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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2025)
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Testo in vigore dal: 5-3-2025
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,  e  successive
modificazioni, concernente criteri  unificati  di  valutazione  della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni  sociali
agevolate; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio
1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalita' attuative
e gli ambiti di applicazione dei  criteri  unificati  di  valutazione
della situazione economica dei soggetti  che  richiedono  prestazioni
sociali agevolate», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
maggio 2001, con il quale sono stati approvati i  modelli-tipo  della
dichiarazione sostitutiva unica e  dell'attestazione,  nonche'  delle
relative istruzioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  luglio
2001, n. 155; 
  Visto l'articolo 65 della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  in
materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 
  Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
in materia di assegno di maternita' di base; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo
5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita'
di determinazione e i campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE); 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  che:  all'articolo
23,  comma  12-bis,  disciplina  l'abrogazione  del  citato   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche'  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.  221,  a  far
data dai 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
approvazione del nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
concernente  le  informazioni  necessarie   per   la   determinazione
dell'ISEE, attuative del presente  decreto;  all'articolo  23,  comma
12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11,  del  citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresi'  utilizzate  ai
fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in  merito
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica,  nonche'  in
sede  di  controllo  sulla  veridicita'  dei  dati  dichiarati  nella
medesima dichiarazione; 
  Ravvisata la necessita' di definire nel presente decreto,  al  fine
di una migliore  integrazione  con  le  modalita'  di  determinazione
dell'ISEE, anche le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei
controlli  dell'ISEE  che,  ai  sensi  del  citato  articolo  5   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 22 novembre 2012; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 13 giugno 2013 ai sensi  dell'articolo  3  del  medesimo  decreto
legislativo; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del
4 luglio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente; 
  b) «ISE»: indicatore della situazione economica; 
  c) «Scala di equivalenza»: la scala  di  cui  all'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
  d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'  dell'articolo
1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte  le  attivita'
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o  di  prestazioni  economiche  destinate  a  rimuovere  e
superare le situazioni di bisogno e di  difficolta'  che  la  persona
umana incontra nel corso della  sua  vita,  escluse  soltanto  quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello  sanitario,  nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; 
  e)  «Prestazioni  sociali  agevolate»:  prestazioni   sociali   non
destinate alla generalita' dei soggetti,  ma  limitate  a  coloro  in
possesso  di  particolari  requisiti  di  natura  economica,   ovvero
prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali  requisiti,  ma
comunque collegate nella misura o nel costo a determinate  situazioni
economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle  prestazioni
e dei servizi assicurati a tutti dalla  Costituzione  e  dalle  altre
disposizioni vigenti; 
  f) «Prestazioni agevolate di  natura  sociosanitaria»:  prestazioni
sociali agevolate assicurate nell'ambito  di  percorsi  assistenziali
integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con  disabilita'
e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi  in  favore  di  tali
soggetti: 
  1) di  sostegno  e  di  aiuto  domestico  familiare  finalizzati  a
favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 
  2) di  ospitalita'  alberghiera  presso  strutture  residenziali  e
semiresidenziali, incluse le prestazioni  strumentali  ed  accessorie
alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 
  3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di
natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi; 
  g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali
agevolate rivolte a  beneficiari  minorenni,  ovvero  motivate  dalla
presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni; 
  h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone  titolato  sulla  base
della disciplina vigente, effettua  la  richiesta  della  prestazione
sociale agevolata; 
  i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e' rivolta  la  prestazione
sociale agevolata; 
  l) «Persone con disabilita' media, grave  o  non  autosufficienti»:
persone per  le  quali  sia  stata  accertata  una  delle  condizioni
descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte  integrante  del
presente decreto; 
  m)   «Ente   erogatore»:   ente    competente    alla    disciplina
dell'erogazione della prestazione sociale agevolata; 
  n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10; 
  n-bis) ((«DSU precompilata»: Dichiarazione sostitutiva  unica  resa
disponibile al dichiarante ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo del 15 settembre 2017, n. 147,  finalizzata  al  rilascio
dell'ISEE;)) 
  o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero  appartenente  al
nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.