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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2025)
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Testo in vigore dal:  5-3-2025
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155;
Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternità di base;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che: all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto; all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;
Ravvisata la necessità di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalità di determinazione dell'ISEE, anche le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 novembre 2012;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del 4 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
n-bis)
((«DSU precompilata»: Dichiarazione sostitutiva unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, finalizzata al rilascio dell'ISEE;))
o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.