LEGGE 30 novembre 1998, n. 419

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

note: Entrata in vigore della legge: 22-12-1998
Testo in vigore dal: 22-12-1998
                               Art. 2.
              (Principi e criteri direttivi di delega).
 1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  perseguire  la piena realizzazione del diritto alla salute e dei
principi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della  legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
 b)  completare  il  processo  di  regionalizzazione  e  verificare e
completare il  processo  di  aziendalizzazione  delle  strutture  del
Servizio sanitario nazionale;
 c)  regolare  la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati,
tenendo conto delle strutture equiparate ai  sensi  dell'articolo  4,
comma  12,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e
successive modificazioni, i cui regolamenti siano stati approvati dal
Ministero della sanita'; regolare  e  distribuire  i  compiti  tra  i
soggetti  pubblici  interessati ed i soggetti privati, in particolare
quelli del privato sociale non aventi scopo di  lucro,  al  fine  del
raggiungimento   degli   obiettivi   di   salute   determinati  dalla
programmazione sanitaria;
 d) garantire la liberta' di scelta e assicurare che il suo esercizio
da  parte  dell'assistito,  nei  confronti  delle  strutture  e   dei
professionisti  accreditati  e  con  i  quali  il  Servizio sanitario
nazionale intrattenga appositi rapporti, si svolga nell'ambito  della
programmazione sanitaria;
 e)  realizzare  la  partecipazione  dei  cittadini e degli operatori
sanitari  alla  programmazione  ed  alla  valutazione   dei   servizi
sanitari; dare piena attuazione alla carta dei servizi anche mediante
verifiche   sulle   prestazioni   sanitarie  nonche'  la  piu'  ampia
divulgazione  dei  dati  qualitativi  ed  economici   inerenti   alle
prestazioni erogate;
 f)   razionalizzare  le  strutture  e  le  attivita'  connesse  alla
prestazione di servizi sanitari,  al  fine  di  eliminare  sprechi  e
disfunzioni;
 g)  perseguire  l'efficacia  e  l'efficienza  dei servizi sanitari a
garanzia del cittadino e del principio di equita' distributiva;
 h) definire linee guida al  fine  di  individuare  le  modalita'  di
controllo   e   verifica,   da   attuare   secondo  il  principio  di
sussidiarieta'  istituzionale  e  sulla  base   anche   di   appositi
indicatori,    dell'appropriatezza   delle   prescrizioni   e   delle
prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione,
in  modo  da  razionalizzare  la  utilizzazione  delle  risorse   nel
perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);
 i)  attribuire,  nell'ambito  delle competenze previste dal riordino
del Ministero della sanita', operato ai sensi della  legge  15  marzo
1997,  n.  59,  i  compiti  e  le  funzioni  tecnico-scientifici e di
coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanita',  all'agenzia
per  i  servizi  sanitari  regionali  e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
 l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione
sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale,  anche  con
la costituzione di un apposito organismo a livello regionale, nonche'
nei  procedimenti  di  valutazione dei risultati delle aziende unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere  la  facolta'
dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale   e  assegnando  risorse  proprie,  livelli  di  assistenza
aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla  stessa  programmazione,
pur restando esclusi i comuni stessi da funzioni e responsabilita' di
gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;
 m)  prevedere  la  facolta'  per  le  regioni di creare organismi di
coordinamento  delle  strutture   sanitarie   operanti   nelle   aree
metropolitane  di  cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142;
 n) prevedere tempi, modalita' e aree di attivita' per  pervenire  ad
una   effettiva  integrazione  a  livello  distrettuale  dei  servizi
sanitari con quelli sociali, disciplinando altresi' la partecipazione
dei comuni alle spese connesse alle  prestazioni  sociali;  stabilire
principi  e  criteri  per  l'adozione, su proposta dei Ministri della
sanita' e per la solidarieta' sociale, di  un  atto  di  indirizzo  e
coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59,  in  sostituzione  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  191
del  14  agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni
socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria; anche  in  attuazione
del Piano sanitario nazionale;
 o)   tenere  conto,  nella  disciplina  della  dirigenza  del  ruolo
sanitario di strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  operanti
nell'area  delle  prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture  stesse  e
prevedere idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti
professionalita' del comparto. Le figure professionali di livello non
dirigenziale  operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad
elevata integrazione sanitaria sono individuate con  regolamento  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per  la  solidarieta'
sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei,
ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.
127  sulla  base  di  criteri  generali  determi nati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto
dell'esigenza  di  una  formazione  interdisciplinare, attuata con la
collaborazione  di  piu'  facolta'   universitarie,   adeguata   alle
competenze delineate nei profili professionali;
 p) prevedere, in attuazione dei decreti legislativi 3 febbraio 1993,
n.29,   e   successive   modificazioni,  e  31  marzo  1998,  n.  80,
l'estensione del regime di diritto privato  del  rapporto  di  lavoro
alla  dirigenza  sanitaria,  determinando  altresi'  criteri generali
sulla cui base disciplinare, in  sede  di  contrattazione  collettiva
nazionale,  l'organizzazione  del lavoro, con particolare riferimento
al modello dipartimentale;
 q) prevedere le  modalita'  per  pervenire  per  aree,  funzioni  ed
obiettivi,  a  regime, all'esclusivita' del rapporto di lavoro, quale
scelta individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in
ruolo al 31 dicembre 1998, da incentivare anche  con  il  trattamento
economico  aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, secondo modalita' applicative definite in sede
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
 r) prevedere la facolta' per le aziende unita'  sanitarie  locali  e
per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato
per  l'attribuzione  di  incarichi  di natura dirigenziale relativi a
profili diversi da quello  medico  a  soggetti  che  non  godano  del
trattamento  di  quiescenza  e  che  siano in possesso del diploma di
laurea e di specifici requisiti;
 s) prevedere la facolta' per le aziende unita'  sanitarie  locali  e
per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati e
non  sostitutivi  dell'attivita'  ordinaria, di stipulare contratti a
tempo determinato di formazione e lavoro con soggetti in possesso del
diploma di laurea  o  con  personale  non  laureato  in  possesso  di
specifici requisiti;
 t)  rendere  omogenea  la disciplina del trattamento assistenziale e
previdenziale dei soggetti  nominati  direttore  generale,  direttore
amministrativo  e  direttore  sanitario  di  azienda, nell'ambito dei
trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione
vigente, prevedendo altresi' per i dipendenti privati  l'applicazione
dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
 u)  ridefinire  i  requisiti per l'accesso all'incarico di direttore
generale delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere,   prevedendo,   tra  l'altro,  la  certificazione  della
frequenza di un corso regionale di formazione in materia  di  sanita'
pubblica  e  di  organizzazione  e  gestione  sanitaria di durata non
superiore a sei mesi, secondo modalita' dettate  dal  Ministro  della
sanita',  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza-permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  e  semplificare  le  modalita'  di  nomina  e di revoca
dall'incarico rendendole coerenti con il completamento  del  processo
di  aziendalizzazione,  con  la  natura privatistica e fiduciaria del
rapporto e con il principio di responsabilita' gestionale; assicurare
il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi  di  rappresentanza
nel  procedimento  di  revocau' e nel procedimento di valutazione dei
direttori  generali,  con  riguardo  ai  risultati  conseguiti  dalle
aziende unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto
agli  obiettivi  della  programmazione  sanitaria regionale e locale;
prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul
contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e  del
direttore  sanitario  delle  aziende  unita' sanitarie locali e delle
aziende  ospedaliere,  adottato  con  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n.502, rapportando l'eventuale
integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli
obiettivi   di  salute  determinati  dalla  programmazione  sanitaria
regionale e stabilendo che il  trattamento  economico  del  direttore
sanitario  e  del direttore amministrativo sia definito in misura non
inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale
rispettivamente per le posizioni apicali della  dirigenza  medica  ed
amministrativa;
 v)  garantire  la  razionalita' e l'economicita' degli interventi in
materia di formazione e di  aggiornamento  del  personale  sanitario,
prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo, sentite le
Federazioni degli ordini, di linee guida rivolte alle amministrazioni
competenti  e la determinazione, da parte del Ministro della sanita',
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno
di   personale   delle   strutture  sanitarie,  ai  soli  fini  della
programmazione,  da  parte  del  Ministro  delI'universita'  e  della
ricerca  scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di diploma
per le professioni sanitarie e  della  ripartizione  tra  le  singole
scuole del numero di posti per la formazione specialistica dei medici
e  dei  medici  veterinari, nonche' degli altri profili professionali
della dirigenza del  ruolo  sanitario;  prevedere  che  i  protocolli
d'intesa  tra le regioni e le universita' e le strutture del Servizio
sanitario nazionale, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, da
attuare nell'ambito della programmazione sanitaria  regionale,  siano
definiti sulla base di apposite linee guida, predisposte dal Ministro
della  sanita',  d'intesa  con  il  Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentita la  Conferenza  permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; prevedere che con gli  stessi  protocolli  siano
individuate  le  strutture  universitarie  per  lo  svolgimento delle
attivita' assistenziali, sulla base  di  parametri  predeterminati  a
livello  nazionale,  in  coerenza con quanto disposto dal decreto dei
Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
181 del 5 agosto 1997;
 z)  collegare  le  strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria
alle finalita' del Piano sanitario  nazionale,  prevedendo,  d'intesa
tra  i  Ministri  interessati,  modalita'  di  coordinamento  con  la
complessiva  ri  cerca  biomedica  e   strumenti   e   modalita'   di
integrazione  e  di  coordinamento  tra  ricerca  pubblica  e ricerca
privata;
 aa)  ridefinire  il  ruolo  del Piano sanitario nazionale, nel quale
sono individuati gli obiettivi  di  salute,  i  livelli  uniformi  ed
essenziali  di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da
garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale;
demandare ad appositi organismi scientifici  del  Servizio  sanitario
nazionale  l'individuazione  dei criteri di valutazione qualitativa e
quantitativa   delle   prestazioni   sanitarie,   disciplinando    la
partecipazione   a   tali   organismi   delle  societa'  scientifiche
accreditate,  anche  prevedendo  sistemi  di   certificazione   della
qualita';
 bb)  stabilire i tempi e le modalita' generali per l'attivazione dei
distretti e  per  l'attribuzione  ad  essi  di  risorse  definite  in
rapporto  agli  obiettivi  di salute della popolazione di riferimento
nonche', nell'ambito della ridefinizione  del  ruolo  del  medico  di
medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro
integrazione   nell'organizzazione   distrettuale,   rapportando   ai
programmi di distretto e agli obiettivi  in  tale  sede  definiti  la
previsione  della  quota variabile del compenso spettante ai suddetti
professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli  di  spesa
programmati  di  cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
 cc) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di  cui
all'articolo  9  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive  modificazioni,  precisando  che  esse  si  riferiscono  a
prestazioni  agi'iuntive,  eccedenti i livelli uniformi ed essenziali
di assistenza definiti dal  Piano  sanitario  nazionale,  con  questi
comunque  integrate,  ammettendo altresi' la facolta' per le regioni,
le province autonome e gli enti locali  e  per  i  loro  consorzi  di
partecipare   alla   gestione   delle  stesse  forme  integrative  di
assistenza;
 dd) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimi di cui all'articolo  8,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, le
modalita'  e  i  criteri  per  il  rilascio   dell'autorizzazione   a
realizzare  strutture  sanitarie;  semplificare  le procedure per gli
interventi  di  ristrutturazione   edilizia   e   di   ammodernamento
tecnologico   del   patrimonio   sanitario   pubblico,   nonche'   di
realizzazione   di   residenze   per   anziani   e    soggetti    non
autosufficienti,  finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n.67, fino a prevedere, in  caso  di  inerzia  o  ritardo
immotivato  da  parte  delle aziende e delle regioni e delle province
autonome nell'esecuzione e nel completamento dei suddetti interventi,
la  riduzione  dei   finanziamenti   gia'   assegnati   e   la   loro
riassegnazione;
 ee)  garantire  l'attivita'  di  valutazione  e  di promozione della
qualita'   dell'assistenza,   prevedendo   apposite   modalita'    di
partecipazione  degli operatori ai processi di formazione; rafforzare
le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle  funzioni  di
programmazione  e  di valutazione delle attivita' tecnico-sanitarie e
assistenziali dell'azienda;
 ff)  definire  i  criteri  generali  in  base  ai  quali  le regioni
determinano  istituti  per   rafforzare   la   partecipazione   delle
formazioni  sociali  esistenti  sul  territorio  e dei cittadini alla
programmazione ed alla  valutazione  della  attivita'  delle  aziende
sanitarie,  secondo  quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni;
 gg) definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi
del Piano sanitario nazionale,  in  applicazione  dei  criteri  posti
dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14
gennaio 1997, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20  febbraio  1997, che le regioni attuano in
coerenza con le proprie scelte di programmazione, anche  al  fine  di
consentire  la  tenuta  e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle
prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne
una facile e trasparente pubblicita';
 hh) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture  sanitarie
pubbliche  e  private,  standard  minimi di strutture, attrezzature e
personale, che assicurino tutti i servizi necessari  derivanti  dalle
funzioni richieste in seguito all'accreditamento;
 ii)  precisare  i  criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti
per l'individuazione delle aziende  unita'  sanitarie  localie  delle
aziende  ospedaliere,  con  particolare riguardo alle caratteristiche
organizzative  minime  delle  stesse  ed  al  rilievo   nazionale   o
interregionale delle aziende ospedaliere;
 ll)  definire  il  sistema  di remunerazione dei soggetti erogatori,
classificati ai sensi  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,
n.502,  e  successive  modificazioni,  tenendo in considerazione, per
quanto attiene alle strutture private, la specificita' di quelle  non
aventi  fini  di lucro, nel pieno rispetto dei criteri di efficacia e
di efficienza;
 mm) prevedere, insieme al pagamento  a  tariffa  delle  prestazioni,
livelli di spesa e modalita' di contrattazione per piani di attivita'
che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei
livelli  di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo
conto delle caratteristiche di complessita' delle prestazioni erogate
in ambito territoriale; prevedere le modalita' di  finanziamento  dei
presidi ospedalieri interni alle aziende unita' sanitarie locali,
 nn)  prevedere  le  modalita'  e  le  garanzie  attraverso  le quali
l'agenzia  per   i   servizi   sanitari   regionali   individua,   in
collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da adottare
per   il   recupero   dell'efficienza,   dell'economicita'   e  della
funzionalita' nella gestione dei servizi  sanitari  e  fornisce  alle
regioni  stesse  il  supporto  tecnico per la redazione dei programmi
operativi, trasmettendo le relative  valutazioni  al  Ministro  della
sanita';
 oo)  prevedere  le  modalita' e le garanzie con le quali il Ministro
della sanita', valutate le  situazioni  locali  e  sulla  base  delle
segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali,
ai sensi della lettera nn), sostiene i programmi di cui alla medesima
lettera;  applica  le  adeguate  penalizzazioni,  secondo  meccanismi
automatici di riduzione e dilazione dei flussi finanziari in caso  di
inerzia  o  ritardo  delle regioni nell'adozione o nell'attuazione di
tali programmi, sentito il parere dell'agenzia; individua, su  parere
dell'agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far  fronte,  nei
casi piu' gravi, all'eventuale inerzia delle amministrazioni;
 pp)   stabilire   modalita'   e   termini   di  riduzione  dell'eta'
pensionabile  per  il  personale  della  dirigenza  dell'area  medica
dipendente dal Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda il
personale     universitario,    della    cessazione    dell'attivita'
assistenziale nel rispetto del  proprio  stato  giuridico;  prevedere
altresi'  limiti di eta' per la cessazione dei rapporti convenzionali
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni;
 qq) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di
cui  all'articolo  8,  commi  1-bis  e  8, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.502,  e  successive   modificazioni,   prevedendo,
nell'ambito del superamento dei rapporti convenzionali previsti dalle
stesse  disposizioni, la dinamicita' dei requisiti di accesso ai fini
dell'inquadramento  in  ruolo  nonche'  la  revisione  dei   rapporti
convenzionali  in  atto,  escludendo, comunque, il servizio medico di
continuita' assistenziale;
 rr) prevedere le modalita' attraverso le quali  il  dipartimento  di
prevenzione,  di  cui  all'articolo  7  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  cui  vengono
assegnate   nell'ambito   della   programmazione  sanitaria  apposite
risorse, nel quadro degli  obiettivi  definiti  dal  Piano  sanitario
nazionale  e  in  base  alle  caratteristiche  epidemiologiche  della
popolazione residente, fornisce il proprio  supporto  alla  direzione
aziendale,  prevedendo  forme  di  coordinamento  tra le attivita' di
prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende
unita' sanitarie locali; definire le modalita' del coordinamento  tra
i   dipartimenti  di  prevenzione  e  le  agenzie  regionali  per  la
protezione  dell'ambiente;  prevedere  modalita'  per  assicurare  ai
servizi   di   sanita'  pubblica  veterinaria  delle  aziende  unita'
sanitarie  locali  autonomia  tecnico-funzionale   ed   organizzativa
nell'ambito della struttura dipartimentale.
 2.  La  regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione,  in  coerenza  con  il sistema di autofinanziamento del
settore sanitario  e  nei  limiti  dei  rispettivi  statuti  e  delle
relative  norme  di  attuazione, ai principi fondamentali dei decreti
legislativi attuativi della presente legge.
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo    degli  articoli  1  e    2 della legge 23
          dicembre 1978, n.    833    (Istituzione    del    Servizio
          sanitario   nazionale),   nel  testo modificato dal decreto
          del Presidente della Repubblica 5 giugno  1993,  n.    177,
          che, a  seguito  del  referendum  indetto con  decreto  del
          Presidente    della  Repubblica   25   febbraio   1993,  ha
          disposto l'abrogazione dell'art. 2, secondo comma,  lettera
          h),  della  legge, e' il seguente:  "Art.  1  (I principi).
          -  La  Repubblica   tutela la   salute   come  fondamentale
          diritto    dell'individuo e interesse   della collettivita'
          mediante il Servizio sanitario nazionale.  La tutela  della
          salute  fisica  e psichica deve avvenire nel rispetto della
          dignita' e della liberta' della persona umana.  Il Servizio
          sanitario nazionale e'  costituito    dal  complesso  delle
          funzioni, delle  strutture, dei  servizi e delle  attivita'
          destinati  alla  promozione, al mantenimento ed al recupero
          della salute fisica e psichica  di tutta   la   popolazione
          senza  distinzione di  condizioni individuali   o   sociali
          e  secondo   modalita'   che   assicurino l'eguaglianza dei
          cittadini  nei    confronti  del servizio. L'attuazione del
          Servizio sanitario   nazionale compete allo  Stato,    alle
          regioni  e agli  enti  locali  territoriali, garantendo  la
          partecipazione   dei cittadini.   Nel Servizio    sanitario
          nazionale   e'   assicurato      il   collegamento   ed  il
          coordinamento con  le attivita' e con gli  interventi    di
          tutti  gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che
          svolgono nel settore sociale  attivita' comunque  incidenti
          sullo  stato    di  salute     degli  individui   e   della
          collettivita'.    Le    associazioni      di   volontariato
          possono  concorrere   ai  fini istituzionali  del  Servizio
          sanitario  nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla
          presente legge".
            "Art. 2  (Gli  obiettivi).  -    Il  conseguimento  delle
          finalita'  di  cui  al  precedente  articolo  e' assicurato
          mediante:
            1) la formazione   di  una  moderna  coscienza  sanitaria
          sulla   base   di   un'adeguata  educazione  sanitaria  del
          cittadino e delle comunita';
            2) la prevenzione  delle malattie e degli infortuni    in
          ogni ambito di vita e di lavoro;
            3)  la  diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che
          ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
            4) la  riabilitazione degli  stati di  invalidita' e   di
          inabilita' somatica e psichica;
            5)  la promozione   e la salvaguardia della  salubrita' e
          dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
            6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e
          avanzi di origine   animale   per   le   implicazioni   che
          attengono      alla     salute  dell'uomo,    nonche'    la
          prevenzione  e  la  difesa   sanitaria   degli  allevamenti
          animali     ed   il  controllo  della   loro  alimentazione
          integrata e medicata;
            7)  una  disciplina  della   sperimentazione, produzione,
          immissione in  commercio  e  distribuzione  dei  farmaci  e
          dell'informazione  scientifica  sugli  stessi    diretta ad
          assicurare l'efficacia terapeutica,  la non nocivita' e  la
          economicita' del prodotto;
            8)  la  formazione  professionale  e  permanente  nonche'
          l'aggiornamento scientifico  culturale  del  personale  del
          Servizio sanitario nazionale.
            Il  Servizio  sanitario nazionale  nell'ambito delle  sue
          competenze persegue:
            a)  il superamento  degli squilibri   territoriali  nelle
          condizioni sociosanitarie del Paese;
            b)  la  sicurezza del lavoro,   con la partecipazione dei
          lavoratori e delle  loro organizzazioni,   per    prevenire
          ed eliminare  condizioni pregiudizievoli alla salute  e per
          garantire  nelle   fabbriche e negli altri luoghi di lavoro
          gli strumenti ed i servizi necessari;
            c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e
          la  tutela  della    maternita'  e     dell'infanzia,   per
          assicurare  la   riduzione dei fattori di  rischio connessi
          con la  gravidanza e  con il  parto, le migliori condizioni
          di   salute per la madre e  la    riduzione  del  tasso  di
          patologia e di mortalita' perinatale ed infantile;
            d)   la   promozione  della salute  nell'eta'  evolutiva,
          garantendo l'attuazione   dei  servizi     medicoscolastici
          negli   istituti   di istruzione pubblica e privata di ogni
          ordine e grado,  a  partire  dalla  scuola    materna,    e
          favorendo   con   ogni  mezzo  l'integrazione  dei soggetti
          handicappati;
            e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
            f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di
          prevenire e  di  rimuovere   le   condizioni che    possono
          concorrere  alla  loro emarginazione;
            g)   la   tutela  della    salute  mentale  privilegiando
          il  momento preventivo e  inserendo i  servizi psichiatrici
          nei  servizi sanitari generali  in modo  da eliminare  ogni
          forma  di discriminazione   e di segregazione  pur    nella
          specificita'  delle misure  terapeutiche, e da favorire  il
          recupero ed  il   reinserimento   sociale dei    disturbati
          psichici".
            -    Il comma   12 dell'art.  4, del  decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e' il seguente:   "12.  Nulla  e'
          innovato  alla    vigente  disciplina  per  quanto concerne
          l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine   Mauriziano e  gli
          istituti  ed enti e esercitano  l'assistenza ospedaliera di
          cui  agli articoli 40, 41 e 43,  secondo comma, della legge
          23 dicembre  1978, n. 833, fermo restando   che   l'apporto
          dell'attivita'  dei    suddetti    presidi  ospedalieri  al
          Servizio  sanitario  nazionale  e'    regolamentato  con le
          modalita' previste dal presente  articolo.  Entro  un  anno
          dalla  data di entrata in vigore del decreto legislativo  7
          dicembre 1993, n. 517, i  requisiti    tecnicoorganizzativi
          ed     i     regolamenti    sulla    dotazione  organica  e
          sull'organizzazione dei  predetti presidi sono adeguati,  e
          a parte compatibile,  ai principi del presente decreto e  a
          quelli  di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre
          1991, n. 412, e sono approvati  con  decreto  del  Ministro
          della  sanita'".   -   La   legge   15 marzo  1997,  n.  59
          (Delega  al Governo  per  il conferimento di  funzioni    e
          compiti  alle  regioni  ed    enti  locali,  per la riforma
          della, pubblica amministrazione e   per la  semplificazione
          amministrativa),  e'    stata  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo  1997.
          -   L'art.  17,  comma  1,  della   legge  8  giugno  1990,
          n.    142  (Ordinamento  delle  autonomie  locali),  e'  il
          seguente:  "Art.  17   (Aree  metropolitane).  -  1.   Sono
          considerate   aree metropolitane  le  zone  comprendenti  i
          comuni  di   Torino,   Milano, Venezia, Genova,    Bologna,
          Firenze,    Roma, Bari,  Napoli e  gli altri comuni  i  cui
          insediamenti  abbiano   con   essi rapporti   di    stretta
          integrazione    in    ordine   alle  attivita'  economiche,
          ai   servizi essenziali alla  vita  sociale,  nonche'  alle
          relazioni  culturali  e alle caratteristiche territoriali".
          - L'art. 8 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59,  e'  il
          seguente:    "Art.  8.  -  1.  Gli  atti    di  indirizzo e
          coordinamento delle funzioni amministrative regionali,  gli
          atti    di  coordinamento  tecnico,  nonche' le   direttive
          relative   all'esercizio delle   funzioni delegate,    sono
          adottati  previa   intesa con la  conferenza permanente per
          i rapporti tra   lo Stato,   le regioni   e    le  province
          autonome di  Trento e  di Bolzano, o con la singola regione
          interessata.
            2.   Qualora   nel   termine   di  quarantacinque  giorni
          dalla    prima  consultazione  l'intesa    non  sia   stata
          raggiunta,  gli  atti di  cui al comma 1 sono  adottati con
          deliberazione del  Consiglio dei Ministri, previo    parere
          della    commissione    parlamentare   per   le   questioni
          regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
            3. In  caso di  urgenza il Consiglio  dei Ministri   puo'
          provvedere  senza   l'osservanza  delle  procedure  di  cui
          ai  commi  1  e  2.  I provvedimenti in  tal modo  adottati
          sono sottoposti  all'esame degli organi di cui ai  commi  1
          e  2  entro i  successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
          Ministri e'   tenuto a   riesaminare i    provvedimenti  in
          ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
            4.  Gli  atti  di  indirizzo e coordinamento, gli atti di
          coordinamento tecnico,  nonche'   le   direttive   adottate
          con      deliberazione   del Consiglio dei   Ministri, sono
          trasmessi alle  competenti commissioni parlamentari.
            5. Sono  abrogate le seguenti disposizioni    concernenti
          funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento dello Stato:   a)
          l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382; b)  l'art.  4,
          secondo   comma,   del   decreto del    Presidente    della
          Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, il  primo  comma del
          medesimo   articolo    limitatamente    alle  parole    da:
          ''nonche'  la funzione  di indirizzo'' fino  a: ''n.  382''
          e  alle   parole ''e con  la Comunita' economica europea'',
          nonche'  il     terzo  comma  del      medesimo   articolo,
          limitatamente    alle parole:   ''impartisce  direttive per
          l'esercizio  delle  funzioni amministrative delegate   alle
          regioni, che sono tenute ad osservarle, ed''; c) l'art.  2,
          comma 3, lettera  d), della legge 23  agosto 1988, n.  400,
          limitatamente  alle   parole:  ''gli   atti  di   indirizzo
          e coordinamento   dell'attivita'    amministrativa    delle
          regioni  e,  nel rispetto  delle  disposizioni  statutarie,
          delle    regioni    a    statuto  speciale e delle province
          autonome di Trento e Bolzano''; d) l'art.  13,    comma  1,
          lettera  e),  della  legge    23  agosto  1988,  n.    400,
          limitatamente  alle  parole:  ''anche per  quanto  concerne
          le funzioni statali  di  indirizzo  e  coordinamento'';  e)
          l'art.  1,  comma  1, lettera   hh), della legge 12 gennaio
          1991, n.  13.
            6. E' soppresso  l'ultimo periodo della lettera a)    del
          primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1970, n.
          281".  - Il  decreto del   Presidente del  Consiglio    dei
          Ministri  8 agosto 1985 (Atto di indirizzo e  coordinamento
          alle  regioni  e  alle  province  autonome  in   materia di
          attivita'   di  rilievo  sanitario    connesse  con  quelle
          socioassistenziali,   ai   sensi  dell'art. 5  della  legge
          23 dicembre 1978, n.  833),  e'    stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto 1985.  - L'art. 17,
          comma  95,  della  legge  15  maggio   1997, n. 127 (Misure
          urgenti     per     lo      snellimento      dell'attivita'
          amministrativa    e    dei  procedimenti  di decisione e di
          controllo)  e'  il  seguente:     "Art.     17   (Ulteriori
          disposizioni      in      materia   di      semplificazione
          dell'attivita'  amministrativa    e  di    snellimento  dei
          procedimenti di decisione e di controllo). (Omissis).
            95.  L'ordinamento    degli  studi dei corsi   di diploma
          universitario, di laurea e di  specializzazione di cui agli
          articoli 2,  3 e 4 della legge 19 novembre  1990,  n.  341,
          e'  disciplinato  dagli  atenei,  con  le  modalita' di cui
          all'art. 11, commi  1  e  2,    della  predetta  legge,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente    in materia,   sentiti il
          Consiglio  universitario  nazionale  e     le   commissioni
          parlamentari    competenti,  con  uno    o piu' decreti del
          Ministro dell'universita' e della   ricerca  scientifica  e
          tecnologica,     di    concerto     con    altri   Ministri
          interessati, limitatamente  ai    criteri  relativi    agli
          ordinamenti  per i  quali il medesimo concerto  e' previsto
          alla    data  di  entrata in   vigore della presente legge,
          ovvero da   disposizioni dei   commi da   96  a    119  del
          presente  articolo.   I decreti  di cui  al presente  comma
          determinano altresi':  a) la durata,  il numero  minimo  di
          annualita' e  i contenuti minimi qualificanti  per  ciascun
          corso   di   cui   al  presente  comma,  con riferimento ai
          settori scientificodisciplinari; b)  modalita' e  strumenti
          per l'orientamento  e   per favorire   la  mobilita'  degli
          studenti,  nonche'    la  piu'  ampia    informazione sugli
          ordinamenti  degli studi,  anche attraverso  l'utilizzo  di
          strumenti  informatici  e  telematici;  c)  modalita'    di
          attivazione  da    parte  di  universita'    italiane,   in
          collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari
          di  cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca,
          anche in deroga alle disposizioni  di cui  al  capo  II del
          titolo  III  del decreto  del Presidente  della  Repubblica
          11  luglio  1980,  n.  382".    -  Il decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina  in  materia  di  pubblico    impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre  1992, n. 421), e' stato
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  30  del  6  febbraio  1993.    -  Il decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.   80 (Nuove  disposizioni  in
          materia   di   organizzazione  e  di  rapporti   di  lavoro
          nelle amministrazioni  pubbliche, di  giurisdizione   nelle
          controversie      di  lavoro     e     di     giurisdizione
          amministrativa,  emanate  in  attuazione dell'art.11, comma
          4, della legge    15  marzo    1997,  n.  59),    e'  stato
          pubblicato  nel    supplemento  ordinario    alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 82 dell'8 aprile 1998.  - L'art. 1, comma 12,
          della    legge  23  dicembre  1996,  n.  662   (Misure   di
          razionalizzazione  della finanza pubblica), e' il seguente:
          "Art.  1   (Misure  in   materia  di  sanita'     pubblica,
          impiego, istruzione, finanza regionale). (Omissis).
            12.   Le   direttive   impartite   dal   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri all'Agenzia per la   rappresentanza
          negoziale   delle  pubbliche  amministrazioni,    di    cui
          all'art.  50,  commi  4  e 5,  del   decreto legislativo  3
          febbraio  1993,    n. 29,   e successive   modificazioni ed
          integrazioni,  indicano     altresi'   i      criteri   per
          l'attribuzione   di un trattamento economico  aggiuntivo al
          personale che abbia  optato per l'esercizio  della   libera
          professione    intramuraria.    Tale    opzione costituisce
          titolo di  preferenza per   il conferimento   di  incarichi
          comportanti    direzioni      di   struttura   ovvero   per
          l'accesso  agli incarichi di dirigenti del ruolo  sanitario
          di secondo livello. Resta ferma  la  riduzione del  15  per
          cento   della componente    fissa    di  posizione    della
          retribuzione    per     i   dipendenti   che   optano   per
          l'esercizio della  libera  professione  extramuraria".    -
          L'art.  3,    comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n.  502, e' il seguente:    "Art.  3  (Organizzazione
          delle unita' sanitarie locali). (Omissis).
            8.   Per  i pubblici  dipendenti  la  nomina a  direttore
          generale, direttore      amministrativo    e      direttore
          sanitario  determina   il collocamento in aspettativa senza
          assegni;  il  periodo di aspettativa e' utile  ai fini  del
          trattamento    di  quiescenza     e  di      previdenza   e
          dell'anzianita'   di   servizio.   Le   amministrazioni  di
          appartenenza provvedono  ad  effettuare  il versamento  dei
          relativi  contributi, comprensivi  delle  quote  a   carico
          del  dipendente,  nonche'  dei contributi    assistenziali,
          calcolati      sul   trattamento   stipendiale spettante al
          medesimo ed  a richiedere   il rimborso    del  correlativo
          onere  alle  unita'  sanitarie locali interessate, le quali
          procedono    al    recupero   delle   quote   a      carico
          dall'interessato.  Qualora  il   direttore   generale,   il
          direttore  sanitario  ed  il direttore amministrativo siano
          dipendenti privati  sono collocati   in  aspettativa  senza
          assegni  con  diritto  al  mantenimento  del posto".   - Il
          decreto del Presidente   del Consiglio  dei  Ministri    19
          luglio  1995,  n.  502    (Regolamento  recante  norme  sul
          contratto  del   direttore   generale,      del   direttore
          aniministrativo  e   del direttore   sanitario delle unita'
          sanitarie locali e   delle aziende ospedaliere),  e'  stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre
          1995.  - Si  riporta il  testo dei  commi 1  e 2  dell'art.
          6  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:  "Art.
          6   (Rapporti   tra   Servizio   sanitario   nazionale   ed
          Universita').    -   1.    Le  regioni,  nell'ambito  della
          programmazione  regionale, stipulano  specifici  protocolli
          d'intesa    con    le    universita'    per   regolamentare
          l'apporto  alle    attivita'   assistenziali del   servizio
          sanitario  delle  facolta'  di   medicina,   nel   rispetto
          delle     loro  finalita'    istituzionali  didattiche    e
          scientifiche. Le  universita' contribuiscono, per quanto di
          competenza,    all'elaborazione    dei    piani    sanitari
          regionali.    La    programmazione   sanitaria,   ai   fini
          dell'individuazione  della  dislocazione delle    strutture
          sanitarie,  deve    tener      conto    della      presenza
          programmata      delle    strutture  universitarie.      Le
          universita'    e      le    regioni    possono,   d'intesa,
          costituire      policlinici    universitari,       mediante
          scorporo       e trasferimento  da  singoli    stabilimenti
          ospedalieri  di  strutture universitarie od    ospedaliere,
          accorpandole  in    stabilimenti  omogenei  tenendo   conto
          delle   esigenze   della   programmazione   regionale.    I
          rapporti    in   attuazione delle   predette   intese  sono
          regolati,  ove necessario,  con  appositi accordi  tra   le
          universita',  le  aziende ospedaliere e le unita' sanitarie
          locali interessate.
            2.  Per soddisfare  le specifiche  esigenze del  Servizio
          sanitario nazionale,   connesse   alla   formazione   degli
          specializzandi     e all'accesso ai  ruoli dirigenziali del
          Servizio  sanitario nazionale, le universita' e le  regioni
          stipulano  specifici protocolli di intesa per  disciplinare
          le  modalita' della  reciproca  collaborazione.  I rapporti
          in  attuazione  delle  predette intese  sono  regolati  con
          appositi   accordi   tra le   universita',    le    aziende
          ospedaliere,   le unita' sanitarie locali, gli istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico  e  gli   istituiti
          zooprofilattici      sperimentali.      Ferma  restando  la
          disciplina  di cui al decreto legislativo   8 agosto  1991,
          n.    257,    sulla    formazione    specialistica,   nelle
          scuole   di specializzazione attivate   presso le  predette
          strutture    sanitarie  in  possesso    dei  requisiti   di
          idoneita'    di  cui    all'art.  7    del  citato  decreto
          legislativo   n.   257/1991,    la  titolarita'  dei  corsi
          di  insegnamento    previsti    dall'ordinamento  didattico
          universitario    e' affidata ai   dirigenti delle strutture
          presso le quali si    svolge  la  formazione  stessa,    in
          conformita'  ai  protocolli d'intesa di  cui al comma 1. Ai
          fini della programmazione del numero degli  specialisti  da
          formare,  si applicano   le disposizioni di cui all'art.  2
          del decreto legislativo 8  agosto  1991,  n.  257,  tenendo
          anche  conto  delle esigenze conseguenti  alle disposizioni
          sull'accesso  alla   dirigenza di   cui all'art.    15  del
          presente    decreto.  Il    diploma  di    specializzazione
          conseguito  presso  le predette  scuole  e'   rilasciato  a
          firma    del  direttore    della  scuola    e del   rettore
          dell'universita'  competente.  Sulla base   delle  esigenze
          di   formazione      e  di     prestazioni  rilevate  dalla
          programmazione   regionale,      analoghe   modalita'   per
          l'istituzione dei corsi di  specializzazione possono essere
          previste   per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie
          locali,  le cui strutture siano in possesso  dei  requisiti
          di  idoneita'  previsti dall'art. 7 del decreto legislativo
          8 agosto 1991, n. 257".  - Il decreto dei Ministri    della
          sanita'  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
          tecnologica 31   luglio 1997 (Linee guida  per  la  stipula
          dei    protocolli     d'intesa   universita'-regioni),   e'
          stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  181  del  5
          agosto  1997.   -   L'art.  8, comma  1,  lettera  c),  del
          decreto   legislativo   30 dicembre 1992,  n.  502,  e'  il
          seguente:    "Art.    8.  (Disciplina   dei  rapporti   per
          l'erogazione       delle  prestazioni  assistenziali).   1.
          (Omissis);  c)  prevedere    le  modalita'  per  concordare
          livelli  di  spesa programmati e disciplinarne gli  effetti
          al fine di responsabilizzare il medico   al rispetto    dei
          livelli  di    spesa indotta   per assistito, tenendo conto
          delle spese direttamente indotte dal  medico  e  di  quelle
          indotte  da  altri  professionisti  e  da  altre  strutture
          specialistiche e di ricovero;".   -  L'art.  9  del  citato
          decreto    legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo
          sostituito dall'art 10  del decreto legislativo 7  dicembre
          1993,  n. 51), e' il seguente:  "Art. 9 (Forme  integrative
          di assistenza sanitaria).  - 1. Possono essere    istituiti
          fondi    integrativi  sanitari    finalizzati  a    fornire
          prestazioni  aggiuntive rispetto  a  quelle  assicurate dal
          Servizio sanitario  nazionale.  Le  fonti  istitutive   dei
          fondi      integrativi  sanitari  sono  le  seguenti:    a)
          contratti e  accordi  collettivi, anche  aziendali, ovvero,
          in mancanza, accordi  di lavoratori, promossi da  sindacati
          firmatari di contratti collettivi nazionali di  lavoro;  b)
          accordi   tra     lavoratori  autonomi     o  fra    liberi
          professionisti,  promossi    da      loro    sindacati    o
          associazioni      di    rilievo    almeno  provinciale;  c)
          regolamenti di enti o aziende o enti locali o  associazioni
          senza scopo  di   lucro  o   societa'  di  mutuo   soccorso
          giuridicamente   riconosciute.     Il  fondo    integrativo
          sanitario  e' autogestito ovvero  puo' essere affidato   in
          gestione  mediante   convenzione   con   societa' di  mutuo
          soccorso o con impresa  assicurativa  autorizzata.    Entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto legislativo   7  dicembre    1993,  n.    517,  con
          regolamento  emanato    dal  Presidente  della   Repubblica
          previa   deliberazione del    Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta    del  Ministro della sanita' di  concerto con il
          Ministro  del  lavoro   e    della   previdenza    sociale,
          sono    dettate  disposizioni  relative all'ordinamento dei
          fondi integrativi sanitari.  Il regolamento disciplina:
            1) le   modalita'  di  costituzione,    in  linea  con  i
          principi  fissati  dall'art. 4, commi  1, 2 e 3 del decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
            2) la composizione degli organi di amministrazione  e  di
          controllo;
            3) le forme di contribuzione;
            4)  le    modalita'  della    vigilanza facente   capo al
          Ministero della sanita';
            5) le modalita' di scioglimento.
            Le    societa'    di    mutuo  soccorso    giuridicamente
          riconosciute   che gestiscono unicamente  fondi integrativi
          sanitari sono   equiparate ai  fondi  sanitari  di  cui  al
          presente  articolo".   - L'art.   8 del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n.  502 (nel testo sostituito dall'art. 9
          del decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517),  e'
          riportato,  per  intero,  piu' avanti.   - L'art. 20  della
          legge 11 marzo 1988, n.  67 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio annuale  e pluriemiale  dello Stato  -  legge
          finanziaria  1988),    come  modificato    dall'art.  4 del
          decreto-legge 2 ottobre 1993,   n. 396,  convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 492, e' il
          seguente:  "Art.  20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione
          di  un  programma pluriennale di  interventi in materia  di
          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico
          del  patrimonio sanitario pubblico e  di  realizzazione  di
          residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per
          l'importo    complessivo  di  lire  30.000    miliardi.  Al
          finanziamento  degli    interventi  si    provvede mediante
          operazioni di   mutuo che    le  regioni  e  le    province
          autonome   di   Trento  e    Bolzano  sono  autorizzate  ad
          effettuare,  nel limite del   95 per  cento  della    spesa
          ammissibile  risultante  dal  progetto,  con la BEI, con la
          Cassa depositi e prestiti e con gli  istituti e aziende  di
          credito  all'uopo abilitati, secondo modalita'  e procedure
          da  stabilirsi   con decreto   del Ministro  del tesoro, di
          concerto con il Ministro della sanita'.
            2.  Il  Ministro  della  sanita', sentito  il   Consiglio
          sanitario  nazionale    ed    un  nucleo   di   valutazione
          costituito da  tecnici  di economia sanitaria,  edilizia  e
          tecnologia  ospedaliera  e di funzioni medicosanitarie,  da
          istituire   con   proprio   decreto, definisce   con  altro
          proprio  decreto,  entro  tre mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, i criteri    generali  per  la
          programmazione   degli   interventi  che    debbono  essere
          finalizzati  ai  seguenti    obiettivi  di  massima:     a)
          riequilibrio  territoriale  delle    strutture,  al fine di
          garantire  una  idonea capacita'  di posti  letto  anche in
          quelle regioni  del Mezzogiorno   dove le    strutture  non
          sono  in   grado di   soddisfare le domande di ricovero; b)
          sostituzione  del 20 per  cento dei   posti letto a    piu'
          elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per
          cento dei posti letto che presentano carenze strutturali  e
          funzionali suscettibili di  integrale recupero con adeguate
          misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del
          restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita'
          e'  suificiente;  e)    completamento  della    rete    dei
          presidi          poliambulatoriali   extraospedalieri    ed
          ospedalieri  diurni con  contemporaneo intervento su quelli
          ubicati in sede  ospedaliera secondo le  specificazioni  di
          cui  alle  lettere a), b), c); f) realizzazione  di 140.000
          posti in strutture   residenziali, per anziani   che    non
          possono    essere    assistiti    a   domicilio   e   nelle
          strutture  di  cui  alla  lettera e)   e   che   richiedono
          trattamenti   continui.   Tali   strutture,  di  dimensioni
          adeguate  all'ambiente  secondo  standards    che   saranno
          emanati  a    norma dell'art.   5 della   legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari  e  sociali  di  distretto  e con   istituzioni di
          ricovero e cura in grado di  provvedere   al   riequilibrio
          di  condizioni  deteriorate.  Dette strutture,  sulla  base
          di standards  dimensionali,  possono  essere ricavate anche
          presso    aree e spazi resi  disponibili dalla riduzione di
          postiletto ospedalieri; g)  adeguamento   alle   norme   di
          sicurezza   degli   impianti  delle strutture sanitarie; h)
          potenziamento delle  strutture  preposte  alla  prevenzione
          con  particolare  riferimento   ai laboratori  di igiene  e
          profilassi   e ai presidi   multizonali  di    prevenzione,
          agli   istituti     zooprofilattici  sperimentali  ed  alle
          strutture   di    sanita'    pubblica    veterinaria;    i)
          conservazione   all'uso  pubblico  dei  beni  dismessi,  il
          cui utilizzo e'  stabilito da ciascuna  regione o provincia
          autonoma con propria determinazione.
            3. Il  secondo decreto  di cui   al comma    2  definisce
          modalita'  di coordinamento  in  relazione  agli interventi
          nel  medesimo  settore dell'edilizia  sanitaria  effettuati
          dall'Agenzia   per     gli  interventi  straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei lavori   pubblici,  dalle
          universita'    nell'ambito    dell'edilizia   universitaria
          ospedaliera e da  altre pubbliche amministrazioni,  anche a
          valere  sulle risorse del Fondo investimenti e  occupazione
          (FIO).
            4.   Le   regioni  e  le   province  autonome  di  Trento
          e    Bolzano  predispongono,  entro  quattro  mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al  comma 3,  il programma
          degli  interventi  di cui  chiedono il finanziamento con la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi   regionali  o  provinciali,  il  Ministro  della
          sanita' predispone     il   programma     nazionale     che
          viene   sottoposto all'approvazione del CIPE.
            5.  Entro   sessanta giorni dal  termine di cui  al comma
          2,  il CIPE determina le quote di mutuo che   le regioni  e
          le  province  autonome  di  Trento e   di Bolzano   possono
          contrarre   nei diversi   esercizi. Entro  sessanta  giorni
          dalla  scadenza  dei  termini    di  cui al comma 4 il CIPE
          approva   il programma    nazionale  di    cui    al  comma
          medesimo.  Per   il triennio  1988-1990 il  limite  massimo
          complessivo  dei mutui  resta determinato  in  lire  10.000
          miliardi, in  ragione  di  lire  3.000 miliardi per  l'anno
          1988  e lire 3.500  miliardi per  ciascuno degli anni  1989
          e  1990. Le stesse regioni e province  autonome di Trento e
          di    Bolzano  presentano   in   successione   temporale  i
          progetti  suscettibili  di    immediata  realizzazione.   I
          progetti    sono sottoposti al   vaglio di  conformita' del
          Ministero della  sanita', per  quanto concerne gli  aspetti
          tecnicosanitari  e in coerenza  con il programma nazionale,
          e all'approvazione del CIPE  che decide, sentito il  Nucleo
          di valutazione per gli investimenti pubblici.
            5-bis.  Dalla    data  del 30   novembre 1993, i progetti
          attuativi del programma di  cui al comma 5,   con  la  sola
          esclusione    di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli   investimenti pubblici alla  data  del  30  giugno
          1993,  per i quali  il CIPE  autorizza il finanziamento,  e
          di  quelli  presentati  dagli enti di cui all'art. 4, comma
          15, della legge 30    dicembre    1991,  n.    412,    sono
          approvati  dai    competenti    organi regionali,   i quali
          accertano  che la  progettazione esecutiva,   ivi  compresa
          quella  delle Universita'  degli  studi  con policlinici  a
          gestione   diretta   nonche'  degli  istituti  di  ricovero
          e   cura   a carattere  scientifico    di  loro  competenza
          territoriale,    sia completa di   tutti   gli    elaborati
          tecnici  idonei  a   definire  nella  sua completezza tutti
          gli elementi ed i  particolari  costruttivi  necessari  per
          l'esecuzione    dell'opera;  essi  accertano  altresi'   la
          conformita' dei   progetti   esecutivi  agli    studi    di
          fattibilita'   approvati    dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre,  al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
          i competenti organi regionali  verificano la  coerenza  con
          l'attuale    programmazione   sanitaria. Le   regioni,   le
          province autonome  e gli  enti di  cui all'art.   4,  comma
          15,  della   legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano  al
          CIPE, in  successione  temporale,  istanza      per      il
          finanziamento    dei      progetti,      corredata      dai
          provvedimenti  della  loro  avvenuta approvazione,  da   un
          programma  temporale  di realizzazione, dalla dichiarazione
          che  essi  sono  redatti  nel  rispetto    delle  normative
          nazionali  e regionali  sugli standards ammissibili e sulla
          capacita' di  offerta  necessaria  e  che  sono  dotati  di
          copertura  per  l'intero  progetto o  per  parti funzionali
          dello stesso.
            6.  L'onere di  ammortamento  dei  mutui e'   assunto   a
          carico    del  bilancio dello   Stato ed  e' iscritto nello
          stato di  previsione del Ministero del tesoro,  in  ragione
          di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi
          per l'anno 1990.
            7.  Il  limite  di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
          dal Servizio sanitario  nazionale  e'   elevato,   per   il
          personale    laureato   che partecipi a concorsi  del ruolo
          sanitario, a 38 anni,    per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere  dal 1 gennaio 1988".  - L'art. 13 della legge 23
          dicembre  1978,  n.  833,  e'  il  seguente:     "Art.   13
          (Attribuzioni  dei   comuni). -  Sono attribuite  ai comuni
          tutte le  funzioni amministrative in materia  di assistenza
          sanitaria ed ospedaliera   che  non  siano    espressamente
          riservate allo  Stato ed alle regioni.  I comuni esercitano
          le  funzioni di cui alla presente legge in forma singola  o
          associata  mediante  le unita'  sanitarie   locali,   ferme
          restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita'
          sanitaria  locale.    I  comuni,    singoli  o   associati,
          assicurano, anche   con riferimento alla legge    8  aprile
          1976,    n.  278, e   alle leggi regionali,   la piu' ampia
          partecipazione  degli  operatori    della  sanita',   delle
          formazioni   sociali   esistenti   sul  territorio,     dei
          rappresentanti degli interessi originari definiti ai  sensi
          della legge 12 febbraio 1968,  n. 132, e dei cittadini,   a
          tutte    le fasi della  programmazione dell'attivita' delle
          unita'  sanitarie locali   e alla   gestione sociale    dei
          servizi   sanitari,   nonche'   al   controllo  della  loro
          funzionalita' e rispondenza alle finalita'    del  servizio
          sanitario  nazionale  agli   obiettivi dei piani   sanitari
          triennali   delle    regioni   di   cui     all'art.    55.
          Disciplinano   inoltre,   anche  ai  fini  dei  compiti  di
          educazione  sanitaria    propri    dell'unita'    sanitaria
          locale,    la   partecipazione degli   utenti  direttamente
          interessati all'attuazione   dei    singoli  servizi".    -
          L'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e'  il seguente:  "Art. 14  (Diritti dei  cittadini). -  1.
          Al   fine di   garantire il  costante  adeguamento    delle
          strutture    e  delle   prestazioni sanitarie alle esigenze
          dei cittadini utenti del  Servizio sanitario  nazionale  il
          Ministro  della  sanita'  definisce  con  proprio  decreto,
          d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province  autonome  i contenuti    e
          le    modalita' di  utilizzo  degli indicatori  di qualita'
          dei  servizi e  delle prestazioni  sanitarie  relativamente
          alla        personalizzazione        ed       umanizzazione
          dell'assistenza,  al    diritto  all'informazione,     alle
          prestazioni  alberghiere,    nonche' dell'andamento   delle
          attivita'  di prevenzione delle malattie.  A  tal  fine  il
          Ministro   della   sanita',   d'intesa   con   il  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e  con  il Ministro  degli affari  sociali, puo'  avvalersi
          anche   della collaborazione   delle    universita',    del
          Consiglio  nazionale  delle ricerche, delle  organizzazioni
          rappresentative  degli  utenti    e degli operatori     del
          Servizio      sanitario     nazionale     nonche'     delle
          organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.  2.
          Le  regioni   utilizzano il suddetto sistema di  indicatori
          per la verifica,  anche  sotto  il   profilo   sociologico,
          dello    stato    di  attuazione    dei      diritti    dei
          cittadini,  per    la   programmazione regionale, per    la
          definizione  degli investimenti di  risorse umane, tecniche
          e      finanziarie.   Le   regioni   promuovono     inoltre
          consultazioni con  i cittadini  e  le  loro  organizzazioni
          anche    sindacali ed   in particolare con gli organismi di
          volontariato e di tutela dei diritti al fine di  fornire  e
          raccogliere  informazioni  sull'organizzazione dei servizi.
          Tali  soggetti dovranno   comunque essere  sentiti    nelle
          fasi  dell'impostazione  della  programmazione  e  verifica
          dei    risultati  conseguiti  e  ogniqualvolta   siano   in
          discussione  provvedimenti  su  tali  materie.  Le  regioni
          determinano   altresi' le modalita'  della  presenza  nelle
          strutture  degli   organismi  di volontariato  e  di tutela
          dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di
          consultazione degli  stessi  presso  le  unita'   sanitarie
          locali  e  le  aziende ospedaliere.  3.  Il  Ministro della
          sanita',  in  sede di  presentazione  della relazione sullo
          stato   sanitario del Paese,  riferisce    in  merito  alla
          tutela   dei   diritti   dei   cittadini   con  riferimento
          all'attuazione degli indicatori di qualita'.  4. Al    fine
          di  favorire    l'orientamento dei cittadini   nel Servizio
          sanitario  nazionale,  le  unita'    sanitarie   locali   e
          le    aziende ospedaliere    provvedono  ad   attivare   un
          efficace  sistema    di informazione    sulle   prestazioni
          erogate,  sulle   tariffe,  sulle modalita'  di  accesso ai
          servizi.    Le   aziende individuano  inoltre modalita'  di
          raccolta  ed  analisi dei   segnali   di disservizio,    in
          collaborazione  con  le organizzazioni rappresentative  dei
          cittadini, con  le  organizzazioni  di  volontariato  e  di
          tutela  dei  diritti.    Il  direttore generale dell'unita'
          sanitaria locale  ed  il  direttore  generale  dell'azienda
          ospedaliera  convocano,  almeno  una volta l'anno, apposita
          conferenza  dei  servizi  quale  strumento  per  verificare
          l'andamento    dei     servizi     anche  in      relazione
          all'attuazione    degli indicatori  di qualita'  di cui  al
          primo comma,  e per  individuare ulteriori interventi  tesi
          al  miglioramento  delle prestazioni. Qualora il  direttore
          generale  non provveda,   la conferenza    viene  convocata
          dalla  regione.   5. Il direttore sanitario e  il dirigente
          sanitario del servizio, a richiesta   degli      assistiti,
          adottano    le    misure      necessarie    per rimuovere i
          disservizi che incidono sulla    qualita'  dell'assistenza.
          Al    fine di   garantire la  tutela del  cittadino avverso
          gli atti  o comportamenti con  i quali si nega  o si limita
          la    fruibilita'  delle  prestazioni     di     assistenza
          sanitaria;    sono    ammesse    osservazioni, opposizioni,
          denunce o  reclami   in via   amministrativa, redatti    in
          carta  semplice, da presentarsi entro  quindici giorni, dal
          momento in cui  l'interessato    abbia  avuto    conoscenza
          dell'atto  o comportamento contro cui  intende osservare od
          opporsi,    da parte dell'interessato, dei  suoi parenti  o
          affini,    degli   organismi di   volontariato o  di tutela
          dei  diritti accreditati  presso  la   regione  competente,
          al  direttore  generale    dell'unita' sanitaria   locale o
          dell'azienda che decide  in  via    definitiva  o  comunque
          provvede    entro  quindici  giorni, sentito   il direttore
          sanitario.  La  presentazione delle  anzidette osservazioni
          ed  opposizioni    non    impedisce    ne'  preclude     la
          proposizione  di impugnative in via giurisdizionale.  6. Al
          fine di favorire l'esercizio del diritto di  libera  scelta
          del  medico  e   del presidio di  cura, il  Ministero della
          sanita'   cura la pubblicazione  dell'elenco  di  tutte  le
          istituzioni  pubbliche e private che erogano prestazioni di
          alta specialita', con l'indicazione  delle  apparecchiature
          di  alta  tecnologia  in  dotazione  nonche'  delle tariffe
          praticate per   le prestazioni piu' rilevanti.    La  prima
          pubblicazione  e' effettuata entro il 31 dicembre 1993.  7.
          E'  favorita  la  presenza   e   l'attivita',   all'interno
          delle strutture sanitarie, degli organismi di  volontariato
          e  di  tutela  dei  diritti.   A   tal   fine   le   unita'
          sanitarie  locali   e   le   aziende ospedaliere  stipulano
          con  tali  organismi,    senza  oneri  a   carico del Fondo
          sanitario regionale, accordi  o protocolli che stabiliscano
          gli ambiti  e  le  modalita'  della  collaborazione,  fermo
          restando   il   diritto  alla    riservatezza      comunque
          garantito   al  cittadino  e   la   non interferenza  nelle
          scelte  professionali  degli operatori sanitari; le aziende
          e gli   organismi di   volontariato    e  di    tutela  dei
          diritti  concordano     programmi   comuni    per  favorire
          l'adeguamento     delle  strutture  e   delle   prestazioni
          sanitarie  alle  esigenze  dei cittadini.   I rapporti  tra
          aziende   ed organismi   di  volontariato    che  esplicano
          funzioni    di    servizio  o    di   assistenza   gratuita
          all'interno  delle strutture sono regolati sulla base    di
          quanto  previsto  dalla  legge  n.   266/1991 e dalle leggi
          regionali attuative.  8. Le regioni, le unita'    sanitarie
          locali  e  le  aziende ospedaliere promuovono iniziative di
          formazione   e di aggiornamento del  personale  adibito  al
          contatto   con il pubblico sui temi inerenti  la tutela dei
          diritti   dei cittadini,   da realizzare   anche    con  il
          concorso   e      la  collaborazione  delle  rappresentanze
          professionali e sindacali".  - L'art. 2   del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica 14 gennaio 1997  (Approvazione
          dell'atto   di  indirizzo  e  coordinamento  alle regioni e
          alle  province autonome di Trento e di  Bolzano, in materia
          di  requisiti strutturali,  tecnologici ed    organizzativi
          minimi    per l'esercizio   delle  attivita'  sanitarie  da
          parte   delle    strutture  pubbliche  e  private),  e'  il
          seguente:
            "Art.  2  (Definizione dei requisiti). -  1. Le strutture
          di  cui al successivo  art.  4  sono  tenute  a  rispettare
          e    ad    adeguarsi    ai  requisiti  minimi    generali e
          specifici,  di    cui  all'art.    1.  Restano   ferme   le
          prescrizioni   contenute      nella   normativa  nazionale,
          regionale e  nei  regolamenti  edilizi  comunali.    2.  Le
          regioni  disciplinano   le modalita'  per l'accertamento  e
          la verifica del rispetto  dei  requisiti  minimi.    3.  La
          verifica  della  permanenza    dei  requisiti minimi   deve
          essere effettuata con  periodicita' almeno  quinquennale  e
          ogni  qualvolta  le  regioni ne ravvisino  la necessita' ai
          fini del  buon andamento delle attivita' sanitarie.  4.  Le
          regioni  determinano, ai   sensi del    combinato  disposto
          dei  commi  4  e  7 dell'art. 8, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n.   502,   e successive   modificazioni  ed
          integrazioni, gli  standards di qualita' che  costituiscono
          requisiti  ulteriori    per  l'accreditamento  di strutture
          pubbliche e private in possesso dei  requisiti  minimi  per
          l'autorizzazione   di   cui   all'art.  1.     5.     Nella
          determinazione  dei  requisiti ulteriori,  le regioni    si
          attengono   ai   seguenti   criteri   generali,   volti  ad
          assicurare:     a)  che  l'accreditamento   della   singola
          struttura  sia  funzionale alle scelte   di  programmazione
          regionale,  nell'ambito  delle   linee   di  programmazione
          nazionale;  b)  che   il regime   di concorrenzialita'  tra
          strutture   pubbliche  e  private  sia    finalizzato  alla
          qualita'  delle  prestazioni sanitarie e si svolga  secondo
          il criterio  dell'eguaglianza di diritti   e  doveri  delle
          diverse    strutture,  quale  presupposto    per  la libera
          scelta da parte dell'assistito; c)  che sia  rispettato  il
          livello   quantitativo     e  qualitativo     di  dotazioni
          strumentali,  tecnologiche e amministrative  correlate alla
          tipologia  delle  prestazioni  erogabili,    nonche'   alla
          classe    di  appartenenza  della  struttura;  d)    che le
          strutture   richiedenti   presentino risultanza    positiva
          rispetto    al    controllo   di     qualita'   anche   con
          riferimento   agli indicatori   di   efficienza     e    di
          qualita'    dei    servizi   e   delle prestazioni previsti
          dagli  articoli 10, comma 3, e 14,   comma 1,  del  decreto
          legislativo      30    dicembre     1992,   n.   502,     e
          successive modificazioni ed integrazioni.  6.  Le   regioni
          disciplinano    le  modalita'    per    la   richiesta   di
          accreditamento da parte  delle  strutture  autorizzate,  la
          concessione  e l'eventuale revoca dello stesso,  nonche' la
          verifica  triennale  circa  la  permanenza  dei   requisiti
          ulteriori  richiesti  per l'accreditamento medesimo.  7. La
          qualita' di soggetto  accreditato non  costituisce  vincolo
          per  le  aziende   e  gli   enti  del   servizio  sanitario
          nazionale     a  corrispondere   la   remunerazione   delle
          prestazioni  erogate,  al  di fuori degli appositi rapporti
          di cui all'art. 8, commi 5  e 7, del decreto legislativo 30
          dicembre   1992, n. 502, e    successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  nell'ambito del livello di spesa annualmente
          definito.  8.  I  requisiti ulteriori,  di  cui   ai  commi
          4   e   5, oltre  che presupposto   per   l'accreditamento,
          costituiscono    altresi'     il fondamento    dei    piani
          annuali    preventivi, cosi'   come   previsti   e definiti
          dalla normativa vigente".  -  Si riporta,  per  intero,  il
          testo dell'art.  8  del D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 502:
            "Art.  8  (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazioni  assistenziali).  -  1.  Il  rapporto  tra   il
          Servizio  sanitario  nazionale,  i    medici  di   medicina
          generale  ed i  pediatri di  libera scelta  e' disciplinato
          da apposite   convenzioni di   durata triennale    conformi
          agli  accordi    collettivi nazionali   stipulati, ai sensi
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre    1991,  n.
          412,  con  le  organizzazioni  sindacali     di   categoria
          maggiormente  rappresentative   in  campo nazionale.  Detti
          accordi  devono  tener  conto  dei  seguenti principi:   a)
          prevedere   che la   scelta del   medico  e'    liberamente
          effettuata  dall'assistito,  nel    rispetto di un   limite
          massimo di  assistiti per medico, ha validita'  annuale  ed
          e' tacitamente rinnovata; b) regolamentare  la possibilita'
          di    revoca  della  scelta   da parte dell'assistito   nel
          corso  dell'anno nonche'  la  ricusazione  della scelta  da
          parte del medico  quando ricorrano eccezionali ed accertati
          motivi  di  incompatibilita'; c)  prevedere   le  modalita'
          per   concordare     livelli    di    spesa  programmati  e
          disciplinarne  gli  effetti al fine di responsabilizzare il
          medico  al rispetto  dei livelli di   spesa  indotta    per
          assistito,  tenendo  conto delle spese direttamente indotte
          dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da
          altre strutture specialistiche e di ricovero; d)  prevedere
          che  l'accertato e   non dovuto pagamento anche parziale da
          parte  dell'assistito    delle  prestazioni    previste  in
          convenzione  comporta   il   venir  meno  del rapporto  con
          il    Servizio     sanitario  nazionale;   e)   concordare,
          unitamente   anche   alle  organizzazioni  sindacali  delle
          categorie di guardia  medica e dei medici di medicina   dei
          servizi,  i compiti   e  le prestazioni  da  assicurare  in
          base ad  un  compenso capitario per    assistito  definendo
          gli    ambiti rimessi ad   accordi di livello  regionale, i
          quali   dovranno prevedere   le specificita'    di  settori
          aventi   caratteristiche   particolari   e   garantire   la
          continuita' assistenziale per l'intero  arco della giornata
          e per  tutti i giorni della settimana,    anche  attraverso
          forme  graduali   di associazionismo medico,  e  prevedere,
          altresi',  le  prestazioni  da assicurare  con pagamento in
          funzione delle prestazioni  stesse;  f)    definire      la
          struttura  del  compenso   spettante  al  medico prevedendo
          una  quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta
          su  base  annuale   come   corrispettivo   delle   funzioni
          previste   in convenzione.   Ad   essa  e'   aggiunta   una
          quota   variabile    in considerazione del  rispetto    dei
          livelli  di spesa  programmati di cui alla  lettera c)  ed,
          eventualmente, delle   prestazioni e    attivita'  previste
          negli  accordi  di  livello  regionale;  g)    disciplinare
          l'accesso alle  funzioni  di  medico di  medicina  generale
          del   Servizio  sanitario     nazionale  secondo  parametri
          definiti nell'ambito degli  accordi regionali, in modo  che
          l'accesso medesimo  sia  consentito    prioritariamente  ai
          medici  forniti    dell'attestato di cui   all'art. 2   del
          decreto  legislativo 8  agosto 1991,   n. 256,    o  titolo
          equipollente     ai    sensi    del    predetto    decreto.
          L'anzidetto  attestato   non e'   richiesto   per  i medici
          che,   alla   data  del    31  dicembre  1992,  risultavano
          titolari di incarico per il servizio della guardia  medica,
          per    i   medici   titolari di   incarico   ai sensi   del
          decreto del Presidente  della Repubblica 14 febbraio  1992,
          n.  218, e per  i  medici che  alla  data  dell'entrata  in
          vigore  del  decreto legislativo   8   agosto   1991,    n.
          256,  risultavano  iscritti  nella graduatoria regionale di
          medicina  generale;  h)  prevedere  la  cessazione    degli
          istituti  normativi  previsti  dalla  vigente  convenzione,
          riconducibili direttamente o  indirettamente al rapporto di
          lavoro  dipendente.  1-bis.  Le unita'  sanitarie locali  e
          le  aziende ospedaliere,  in deroga a  quanto previsto  dal
          comma  1, utilizzano,   ad esaurimento,  nell'ambito    del
          numero    delle  ore    di incarico   svolte alla   data di
          entrata in vigore  el decreto legislativo 7 dicembre  1993,
          n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attivita' di
          guardia  medica  e  di  medicina  dei  servizi. Per costoro
          valgono le convenzioni stipulate ai  sensi  dell'art.    48
          della  legge  23 dicembre  1978, n. 833.  Entro il triennio
          indicato  al  comma  7,     le  regioni   possono   inoltre
          individuare aree di attivita'  della guardia medica e della
          medicina  dei  servizi  che,  ai fini del miglioramento del
          servizio,  richiedano  l'instaurarsi  di      un   rapporto
          d'impiego.  A    questi  fini   i medici   addetti a   tali
          attivita' che al 31 dicembre  1992 risultavano titolari  di
          incarico  a tempo  indeterminato  da  almeno  cinque  anni,
          sono  inquadrati,  a domanda, previo giudizio di idoneita',
          nel  primo  livello  dirigenziale  del  ruolo   medico   in
          soprannumero.    Con regolamento da adottarsi entro novanta
          giorni   dalla    data   di   entrata   in    vigore    del
          decreto  legislativo   7 dicembre  1993, n.  517, ai  sensi
          dell'art.  17 della legge  23 agosto  1988,  n.   400,  dal
          Presidente    del Consiglio  dei Ministri, su  proposta del
          Ministro  della sanita' di concerto   con  i  Ministri  del
          tesoro  e    per la funzione   pubblica sono  determinati i
          tempi, le procedure e le modalita'  per lo svolgimento  dei
          giudizi  di  idoneita'.    2. Il rapporto con le   farmacie
          pubbliche e private e'  disciplinato  da  convenzioni    di
          durata   triennale   conformi     agli  accordi  collettivi
          nazionali  stipulati a  norma dell'art.  4, comma  9, della
          legge 30 dicembre 1991, n.    412,  con  le  organizzazioni
          sindacali  di  categoria  maggiormente  rappresentative  in
          campo nazionale.  Detti  accordi  devono  tener  conto  dei
          seguenti  principi:   a)    le   farmacie    pubbliche    e
          private  erogano    l'assistenza farmaceutica  per    conto
          delle  unita'  sanitarie    locali del territorio regionale
          dispensando, su  presentazione della  ricetta del   medico,
          specialita'   medicinali,   preparati   galenici,  prodotti
          dietetici, presidi   medicochirurgici e   altri    prodotti
          sanitari  erogabili  dal Servizio  sanitario  nazionale nei
          limiti  previsti  dai livelli   di assistenza;  b)  per  il
          servizio  di  cui alla lettera a) l'unita' sanitaria locale
          corrisponde alla  farmacia il prezzo  del prodotto erogato,
          al  netto  della    eventuale  quota    di   partecipazione
          alla    spesa      dovuta  dall'assistito.  Ai  fini  della
          liquidazione  la  farmacia  e'  tenuta  alla  presentazione
          della  ricetta  corredata    del   bollino   o   di   altra
          documentazione    comprovante    l'avvenuta        consegna
          all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
          fissato dagli accordi regionali di  cui    alla  successiva
          lettera  c)    non  possono   essere riconosciuti interessi
          superiore a quelli legali; c)  demandare    ad  accordi  di
          livello   regionale  la    disciplina  delle  modalita'  di
          presentazione delle ricette  e i tempi  dei  pagamenti  dei
          corrispettivi   nonche'  l'individuazione     di  modalita'
          differenziate  di  erogazione      delle        prestazioni
          finalizzate    al   miglioramento dell'assistenza definendo
          le relative  condizioni economiche anche in deroga a quanto
          previsto  alla  precedente  lettera b),   e le modalita' di
          collaborazione  delle  farmacie  in  programmi  particolari
          nell'ambito    delle    attivita'   di   emergenza,      di
          farmacovigilanza,   di   informazione   e   di   educazione
          sanitaria.    3.  Gli   ordini ed   i collegi professionali
          sono tenuti  a valutare sotto  il profilo   deontologico  i
          comportamenti  degli    iscritti  agli  albi  ed ai collegi
          professionali  che si siano resi inadempienti agli obblighi
          convenzionali. I  ricorsi  avverso  le  sanzioni  comminate
          dagli  ordini  o dai  collegi sono decisi dalla commissione
          centrale per gli esercenti le professioni  sanitarie.    4.
          Ferma  restando  la  competenza delle  regioni  in  materia
          di   autorizzazione     e  vigilanza     sulle  istituzioni
          sanitarie private,   a norma dell'art. 43  della  legge  23
          dicembre   1978,   n.   833,  con  atto  di  indirizzo    e
          coordinamento,  emanato    d'intesa   con   la   conferenza
          permanente  per   i rapporti   tra lo  Stato, le  regioni e
          le province autonome, sentito il Consiglio  superiore    di
          sanita',    sono    definiti   i   requisiti   strutturali,
          tecnologici  e  organizzativi      minimi   richiesti   per
          l'esercizio    delle  attivita'   sanitarie da parte  delle
          strutture pubbliche  e  private  e  la    periodicita'  dei
          controlli  sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
          indirizzo e coordinamento e' emanato entro  il  31 dicembre
          1993  nel   rispetto   dei seguenti   criteri   e  principi
          direttivi:    a)    garantire    il    perseguimento  degli
          obiettivi    fondamentali    di  prevenzione,    cura     e
          riabilitazione  definiti   dal  Piano  sanitario nazionale;
          b)  garantire    il  perseguimento    degli  obiettivi  che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni assistenziali   del
          Servizio  sanitario  nazionale  deve  conseguire,    giusta
          quanto     disposto  dal  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica  24 dicembre 1992, concernente  la ''Definizione
          dei livelli uniformi di assistenza sanitaria''  ovvero  dal
          Piano  sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1,
          comma 4, lettera  b);  c)  assicurare  l'adeguamento  delle
          strutture  e  delle attrezzature al progresso scientifico e
          tecnologico;  d)    assicurare     l'applicazione     delle
          disposizioni    comunitarie    in  materia;  e)   garantire
          l'osservanza    delle    norme nazionali   in materia   di:
          protezione antisismica, protezione  antincendio, protezione
          acustica, sicurezza         elettrica,          continuita'
          elettrica,        sicurezza antinfortunistica,   igiene dei
          luoghi    di     lavoro,  protezione     dalle   radiazioni
          ionizzanti,   eliminazione delle  barriere architettoniche,
          smaltimento   dei   rifiuti,   condizioni  microclimatiche,
          impianti      di  distribuzione    dei    gas,    materiali
          esplodenti,  anche  al  fine  di assicurare  condizioni  di
          sicurezza  agli  operatori e   agli utenti del servizio; f)
          prevedere  l'articolazione delle  strutture sanitarie    in
          classi  differenziate    in  relazione    alla    tipologia
          delle   prestazioni erogabili; g)    prevedere    l'obbligo
          di    controllo      della   qualita'     delle prestazioni
          erogate; h)  definire i  termini  per l'adeguamento   delle
          strutture   e     dei  presidi  gia'  autorizzati  e    per
          l'aggiornamento  dei  requisiti  minimi,  al    fine     di
          garantire    un   adeguato   livello    di  qualita'  delle
          prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.
            5. L'unita'  sanitaria locale  assicura ai cittadini   la
          erogazione  delle prestazioni specialistiche,  ivi comprese
          quelle riabilitative, di   diagnostica  strumentale   e  di
          laboratorio  ed   ospedaliere contemplate  dai livelli   di
          assistenza    secondo gli  indirizzi della programmazione e
          le disposizioni regionali.  Allo scopo si avvale dei propri
          presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti  di
          cui  all'art.  4,    delle istituzioni sanitarie pubbliche,
          ivi compresi  gli  ospedali  militari,  o  private,  e  dei
          professionisti. Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale
          intrattiene  appositi rapporti fondati sulla corresponsione
          di un   corrispettivo   predeterminato   a  fronte    della
          prestazione  resa, con  l'eccezione dei medici di  medicina
          generale e dei pediatri di  libera scelta.  Ferma  restando
          la  facolta' di libera scelta  delle suddette  strutture  o
          dei    professionisti eroganti   da parte   dell'assistito,
          l'erogazione  delle   prestazioni   di   cui   al  presente
          comma   e' subordinata all'apposita prescrizione,  proposta
          o  richiesta  compilata    sul  modulario    del   Servizio
          sanitario   nazionale   dal     medico       di     fiducia
          dell'interessato.   Nell'attuazione  delle previsioni    di
          cui    al   presente    comma   sono   tenute  presenti  le
          specificita' degli organismi di volontariato e  di  privato
          sociale non a scopo di lucro.
            6.  Entro   centottanta giorni  dalla data di  entrata in
          vigore del presente decreto,  con  decreto  del    Ministro
          della  sanita',  sentita  la  Federazione  nazionale  degli
          ordini dei medici e  degli odontoiatri e degli altri ordini
          e  collegi  competenti,  d'intesa     con   la   conferenza
          permanente  per   i rapporti   tra lo  Stato, le  regioni e
          le province autonome sono   stabiliti i criteri    generali
          per  la   fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui
          al   comma 5 erogate in forma  diretta  nonche'  di  quelle
          erogate  in  forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo
          comma, della legge 23 dicembre  1978, n. 833. Ove  l'intesa
          con la conferenza  permanente per i rapporti  tra lo Stato,
          le    regioni  e  province  autonome non intervenga   entro
          trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il  Ministro
          della sanita' provvede direttamente con atto motivato.
            7.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  da  attuare  secondo
          programmi coerenti con i principi di cui al  comma 5, entro
          il  30 giugno 1994  le regioni e le unita' sanitarie locali
          per quanto di propria  competenza adottano i  provvedimenti
          necessari    per   la instaurazione   dei   nuovi  rapporti
          previsti    dal    presente     decreto     fondati     sul
          criterio   dell'accreditamento   delle  istituzioni,  sulla
          modalita' di pagamento a prestazione  e  sull'adozione  del
          sistema  di  verifica  e  revisione  della qualita'   delle
          attivita'   svolte   e delle   prestazioni    erogate.    I
          rapporti    vigenti    secondo   la    disciplina   di  cui
          agli  accordi convenzionali  in atto,  ivi compresi  quelli
          operanti  in regime  di proroga, cessano comunque entro  un
          triennio  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto.
            8.  Le unita'  sanitarie locali,   in deroga    a  quanto
          previsto   dai  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano  il
          personale sanitario in servizio alla data  di entrata    in
          vigore  del   decreto legislativo  7 dicembre 1993, n. 517,
          ai sensi dei decreti del  Presidente  della  Repubblica  28
          settembre  1990,  n.  316,  13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
          1992, n. 262, e 18  giugno 1988, n.    255.  Esclusivamente
          per il  suddetto personale valgono le convenzioni stipulate
          ai  sensi  dell'art.  48  della legge 23 dicembre  1978, n.
          833,  e  dell'art. 4,  comma  9,  della legge  30  dicembre
          1991, n.  412. Entro  il triennio  indicato al  comma 7  le
          regioni  possono    inoltre individuare aree di   attivita'
          specialistica che, ai fini del  miglioramento del  servizio
          richiedano  l'instaurarsi  di   un   rapporto d'impiego.  A
          questi  fini i  medici  specialistici ambulatoriali di  cui
          al decreto  del Presidente della   Repubblica 28  settembre
          1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano
          esclusivamente  attivita' ambulatoriale  da  almeno  cinque
          anni    con  incarico orario non inferiore a  ventinove ore
          settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo
          di  rapporto  convenzionale  con  il  Servizio    sanitario
          nazionale   o  con altre  istituzioni pubbliche  o private,
          sono    inquadrati,  a    domanda,  previo  giudizio     di
          idoneita', nel primo livello dirigenziale del  ruolo medico
          in  soprannumero.  Con  regolamento  da  adottarsi    entro
          novanta giorni  dalla    data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993, n.   517, ai sensi
          dell'art. 17 della   legge 23 agosto 1988,  n.  400,    dal
          Presidente  del  Consiglio dei   Ministri, su  proposta del
          Ministro della  sanita' di concerto con   i Ministri    del
          tesoro  e    della  funzione    pubblica sono determinati i
          tempi,  le procedure e le modalita'  per lo svolgimento dei
          giudizi di idoneita'.
            9.  Le disposizioni  di cui  all'art. 4,  comma 7,  della
          legge    30  dicembre 1991, n. 412, relative  al divieto di
          esercizio  di  attivita'  liberoprofessionali      comunque
          prestate      in   strutture   private convenzionate con il
          Servizio  sanitario nazionale, si estendono alle  attivita'
          prestate nelle istituzioni e strutture private con le quali
          l'unita'  sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al
          precedente comma 5".  - L'art.  7 del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n.  502 (nel testo sostituito dall'art. 8
          del  decreto  legislativo  7  dicembre 1993, n. 517), e' il
          seguente:
            "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). -  1.  Le  regioni
          istituiscono  presso   ciascuna  unita'   sanitaria  locale
          un  dipartimento   di prevenzione cui  sono attribuite   le
          funzioni  attualmente    svolte  dai  servizi  delle unita'
          sanitarie locali   ai sensi degli articoli 16,  20  e    21
          della  legge  23  dicembre 1978,  n.  833.  Il dipartimento
          e'  articolato  almeno  nei seguenti servizi:   a) igiene e
          sanita' pubblica; b) prevenzione e sicurezza degli ambienti
          di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione;  d)
          veterinari,    articolati  distintamente  nelle  tre   aree
          funzionali  della  sanita'  animale,    dell'igiene   della
          produzione,       trasformazione,      commercializzazione,
          conservazione  e   trasporto degli   alimenti   di  origine
          animale  e loro derivati,  e dell'igiene degli  allevamenti
          e delle produzioni zootecniche.
            I  servizi  veterinari  si  avvalgono  delle  prestazioni
          e    della  collaborazione    tecnicoscientifica      degli
          istituti  zooprofilattici sperimentali. La   programmazione
          regionale  individua  le   modalita' di raccordo funzionale
          tra  i  dipartimenti    di  prevenzione  e   gli   istituti
          zooprofilattici   per   il   coordinamento delle  attivita'
          di  sanita' pubblica veterinaria.
            2.   Le   attivita'   di   indirizzo   e    coordinamento
          necessarie    per  assicurare  la uniforme attuazione delle
          normative comunitarie e degli organismi internazionali sono
          assicurate  dal Ministero della sanita' che si avvale,  per
          gli  aspetti  di  competenza,  dell'Istituto  superiore  di
          sanita', dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e  la
          sicurezza   del   lavoro,  degli  istituti  zooprofilattici
          sperimentali,  dell'Agenzia  per    i    servizi   sanitari
          regionali,    dell'Agenzia    nazionale per   la protezione
          dell'ambiente  e degli  istituti  di  ricerca del   CNR   e
          dell'ENEA.
            3.  I  dipartimenti di   prevenzione, tramite la regione,
          acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione   e
          la  sicurezza  del  lavoro  e dall'Istituto   nazionale per
          l'assicurazione contro   gli infortuni  sul    lavoro  ogni
          informazione   utile ai  fini  della conoscenza  dei rischi
          per la   tutela della salute e  per  la    sicurezza  degli
          ambienti   di     lavoro.    L'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione   contro    gli  infortuni    sul    lavoro
          garantisce  la  trasmissione  delle  anzidette informazioni
          anche attraverso strumenti telematici".