          corrispondentemente ridotta di  380  milioni  di  euro  per
          l'anno 2016; 
                b) fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  43,
          comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
          all'ulteriore incremento dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo  4  marzo
          2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI),
          per 220 milioni  di  euro  con  conseguente  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 386. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  238  e  239,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              238. Lo  stanziamento  del  Fondo  per  la  lotta  alla
          poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma
          386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'  incrementato
          di 150 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2017.
          L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7,  del
          decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come  rifinanziata
          dall'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre
          2015, n. 148, e' ridotta di 150 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2017. 
              239.  Nelle  more  dell'attuazione  dei   provvedimenti
          legislativi di cui all'art. 1, comma 388,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, per l'anno 2017  sono  definiti,  nei  limiti  delle
          risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla poverta'  e
          all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della
          citata legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla
          misura di contrasto alla poverta' di cui all'art. 1,  comma
          387, lettera a), della medesima  legge  n.  208  del  2015,
          anche al fine di ampliare  la  platea  nel  rispetto  delle
          priorita'  previste  dalla  legislazione  vigente.  Con  il
          medesimo   decreto   sono   stabilite   le   modalita'   di
          prosecuzione   della   sperimentazione   dell'assegno    di
          disoccupazione (ASDI),  di  cui  all'art.  16  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche  mediante  eventuale
          utilizzo di  quota  parte  delle  risorse  disponibili  nel
          predetto Fondo per la lotta alla poverta' e  all'esclusione
          sociale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  81,  comma  29,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - (Omissis). 
              29.  E'  istituito  un  Fondo  speciale  destinato   al
          soddisfacimento delle esigenze prioritariamente  di  natura
          alimentare e successivamente anche energetiche e  sanitarie
          dei cittadini meno abbienti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, commi da 1 a 5, del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art.  13  (Casellario  dell'assistenza).   -   1.   E'
          istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, il «Casellario dell'assistenza» per la  raccolta,
          la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi  e  di
          altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo  alle
          prestazioni di natura assistenziale. 
              2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale  delle
          posizioni  assistenziali  e  delle  relative   prestazioni,
          condivisa  tra  tutte  le  amministrazioni  centrali  dello
          Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit  e  gli
          organismi gestori  di  forme  di  previdenza  e  assistenza
          obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati  e  le
          informazioni contenute nei propri archivi  e  banche  dati,
          per  la  realizzazione  di  una  base  conoscitiva  per  la
          migliore gestione della rete dell'assistenza  sociale,  dei
          servizi e delle risorse. La  formazione  e  l'utilizzo  dei
          dati  e  delle  informazioni  del  Casellario  avviene  nel
          rispetto  della  normativa  sulla   protezione   dei   dati
          personali. 
              3.  Gli  enti,  le   amministrazioni   e   i   soggetti
          interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
          al Casellario di cui al comma 1, i dati e  le  informazioni
          relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
          e banche dati secondo criteri e modalita'  di  trasmissione
          stabilite dall'INPS. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
          modalita' di attuazione del presente articolo. 
              5. L'INPS e le  amministrazioni  pubbliche  interessate
          provvedono all'attuazione di quanto previsto  dal  presente
          art.  con  le  risorse  umane  e  finanziarie  previste   a
          legislazione vigente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 16 del decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per
          l'impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015  e'
          istituita presso  la  Gestione  prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti, di cui all'art.  24  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
          per l'impiego (ASpI) di  cui  all'art.  2  della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di
          Assicurazione sociale per  l'impiego  (NASpI)»,  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'art. 2 della legge n. 92  del  2012,  con  riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015.». 
              «Art. 16 (Assegno di disoccupazione -  ASDI).  -  1.  A
          decorrere  dal  1°  maggio  2015  e'  istituito,   in   via
          sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno  di  disoccupazione
          (ASDI),  avente  la  funzione  di  fornire  una  tutela  di
          sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari  della  Nuova
          prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego  (NASpI)
          di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera
          sua durata entro  il  31  dicembre  2015,  siano  privi  di
          occupazione e si trovino in  una  condizione  economica  di
          bisogno. 
              2. Nel primo anno di applicazione gli  interventi  sono
          prioritariamente riservati  ai  lavoratori  appartenenti  a
          nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori  in
          eta' prossima al pensionamento. In ogni caso,  il  sostegno
          economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
          Fondo di cui al comma 7. 
              3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
          di sei  mesi  ed  e'  pari  al  75  per  cento  dell'ultima
          indennita' NASpI percepita,  e,  comunque,  in  misura  non
          superiore  all'ammontare  dell'assegno  sociale,   di   cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 8  agosto  1995,  n.  335.
          L'ammontare di cui al periodo  precedente  e'  incrementato
          per gli eventuali carichi familiari  del  lavoratore  nella
          misura e secondo le modalita' stabilite con il  decreto  di
          cui al comma 6. 
              4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro
          i redditi derivanti da  nuova  occupazione  possono  essere
          parzialmente cumulati con l'ASDI nei  limiti  e  secondo  i
          criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6. 
              5.  La   corresponsione   dell'ASDI   e'   condizionata
          all'adesione ad  un  progetto  personalizzato  redatto  dai
          competenti  servizi  per  l'impiego,  contenente  specifici
          impegni  in  termini   di   ricerca   attiva   di   lavoro,
          disponibilita' a partecipare ad iniziative di  orientamento
          e formazione, accettazione di adeguate proposte di  lavoro.
          La partecipazione alle iniziative di  attivazione  proposte
          e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro
          90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
          definiti: 
                a) la situazione  economica  di  bisogno  del  nucleo
          familiare di cui  al  comma  1,  valutata  in  applicazione
          dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non  computando
          l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
          l'ASDI; 
                b)   l'individuazione   di   criteri   di   priorita'
          nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
          beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; 
                c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del
          lavoratore di cui al comma 3, comunque  nel  limite  di  un
          importo massimo; 
                d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi
          da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI  di
          cui al comma 4; 
                e) le caratteristiche del progetto  personalizzato  e
          il  sistema  degli  obblighi  e  delle  misure  conseguenti
          all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; 
                f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e
          l'INPS volti  ad  alimentare  il  sistema  informativo  dei
          servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8  novembre
          2000,   n.   328,   per   il   tramite    del    Casellario
          dell'assistenza, di cui all'art. 13  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                g) i controlli  per  evitare  la  fruizione  indebita
          della prestazione; 
                h) le modalita' di  erogazione  dell'ASDI  attraverso
          l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico. 
              7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede  mediante  le
          risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per
          cento delle risorse attribuite  al  Fondo,  possono  essere
          finanziate attivita' di assistenza tecnica per il  supporto
          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  monitoraggio  e  la
          valutazione  degli  interventi,   nonche'   iniziative   di
          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli
          interventi. All'attuazione e alla gestione  dell'intervento
          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine
          cronologico di presentazione delle domande e, nel  caso  di
          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base
          pluriennale con riferimento alla durata della  prestazione,
          l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet. 
              8. All'eventuale riconoscimento  dell'ASDI  negli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.». 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          servizi per il lavoro  e  di  politiche  attive,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 3, della  legge  10  dicembre  2014,  n.
          183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  settembre
          2015, n. 221, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5  dicembre  2013,  n.  159  (Regolamento  concernente   la
          revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          24 gennaio 2014, n. 19. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione  della
          direttiva 2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei  cittadini
          dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e   di
          soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri): 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo, si intende per: 
                a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona  avente
          la cittadinanza di uno Stato membro; 
                b) «familiare»: 
                  1) il coniuge; 
                  2) il partner che abbia contratto con il  cittadino
          dell'Unione   un'unione   registrata   sulla   base   della
          legislazione di uno Stato membro, qualora  la  legislazione
          dello Stato membro ospitante equipari  l'unione  registrata
          al matrimonio e  nel  rispetto  delle  condizioni  previste
          dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 
                  3) i discendenti diretti di  eta'  inferiore  a  21
          anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui  alla
          lettera b); 
                  4) gli ascendenti diretti a  carico  e  quelli  del
          coniuge o partner di cui alla lettera b); 
                c) «Stato membro  ospitante»:  lo  Stato  membro  nel
          quale  il  cittadino  dell'Unione  si  reca  al   fine   di
          esercitare  il  diritto  di  libera   circolazione   o   di
          soggiorno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge  8
          novembre 2000, n. 328: 
              «Art. 8 (Funzioni  delle  regioni).  -  1.  Le  regioni
          esercitano le funzioni di programmazione,  coordinamento  e
          indirizzo degli  interventi  sociali  nonche'  di  verifica
          della  rispettiva  attuazione  a  livello  territoriale   e
          disciplinano l'integrazione degli  interventi  stessi,  con
          particolare   riferimento   all'attivita'    sanitaria    e
          socio-sanitaria ad elevata integrazione  sanitaria  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera n), della  legge  30  novembre
          1998, n. 419. 
              2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
          esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli
          interventi sociali secondo le indicazioni di  cui  all'art.
          3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive  competenze,
          modalita' di collaborazione e  azioni  coordinate  con  gli
          enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo  e
          di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a  forme
          di  cooperazione.  Le  regioni  provvedono  altresi'   alla
          consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi  5
          e 6, e 10 della presente legge. 
              3. Alle regioni, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  spetta  in
          particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: 
                a) determinazione,  entro  centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, tramite  le
          forme di concertazione con  gli  enti  locali  interessati,
          degli  ambiti  territoriali,  delle   modalita'   e   degli
          strumenti per la gestione unitaria del sistema  locale  dei
          servizi sociali a rete. Nella determinazione  degli  ambiti
          territoriali,  le  regioni  prevedono  incentivi  a  favore
          dell'esercizio associato delle funzioni sociali  in  ambiti
          territoriali di norma coincidenti con i distretti  sanitari
          gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
          scopo  una  quota  delle  complessive   risorse   regionali
          destinate agli interventi previsti dalla presente legge; 
                b) definizione di politiche integrate in  materia  di
          interventi   sociali,   ambiente,   sanita',    istituzioni
          scolastiche, avviamento al  lavoro  e  reinserimento  nelle
          attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
          comunicazioni; 
                c)  promozione  e  coordinamento  delle   azioni   di
          assistenza tecnica per la istituzione e la  gestione  degli
          interventi sociali da parte degli enti locali; 
                d)  promozione  della  sperimentazione   di   modelli
          innovativi di servizi in grado  di  coordinare  le  risorse
          umane  e  finanziarie  presenti  a  livello  locale  e   di
          collegarsi altresi' alle esperienze  effettuate  a  livello
          europeo; 
                e) promozione di metodi e strumenti per il  controllo
          di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza  dei
          servizi ed i risultati delle azioni previste; 
                f)  definizione,  sulla  base  dei  requisiti  minimi
          fissati dallo  Stato,  dei  criteri  per  l'autorizzazione,
          l'accreditamento e  la  vigilanza  delle  strutture  e  dei
          servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui  all'art.
          1, comma 4 e 5; 
                g) istituzione, secondo  le  modalita'  definite  con
          legge regionale, sulla  base  di  indicatori  oggettivi  di
          qualita',   di   registri    dei    soggetti    autorizzati
          all'esercizio delle attivita' disciplinate  dalla  presente
          legge; 
                h) definizione  dei  requisiti  di  qualita'  per  la
          gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; 
                i) definizione dei criteri  per  la  concessione  dei
          titoli di cui all'art. 17 da parte dei  comuni,  secondo  i
          criteri generali adottati in sede nazionale; 
                l) definizione dei criteri per la determinazione  del
          concorso da parte degli utenti al costo delle  prestazioni,
          sulla base dei criteri determinati ai sensi  dell'art.  18,
          comma 3, lettera g); 
                m) predisposizione e finanziamento dei piani  per  la
          formazione e l'aggiornamento  del  personale  addetto  alle
          attivita' sociali; 
                n) determinazione  dei  criteri  per  la  definizione
          delle tariffe che i comuni sono tenuti a  corrispondere  ai
          soggetti accreditati; 
                o)  esercizio  dei  poteri  sostitutivi,  secondo  le
          modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art.  3
          del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,   nei
          confronti degli enti locali inadempienti rispetto a  quanto
          stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
          19. 
              4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  le  regioni  disciplinano   le   procedure
          amministrative,  le  modalita'  per  la  presentazione  dei
          reclami da parte degli utenti delle prestazioni  sociali  e
          l'eventuale istituzione di uffici di  tutela  degli  utenti
          stessi che assicurino adeguate forme  di  indipendenza  nei
          confronti degli enti erogatori. 
              5. La legge regionale di cui all'art. 132  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,   n.   112,   disciplina   il
          trasferimento ai comuni o agli enti locali  delle  funzioni
          indicate dal regio decreto-legge 8  maggio  1927,  n.  798,
          convertito dalla legge 6 dicembre  1928,  n.  2838,  e  dal
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,  n.  67.  Con  la
          medesima legge, le regioni disciplinano, con  le  modalita'
          stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112
          del 1998, il trasferimento ai comuni  e  agli  enti  locali
          delle  risorse  umane,  finanziarie  e   patrimoniali   per
          assicurare   la    copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  per
          l'esercizio delle funzioni stesse.». 
              - Si riportano gli articoli 2, 4, 5, 7 e 10 del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  159
          del 2013: 
              «Art.  2  (ISEE).  -  1.  L'ISEE  e'  lo  strumento  di
          valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione
          economica di  coloro  che  richiedono  prestazioni  sociali
          agevolate.    La    determinazione     e     l'applicazione
          dell'indicatore  ai  fini  dell'accesso  alle   prestazioni
          sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di
          compartecipazione  al  costo  delle  medesime,  costituisce
          livello essenziale delle prestazioni,  ai  sensi  dell'art.
          117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione,  fatte
          salve le competenze regionali  in  materia  di  normazione,
          programmazione  e  gestione  delle  politiche   sociali   e
          socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.
          In relazione a tipologie di prestazioni  che  per  la  loro
          natura  lo  rendano  necessario  e  ove  non   diversamente
          disciplinato in sede di definizione dei livelli  essenziali
          relativi alle medesime tipologie di prestazioni,  gli  enti
          erogatori  possono  prevedere,  accanto  all'ISEE,  criteri
          ulteriori di selezione  volti  ad  identificare  specifiche
          platee di  beneficiari,  tenuto  conto  delle  disposizioni
          regionali  in  materia  e  delle   attribuzioni   regionali
          specificamente  dettate  in  tema  di  servizi  sociali   e
          socio-sanitari. E'  comunque  fatta  salva  la  valutazione
          della condizione economica complessiva del nucleo familiare
          attraverso l'ISEE. 
              2. L'ISEE  e'  calcolato,  con  riferimento  al  nucleo
          familiare di appartenenza del richiedente, di cui  all'art.
          3, come rapporto tra  l'ISE,  di  cui  al  comma  3,  e  il
          parametro della scala di  equivalenza  corrispondente  alla
          specifica composizione del nucleo familiare. 
              3. L'ISE e' la somma dell'indicatore  della  situazione
          reddituale, determinato ai sensi dell'art. 4, e  del  venti
          per cento dell'indicatore  della  situazione  patrimoniale,
          determinato ai sensi dell'art. 5. 
              4. L'ISEE differisce  sulla  base  della  tipologia  di
          prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite  agli
          articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti: 
                a) prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria; 
                b) prestazioni  agevolate  rivolte  a  minorenni,  in
          presenza di genitori non conviventi; 
                c)   prestazioni   per   il   diritto   allo   studio
          universitario. 
              5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore,
          definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad  un
          periodo  di  tempo  piu'  ravvicinato  al   momento   della
          richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni
          di cui all'art. 9 e secondo le modalita' ivi descritte. 
              6. L'ISEE e' calcolato sulla  base  delle  informazioni
          raccolte con il modello di DSU, di cui all'art. 10, e delle
          altre informazioni disponibili negli  archivi  dell'INPS  e
          dell'Agenzia   delle   entrate   acquisite   dal    sistema
          informativo dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11.». 
              «Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale). -  1.
          L'indicatore della  situazione  reddituale  e'  determinato
          sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai
          commi seguenti, riferite a  ciascun  componente  ovvero  al
          nucleo familiare. Ai fini del calcolo  dell'indicatore,  il
          reddito  di  ciascun  componente  il  nucleo  familiare  e'
          ottenuto sommando i redditi di cui  al  comma  2  al  netto
          degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di
          cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono
          detratte le  spese  o  le  franchigie  riferite  al  nucleo
          familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui
          ai commi 2  e  3  sono  riferiti  al  secondo  anno  solare
          precedente la  presentazione  della  DSU.  Le  spese  o  le
          franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno  solare
          precedente la presentazione della DSU. 
              2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare
          e' ottenuto sommando le seguenti componenti: 
                a) reddito complessivo ai fini IRPEF; 
                b)  redditi  soggetti  a  imposta  sostitutiva  o   a
          ritenuta a titolo d'imposta; 
                c)  ogni  altra  componente  reddituale   esente   da
          imposta, nonche' i redditi da  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero tassati esclusivamente  nello  stato  estero  in
          base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; 
                d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
          anche in forma associata, per le quali  sussiste  l'obbligo
          alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal  fine  va
          assunta la base imponibile determinata ai  fini  dell'IRAP,
          al  netto  dei  costi  del  personale  a  qualunque  titolo
          utilizzato; 
                e)   assegni   per   il   mantenimento    di    figli
          effettivamente percepiti; 
                f)   trattamenti   assistenziali,   previdenziali   e
          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo
          percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove  non  siano
          gia' inclusi nel reddito complessivo di  cui  alla  lettera
          a); 
                g) redditi  fondiari  relativi  ai  beni  non  locati
          soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'art.  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche' agli articoli 8 e  9  del  decreto  legislativo  14
          marzo  2011,  n.  23,  se  compatibili  con   la   predetta
          disciplina, non indicati nel  reddito  complessivo  di  cui
          alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
          i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
          catastale del 5 per  cento  e  i  redditi  dei  terreni  si
          assumono rivalutando il reddito  dominicale  e  il  reddito
          agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e  del  70  per
          cento. Nell'importo devono  essere  considerati  i  redditi
          relativi agli immobili all'estero non locati soggetti  alla
          disciplina dell'imposta sul valore degli  immobili  situati
          all'estero  di  cui  al   comma   15   dell'art.   19   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  non
          indicati nel reddito complessivo di cui  alla  lettera  a),
          comma 1, del presente art., assumendo  la  base  imponibile
          determinata ai sensi dell'art. 70, comma 2, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
          determinato applicando al patrimonio mobiliare  complessivo
          del nucleo familiare, individuato secondo  quanto  indicato
          all'art. 5 con la sola  esclusione  dei  depositi  e  conti
          correnti bancari e postali, di  cui  al  medesimo  art.  5,
          comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei
          titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso
          di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di  un
          punto percentuale; 
                i) il reddito lordo dichiarato ai  fini  fiscali  nel
          paese di residenza da parte degli appartenenti  al  nucleo,
          ai sensi dell'art. 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi  dei
          cittadini italiani residenti all'estero (AIRE),  convertito
          in euro al cambio  vigente  al  31  dicembre  dell'anno  di
          riferimento del reddito. 
              3. All'ammontare del reddito di cui al  comma  2,  deve
          essere sottratto fino a concorrenza: 
                a) l'importo degli assegni  periodici  effettivamente
          corrisposti al coniuge, anche se residente  all'estero,  in
          seguito  alla  separazione  legale  ed  effettiva  o   allo
          scioglimento, annullamento o alla cessazione degli  effetti
          civili  del  matrimonio  come  indicato  nel  provvedimento
          dell'autorita'  giudiziaria.  Nell'importo  devono   essere
          considerati  gli  assegni  destinati  al  mantenimento  dei
          figli; 
                b) l'importo degli assegni  periodici  effettivamente
          corrisposti per il mantenimento dei  figli  conviventi  con
          l'altro genitore, nel caso in  cui  i  genitori  non  siano
          coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e  non
          vi sia  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  che  ne
          stabilisce l'importo; 
                c) fino  ad  un  massimo  di  5.000  euro,  le  spese
          sanitarie per disabili, le spese  per  l'acquisto  di  cani
          guida e le spese sostenute per servizi  di  interpretariato
          dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in  dichiarazione
          dei redditi tra le spese per le quali spetta la  detrazione
          d'imposta,  nonche'  le  spese  mediche  e  di   assistenza
          specifica per i  disabili  indicate  in  dichiarazione  dei
          redditi tra le spese e gli oneri  per  i  quali  spetta  la
          deduzione dal reddito complessivo; 
                d)  l'importo  dei  redditi  agrari   relativi   alle
          attivita' indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte,
          anche in forma associata, dai soggetti produttori  agricoli
          titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della
          dichiarazione ai fini dell'IVA; 
                e) fino ad un massimo di 3.000 euro,  una  quota  dei
          redditi da lavoro dipendente, nonche' degli  altri  redditi
          da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per
          cento dei redditi medesimi; 
                f)   fino   ad   un   massimo   di   1.000   euro   e
          alternativamente a quanto previsto  alla  lettera  e),  una
          quota  dei  redditi  da  pensione   inclusi   nel   reddito
          complessivo di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  dei
          trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al  20  per
          cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi. 
              4. Dalla somma dei redditi dei  componenti  il  nucleo,
          come  determinata  ai  sensi  dei  commi   precedenti,   si
          sottraggono,  fino  a  concorrenza,  le  seguenti  spese  o
          franchigie riferite al nucleo familiare: 
                a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione
          in locazione, il  valore  del  canone  annuo  previsto  nel
          contratto di  locazione,  del  quale  sono  dichiarati  gli
          estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino  a
          concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di  500  euro  per
          ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione
          e'  alternativa  a  quella  per  i  nuclei   residenti   in
          abitazione di proprieta', di cui all'art. 5, comma 2. 
                b) nel caso del nucleo  facciano  parte  persone  non
          autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa  sostenuta,
          inclusiva  dei  contributi   versati,   per   collaboratori
          domestici  e   addetti   all'assistenza   personale,   come
          risultante dalla  dichiarazione  di  assunzione  presentata
          all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
          limite dell'ammontare dei trattamenti di cui  al  comma  2,
          lettera f), al netto della detrazione di cui  al  comma  3,
          lettera f), di cui la persona non  autosufficiente  risulti
          beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma
          3, lettera a). Le spese per  assistenza  personale  possono
          essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso  di
          acquisizione dei servizi medesimi  presso  enti  fornitori,
          purche'  sia  conservata  ed  esibita  a  richiesta  idonea
          documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia
          di servizio fornita; 
                c) alternativamente a quanto  previsto  alla  lettera
          b),  nel  caso  del  nucleo  facciano  parte  persone   non
          autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di  ricovero
          presso  strutture  residenziali  nell'ambito  di   percorsi
          assistenziali   integrati   di    natura    sociosanitaria,
          l'ammontare   della   retta   versata   per   l'ospitalita'
          alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'art. 6,  comma
          3, lettera a); 
                d) nel caso del nucleo facciano parte: 
                  1) persone con disabilita' media, per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari ad  4.000  euro,  incrementate  a
          5.500 se minorenni; 
                  2) persone con disabilita' grave, per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari  a  5.500  euro,  incrementate  a
          7.500 se minorenni; 
                  3) persone non  autosufficienti,  per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari  a  7.000  euro,  incrementate  a
          9.500 se minorenni. 
              Le franchigie di  cui  alla  presente  lettera  possono
          essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza,  dal
          valore dell'ISE. 
              5. Nel caso colui  per  il  quale  viene  richiesta  la
          prestazione sia gia' beneficiario di uno dei trattamenti di
          cui  al  comma   2,   lettera   f),   ed   ai   soli   fini
          dell'accertamento dei requisiti  per  il  mantenimento  del
          trattamento  stesso,  al  valore  dell'ISEE  e'   sottratto
          dall'ente erogatore l'ammontare del  trattamento  percepito
          dal  beneficiario  nell'anno  precedente  la  presentazione
          della DSU  rapportato  al  corrispondente  parametro  della
          scala di equivalenza.». 
              «Art. 5 (Indicatore della situazione  patrimoniale).  -
          1.   L'indicatore   della   situazione   patrimoniale    e'
          determinato sommando, per  ciascun  componente  del  nucleo
          familiare, il valore del patrimonio immobiliare di  cui  ai
          commi 2 e 3, nonche' del patrimonio  mobiliare  di  cui  al
          comma 4. 
              2. Il patrimonio immobiliare  e'  pari  al  valore  dei
          fabbricati,  delle  aree  fabbricabili   e   dei   terreni,
          intestati  a  persone  fisiche  non   esercenti   attivita'
          d'impresa, quale  definito  ai  fini  IMU  al  31  dicembre
          dell'anno precedente a quello di presentazione  della  DSU,
          indipendentemente dal periodo  di  possesso  nell'anno.  Il
          valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione  dal
          pagamento dell'imposta. Dal  valore  cosi'  determinato  di
          ciascun fabbricato, area  o  terreno,  si  detrae,  fino  a
          concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla
          data del 31 dicembre dell'anno precedente la  presentazione
          della DSU per mutui contratti per l'acquisto  dell'immobile
          o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari
          residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa
          di abitazione, come sopra determinato, al netto  del  mutuo
          residuo, non rileva ai  fini  del  calcolo  del  patrimonio
          immobiliare  se  inferiore  alla  soglia  di  52.500  euro,
          incrementata di  2.500  euro  per  ogni  figlio  convivente
          successivo al secondo. Se superiore alle  predette  soglie,
          il valore rileva in misura pari a  due  terzi  della  parte
          eccedente. 
              3. Il  patrimonio  immobiliare  all'estero  e'  pari  a
          quello definito  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  degli
          immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'art. 19
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riferito  alla  medesima  data   di   cui   al   comma   2,
          indipendentemente dal periodo di  possesso  nell'anno.  Dal
          valore cosi' determinato di ciascun  immobile,  si  detrae,
          fino  a  concorrenza,  l'ammontare  dell'eventuale   debito
          residuo alla data del 31 dicembre dell'anno  precedente  la
          presentazione della DSU per mutui contratti per  l'acquisto
          dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. 
              4.  Il  patrimonio  mobiliare   e'   costituito   dalle
          componenti   di   seguito   specificate,   anche   detenute
          all'estero, possedute alla data del 31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo
          quanto diversamente  disposto  con  riferimento  a  singole
          componenti: 
                a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
          quali va assunto il valore del saldo contabile  attivo,  al
          lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno  precedente
          a quello di presentazione della DSU, ovvero, se  superiore,
          il  valore  della  consistenza  media  annua  riferita   al
          medesimo  anno.  Qualora  nell'anno   precedente   si   sia
          proceduto  all'acquisto  di   componenti   del   patrimonio
          immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni  ad
          incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
          cui al presente comma,  per  un  ammontare  superiore  alla
          differenza tra il valore della consistenza  media  annua  e
          del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
          saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
          anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini  di
          successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
          media annua va comunque indicato; 
                b)  titoli  di  Stato  ed  equiparati,  obbligazioni,
          certificati di deposito  e  credito,  buoni  fruttiferi  ed
          assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
          consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno  precedente
          a quello di presentazione della DSU; 
                c)  azioni  o  quote  di  organismi  di  investimento
          collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o  esteri,  per
          le  quali  va  assunto  il  valore  risultante  dall'ultimo
          prospetto redatto dalla societa' di gestione alla  data  di
          cui alla lettera b); 
                d) partecipazioni azionarie in societa'  italiane  ed
          estere quotate in mercati regolamentati, per  le  quali  va
          assunto il valore rilevato alla data di  cui  alla  lettera
          b),  ovvero,  in  mancanza,  nel  giorno  antecedente  piu'
          prossimo; 
                e) partecipazioni azionarie in societa'  non  quotate
          in mercati regolamentati e partecipazioni in  societa'  non
          azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
          del  patrimonio  netto,  determinato   sulla   base   delle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato  anteriormente
          alla data di presentazione della DSU, ovvero,  in  caso  di
          esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
          dalla somma delle rimanenze finali e dal costo  complessivo
          dei   beni   ammortizzabili,   al   netto   dei    relativi
          ammortamenti,  nonche'   degli   altri   cespiti   o   beni
          patrimoniali; 
                f) masse patrimoniali, costituite da somme di  denaro
          o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
          soggetto abilitato ai  sensi  del  decreto  legislativo  23
          luglio 1996, n. 415, per le  quali  va  assunto  il  valore
          delle   consistenze   risultanti   dall'ultimo   rendiconto
          predisposto, secondo i criteri  stabiliti  dai  regolamenti
          emanati dalla Commissione nazionale per le  societa'  e  la
          borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente  alla  data
          di cui alla lettera b); 
                g) altri strumenti e rapporti finanziari per i  quali
          va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera
          b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o
          mista sulla vita e  di  capitalizzazione  per  i  quali  va
          assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale
          ultima  data,  al  netto  degli  eventuali  riscatti,   ivi
          comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta  la
          durata del contratto per le quali va assunto l'importo  del
          premio versato; sono esclusi i contratti  di  assicurazione
          mista sulla vita per i quali  alla  medesima  data  non  e'
          esercitabile il diritto di riscatto; 
                h) il valore del  patrimonio  netto  per  le  imprese
          individuali in contabilita'  ordinaria,  ovvero  il  valore
          delle rimanenze finali e del costo dei beni  ammortizzabili
          per le imprese individuali  in  contabilita'  semplificata,
          determinato con le stesse modalita' indicate  alla  lettera
          e). 
              5.  Per  i  rapporti  di   custodia,   amministrazione,
          deposito  e   gestione   cointestati   anche   a   soggetti
          appartenenti a nuclei familiari diversi,  il  valore  delle
          consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 
              6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato  ai
          sensi del comma 4,  si  detrae,  fino  a  concorrenza,  una
          franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
          ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo,
          fino ad un massimo di 10.000 euro. La  predetta  soglia  e'
          incrementata di 1.000 euro per ogni  figlio  componente  il
          nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non
          si applica ai  fini  della  determinazione  dell'indicatore
          della situazione reddituale, di cui all'art. 4.». 
              «Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni).  -
          1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per  le  sole  prestazioni
          sociali agevolate rivolte  a  minorenni,  il  genitore  non
          convivente nel nucleo familiare, non coniugato con  l'altro
          genitore, che abbia riconosciuto il figlio,  fa  parte  del
          nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
          seguenti casi: 
                a) quando il genitore risulti coniugato  con  persona
          diversa dall'altro genitore; 
                b) quando il genitore risulti avere figli con persona
          diversa dall'altro genitore; 
                c)   quando    con    provvedimento    dell'autorita'
          giudiziaria sia stato stabilito il  versamento  di  assegni
          periodici destinato al mantenimento dei figli; 
                d) quando  sussiste  esclusione  dalla  potesta'  sui
          figli o e' stato  adottato,  ai  sensi  dell'art.  333  del
          codice civile, il  provvedimento  di  allontanamento  dalla
          residenza familiare; 
                e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o
          dalla pubblica autorita' competente in materia  di  servizi
          sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi  ed
          economici; 
              2. Per le  prestazioni  sociali  agevolate  rivolte  ai
          componenti  minorenni,  in   presenza   di   genitori   non
          conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
          ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato  di  una  componente
          aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
          del genitore non convivente, secondo le  modalita'  di  cui
          all'allegato 2, comma 2, che costituisce  parte  integrante
          del presente decreto.». 
              «Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)). -  1.
          Il richiedente presenta un'unica dichiarazione  sostitutiva
          in riferimento al nucleo familiare di cui  all'art.  3,  ai
          sensi del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,   e   successive   modificazioni,
          concernente   le    informazioni    necessarie    per    la
          determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita'  dal  momento
          della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. 
              2. E' lasciata  facolta'  al  cittadino  di  presentare
          entro  il  periodo  di  validita'  della  DSU   una   nuova
          dichiarazione, qualora intenda  far  rilevare  i  mutamenti
          delle  condizioni  familiari  ed  economiche  ai  fini  del
          calcolo dell'ISEE del proprio nucleo  familiare.  Gli  enti
          erogatori possono stabilire  per  le  prestazioni  da  essi
          erogate  la  decorrenza  degli  effetti   di   tali   nuove
          dichiarazioni. E'  comunque  lasciata  facolta'  agli  enti
          erogatori  di  chiedere  la  presentazione   di   una   DSU
          aggiornata nel caso  di  variazioni  del  nucleo  familiare
          ovvero in presenza  di  elementi  di  informazione  da  cui
          risulti il possibile verificarsi delle  condizioni  di  cui
          all'art. 9. 
              3. Con provvedimento del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  dell'INPS,
          sentita  l'Agenzia  delle  entrate  e  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo
          della  DSU  e  dell'attestazione,  nonche'  delle  relative
          istruzioni  per  la  compilazione.  Il   modello   contiene
          l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n.  196.  Con  il  medesimo  provvedimento  si
          definiscono  le  modalita'  con  cui   l'attestazione,   il
          contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi
          necessari  al  calcolo  dell'ISEE   possono   essere   resi
          disponibili al dichiarante  per  il  tramite  dei  soggetti
          incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 11,
          comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e'
          adottato entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto  e  di  esso  viene  data   adeguata
          pubblicita' dagli enti locali  anche  attraverso  i  propri
          uffici di  relazione  con  il  pubblico  e  i  propri  siti
          internet. 
              4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: 
                a) un modello base relativo al nucleo familiare; 
                b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; 
                c)  moduli  aggiuntivi,  di  cui  e'  necessaria   la
          compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE
          le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2; 
                d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE
          corrente, di cui all'art. 9; 
                e) moduli integrativi, nel  caso  si  verifichino  le
          condizioni di cui all'art. 11, commi 7  e  8,  nonche'  del
          comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo. 
              I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi  possono
          essere compilati in via complementare successivamente  alla
          presentazione   della   DSU.   Nel   caso   le   componenti
          autocertificate di cui ai commi 7 e  8  non  siano  variate
          rispetto ad una eventuale DSU  precedente,  il  richiedente
          puo' presentare una dichiarazione semplificata. 
              5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate
          di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la
          DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo
          le regole di cui all'art. 6, comma 2. Qualora nel corso  di
          validita' di tale DSU sia necessario reperire  informazioni
          su altri soggetti ai fini  del  calcolo  dell'ISEE  per  la
          richiesta  di  altre  prestazioni  sociali  agevolate,   il
          dichiarante integra la DSU in corso di  validita'  mediante
          la  compilazione  dei  soli  fogli  allegati  relativi   ai
          componenti del nucleo non gia' inclusi. 
              6. La DSU e'  presentata  ai  comuni  o  ai  centri  di
          assistenza  fiscale  previsti  dall'art.  32  del   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   o   direttamente
          all'amministrazione pubblica in qualita' di ente  erogatore
          al quale e' richiesta la  prima  prestazione  o  alla  sede
          dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita
          la presentazione della DSU  all'INPS,  in  via  telematica,
          direttamente a cura del richiedente.  A  tal  fine,  l'INPS
          rende  disponibili  modalita'  di  compilazione  telematica
          assistita della DSU. 
              7.  Ai  fini  della  presentazione  della   DSU,   sono
          autodichiarate dal dichiarante: 
                a)  la  composizione  del  nucleo  familiare   e   le
          informazioni necessarie ai fini  della  determinazione  del
          valore della scala di equivalenza; 
                b) l'indicazione di eventuali soggetti  rilevanti  ai
          fini  del  calcolo  delle  componenti  aggiuntive  di   cui
          all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere
          successive del presente comma ad essi riferite; 
                c) la  eventuale  condizione  di  disabilita'  e  non
          autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei  componenti  il
          nucleo; 
                d) l'identificazione della  casa  di  abitazione  del
          nucleo familiare, di cui all'art. 5, comma 2; 
                e) il reddito complessivo di cui all'art. 4, comma 2,
          lettera  a),  limitatamente  ai  casi  di   esonero   dalla
          presentazione della  dichiarazione  ovvero  di  sospensione
          degli adempimenti tributari a causa di eventi  eccezionali,
          nonche' le componenti reddituali di cui all'art.  4,  comma
          2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi  da  quelli
          prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi,
          al regime di  vantaggio  per  l'imprenditoria  giovanile  e
          lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove  iniziative
          imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche'  dai  redditi
          derivanti  dalla   locazione   di   immobili   assoggettati
          all'imposta sostitutiva operata nella forma della  cedolare
          secca; 
                f) le componenti reddituali di cui all'art. 4,  comma
          2, lettere c), d), e), g), ed i); 
                g) le componenti reddituali di cui all'art. 4,  comma
          2, lettera f), limitatamente alle prestazioni  non  erogate
          dall'INPS; 
                h) l'importo degli assegni  periodici  effettivamente
          corrisposti di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b); 
                i) il valore del canone di  locazione  annuo  di  cui
          all'art. 4, comma 4, lettera a); 
                l) le spese per  assistenza  personale  nel  caso  di
          acquisto dei servizi  presso  enti  fornitori  e  la  retta
          versata per l'ospitalita' alberghiera di  cui  all'art.  4,
          comma 4, lettere b) e c); 
                m) le componenti del patrimonio  immobiliare  di  cui
          all'art. 5, commi  2  e  3,  nonche'  per  ciascun  cespite
          l'ammontare dell'eventuale debito residuo; 
                n)  in  caso  di  richiesta  di  prestazioni  di  cui
          all'art. 6, comma 3, le donazioni di cespiti  di  cui  alla
          lettera c) del medesimo comma; 
                o)  gli  autoveicoli,   ovvero   i   motoveicoli   di
          cilindrata di  500  cc  e  superiore,  nonche'  le  navi  e
          imbarcazioni da diporto, per le finalita' di  cui  all'art.
          11, comma 12. 
              8. Nelle more della piena e  tempestiva  disponibilita'
          delle informazioni comunicate ai sensi dell'art.  7,  sesto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605, e del comma 2,  dell'art.  11,  del
          citato decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201  e  fermo
          restando l'utilizzo delle informazioni disponibili  secondo
          le  modalita'   di   cui   all'art.   11,   sono   altresi'
          autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio
          mobiliare di  cui  all'art.  5,  comma  4.  Ai  fini  della
          semplificazione nella compilazione della DSU  e  alla  luce
          della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di
          cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da
          adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del  presente
          decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il  Garante  per
          la protezione dei  dati  personali,  sono  identificate  le
          componenti del patrimonio mobiliare per  cui  e'  possibile
          acquisire  il  dato,  sotto  forma  di  valore   sintetico,
          direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria
          prevista  dall'art.  7,  sesto  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e
          conseguentemente sono  riviste  le  componenti  di  cui  e'
          prevista l'autodichiarazione. 
              9.  Fermo   restando   l'insieme   delle   informazioni
          necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi  del
          presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentiti  l'INPS,  l'Agenzia
          delle entrate e il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  in  relazione  alla  evoluzione   dei   sistemi
          informativi   e   dell'assetto    dei    relativi    flussi
          d'informazione,  puo'  essere  modificato  l'elenco   delle
          informazioni di cui si chiede  autodichiarazione  da  parte
          del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche'  puo'  essere
          integrato il modello-tipo di DSU anche  in  relazione  alle
          esigenze di  controllo  dei  dati  autodichiarati.  Con  il
          medesimo provvedimento puo' essere rivisto  il  periodo  di
          riferimento  dei  redditi  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
          avvicinandolo al momento della presentazione della  DSU,  e
          conseguentemente  puo'  essere  rivisto   il   periodo   di
          validita' della  DSU,  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo.». 
              - Si riporta il testo degli allegati 1 e 3  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  159
          del 2013: 
              «Allegato 1 
              Scala di equivalenza (art. 1, comma 1, lett. c) 
              I parametri della scala di  equivalenza  corrispondenti
          al numero di componenti il nucleo familiare, come  definito
          ai  sensi  dell'art.  3,  del  presente  decreto,  sono   i
          seguenti: 
 
          Numero componenti  Parametro 
                1             1,00 
                2             1,57 
                3             2,04 
                4             2,46 
                5             2,85 
 
              Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato
          di 0,35 per ogni ulteriore componente. 
              Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: 
                a) 0,2 in caso di nuclei  familiari  con  tre  figli,
          0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque
          figli; 
                b) 0,2 per  nuclei  familiari  con  figli  minorenni,
          elevata a 0,3 in presenza  di  almeno  un  figlio  di  eta'
          inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o
          l'unico presente abbiano svolto attivita' di  lavoro  o  di
          impresa per almeno sei mesi nell'anno  di  riferimento  dei
          redditi dichiarati; 
                c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica
          anche in caso di nuclei familiari  composti  esclusivamente
          da genitore solo non lavoratore e da  figli  minorenni;  ai
          soli fini della verifica del requisito di  cui  al  periodo
          precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore
          non convivente, non coniugato  con  l'altro  genitore,  che
          abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno  dei
          casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e). 
              Ai fini della determinazione del parametro della  scala
          di  equivalenza,  qualora  tra  i  componenti   il   nucleo
          familiare vi sia un componente per il quale  siano  erogate
          prestazioni in ambiente residenziale a  ciclo  continuativo
          ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1989,
          che non sia considerato nucleo familiare  a  se  stante  ai
          sensi dell'art. 3, comma 6, tale componente  incrementa  la
          scala di equivalenza,  calcolata  in  sua  assenza,  di  un
          valore pari ad 1.». 
              «Allegato 3 
              Definizione  ai   fini   ISEE   della   condizione   di
          disabilita' media, grave e di non autosufficienza (art.  1,
          comma 1, lett. l); art. 6, comma  3,  lett.  b);  art.  10,
          comma 7, lett. c)) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 386, della  legge  n.
          208 del 2015, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 81 del  decreto-legge  n.  112
          del 2008, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2015: 
              «Art.  19  (Stato  di  disoccupazione).   -   1.   Sono
          considerati disoccupati i soggetti  privi  di  impiego  che
          dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13,  la
          propria  immediata  disponibilita'  allo   svolgimento   di
          attivita' lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di
          politica attiva del lavoro concordate  con  il  centro  per
          l'impiego. 
              2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
          ai sensi dell'art. 1, comma  2,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  si  intendono  riferiti  alla
          definizione di cui al presente articolo. 
              3. Lo stato di disoccupazione e'  sospeso  in  caso  di
          rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 
              4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i
          lavoratori dipendenti possono effettuare  la  registrazione
          di cui  al  comma  1  dal  momento  della  ricezione  della
          comunicazione  di  licenziamento,  anche  in  pendenza  del
          periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente  comma  i
          lavoratori sono considerati «a rischio di disoccupazione». 
              5. Sulla base delle informazioni  fornite  in  sede  di
          registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
          assegnati ad una classe  di  profilazione,  allo  scopo  di
          valutarne  il  livello  di   occupabilita',   secondo   una
          procedura automatizzata di elaborazione dei dati  in  linea
          con i migliori standard internazionali. 
              6.   La   classe   di   profilazione   e'    aggiornata
          automaticamente ogni novanta giorni,  tenendo  conto  della
          durata della  disoccupazione  e  delle  altre  informazioni
          raccolte mediante le attivita' di servizio. 
              7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
          come disoccupato da parte di soggetti non disponibili  allo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  norme
          nazionali  o  regionali  ed  i  regolamenti  comunali   che
          condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
          disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
          occupazione. Sulla base di specifiche  convenzioni  l'ANPAL
          consente   alle   amministrazioni   pubbliche   interessate
          l'accesso ai dati essenziali  per  la  verifica  telematica
          della condizione di non occupazione.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 387, della  legge  n.
          208 del 2015, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
          di semplificazione e di sviluppo): 
              «Art. 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga  del
          programma «carta acquisti»). - 1. Al fine  di  favorire  la
          diffusione della carta acquisti,  istituita  dall'art.  81,
          comma  32,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, tra  le  fasce  di  popolazione  in  condizione  di
          maggiore bisogno, anche al fine di valutarne  la  possibile
          generalizzazione come strumento di contrasto alla  poverta'
          assoluta, e' avviata una  sperimentazione  nei  comuni  con
          piu' di 250.000 abitanti. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  adottato  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti: 
                a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari
          per il tramite dei Comuni,  con  riferimento  ai  cittadini
          italiani e di altri Stati  dell'Unione  europea  ovvero  ai
          cittadini di Stati  esteri  in  possesso  del  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
                b) l'ammontare  della  disponibilita'  sulle  singole
          carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; 
                c) le modalita' con cui i comuni  adottano  la  carta
          acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione  del
          Sistema  di  gestione  delle  agevolazioni  sulle   tariffe
          energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
          integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
          8 novembre 2000, n. 328; 
                d) le caratteristiche del progetto personalizzato  di
          presa  in  carico,  volto  al  reinserimento  lavorativo  e
          all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
          del  godimento  del  beneficio   alla   partecipazione   al
          progetto; 
                e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata
          non puo' superare i dodici mesi; 
                f) i flussi informativi da parte dei Comuni  sul  cui
          territorio  e'  attivata  la  sperimentazione,  anche   con
          riferimento  ai  soggetti  individuati   come   gruppo   di
          controllo ai fini della valutazione  della  sperimentazione
          stessa. 
              2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base
          di dati SGATE relativa ai  soggetti  gia'  beneficiari  del
          bonus gas e  del  bonus  elettrico,  possono,  al  fine  di
          incrementare il numero di soggetti beneficiari della  carta
          acquisti,    adottare    strumenti     di     comunicazione
          personalizzata in favore della cittadinanza. 
              3. Per le risorse necessarie  alla  sperimentazione  si
          provvede, nel limite massimo  di  50  milioni  di  euro,  a
          valere  sul  Fondo  di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene
          corrispondentemente ridotto. 
              4. I commi 46, 47 e 48 dell'art. 2 del decreto-legge 29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  216,  della
          legge  27  dicembre  2013  n.  147  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              216. All'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza  italiana»
          sono sostituite dalle seguenti: «cittadini  italiani  o  di
          Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero  familiari   di
          cittadini italiani o di Stati  membri  dell'Unione  europea
          non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  che  siano
          titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto   di
          soggiorno  permanente,  ovvero  stranieri  in  possesso  di
          permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti   di   lungo
          periodo,». Il Fondo di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di  euro.  In
          presenza di risorse disponibili in relazione  all'effettivo
          numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del
          Fondo da riservare all'estensione su  tutto  il  territorio
          nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione  di  cui
          all'art. 60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le  modalita'
          di  prosecuzione  del  programma  carta  acquisti,  di  cui
          all'art. 81, commi 29  e  seguenti,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  in  funzione  dell'evolversi
          delle sperimentazioni in corso, nonche'  il  riparto  delle
          risorse  ai  territori  coinvolti   nell'estensione   della
          sperimentazione di cui al presente comma.  Per  quanto  non
          specificato  nel   presente   comma,   l'estensione   della
          sperimentazione avviene secondo le modalita'  attuative  di
          cui all'art. 3, commi 3 e 4, del  decreto-legge  28  giugno
          2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'art. 81, comma  29,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto  il
          territorio   nazionale,    non    gia'    coperto,    della
          sperimentazione di cui  all'art.  60  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione  di
          un apposito programma di sostegno per l'inclusione  attiva,
          volto  al  superamento  della   condizione   di   poverta',
          all'inserimento   e   al   reinserimento    lavorativi    e
          all'inclusione sociale. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo  degli  articoli  1  e  16  del  decreto
          legislativo n.  22  del  2015,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.