DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 12-2-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 81 
                    Settori petrolifero e del gas 
 
  1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  16.  In  dipendenza  dell'andamento  dell'economia  e  dell'impatto
sociale  dell'aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore
energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale  di  6,5
punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito  nel  periodo
di imposta precedente un volume di ricavi superiore a  3  milioni  di
euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che  operano
nei settori di seguito indicati: 
    a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
    b) raffinazione petrolio,  produzione  o  commercializzazione  di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e  residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale; 
    c) produzione, trasmissione  e  dispacciamento,  distribuzione  o
commercializzazione dell'energia elettrica; 
    c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale 
    Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da  quelli
di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si
applica qualora i  ricavi  relativi  ad  attivita'  riconducibili  ai
predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare  complessivo
dei ricavi conseguiti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011,  N.
138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
(52) ((83)) 
  16-bis. I soggetti indicati nel comma  16  che  abbiano  esercitato
l'opzione per la tassazione di gruppo di  cui  all'articolo  117  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni,  assoggettano   autonomamente   il   proprio   reddito
imponibile  all'addizionale  prevista  dal  medesimo   comma   16   e
provvedono al relativo versamento. 
  16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in
qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di  cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni,  assoggettano  autonomamente  il  proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma  16  e
provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel  comma  16
che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la
trasparenza fiscale di cui al citato articolo  115  del  testo  unico
delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito  imponibile
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto  del
reddito imputato dalla societa' partecipata. 
  17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. ((83)) 
  18.  E'  fatto  divieto  agli  operatori  economici   dei   settori
richiamati al  comma  16  di  traslare  l'onere  della  maggiorazione
d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione  di  cui
al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti  a
semplificare sostanzialmente gli adempimenti  cui  sono  chiamate  le
imprese con fatturato inferiore a quello previsto  dall'articolo  16,
comma 1,  prima  ipotesi,  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta,  entro  il  31
dicembre 2008, una relazione  al  Parlamento  relativa  agli  effetti
delle disposizioni di cui al comma 16.  La  vigilanza  dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas si svolge  mediante  accertamenti  a
campione e si  esercita  nei  confronti  dei  soli  soggetti  il  cui
fatturato e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16,
comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. ((83)) 
  19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 92 e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie  di
imprese). -  1.  La  valutazione  delle  rimanenze  finali  dei  beni
indicati all'articolo 85, comma 1, lettere  a)  e  b)  e'  effettuata
secondo il metodo della media ponderata o del  "primo  entrato  primo
uscito", anche se non adottati in  bilancio,  dalle  imprese  il  cui
volume di ricavi supera le soglie previste per  l'applicazione  degli
studi di settore, esercenti le attivita' di: 
      a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
      b) raffinazione petrolio, produzione o  commercializzazione  di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e  residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  19  luglio  2002,  ed  anche  a  quelli  che  abbiano
esercitato,  relativamente  alla  valutazione  dei  beni   fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38. 
    3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo  si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92". 
  20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno  effetto  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si  determina  per
effetto della prima  applicazione  dell'articolo  92-bis,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per  le  imprese
che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  non  concorre  alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento. 
  22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in  un'unica  soluzione
contestualmente  al   saldo   dell'imposta   personale   dovuta   per
l'esercizio di prima  applicazione  dell'articolo  92-bis  del  Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su  opzione  del
contribuente puo' essere  versata  in  tre  rate  di  eguale  importo
contestualmente  al  saldo  delle  imposte   sul   reddito   relative
all'esercizio di prima applicazione dell'articolo  92-bis  del  Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986  e  dei  due  esercizi  successivi.
Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice
del 3 per cento. 
  23. Il  maggior  valore  assoggettato  ad  imposta  sostitutiva  si
considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello
di prima applicazione dell'articolo  92-bis  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  917,  del  1986;  tuttavia  fino  al  terzo  esercizio
successivo: 
    a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza  del
maggior valore assoggettato ad  imposta  sostitutiva  non  concorrono
alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  personali  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma determinano  la
riliquidazione  della  stessa  imposta  sostitutiva.  In   tal   caso
l'importo corrispondente al 16 per  cento  di  tali  svalutazioni  e'
computato in diminuzione delle  rate  di  eguale  importo  ancora  da
versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a  saldo
ed in acconto dell'imposta personale sul reddito; 
    a-bis) se la quantita' delle  rimanenze  finali  e'  inferiore  a
quella  esistente  al  termine  del  periodo   d'imposta   di   prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle  imposte  sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita'  vendute
e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal  caso  l'importo  corrispondente  dell'imposta   sostitutiva   e'
computato in diminuzione delle  rate  di  eguale  importo  ancora  da
versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a  saldo
e in acconto dell'imposta personale sul reddito; 
    b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di  tutte  o
parte delle rimanenze di cui  all'articolo  92-bis  del  Testo  Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica n.  917,  del  1986,  il  diritto  alla  riliquidazione  e
l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo  non  eserciti  prima
del conferimento le attivita' di cui al predetto  articolo  92-bis  e
adotti lo stesso  metodo  di  valutazione  del  conferente.  In  caso
contrario,  si  rende  definitiva  l'imposta  sostitutiva  in  misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal
conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione  del  reddito
per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2011. 
  24. Fino al termine dell'esercizio in corso al  31  dicembre  2011,
nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte  delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico  delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  n.
917 del 1986,  l'imposta  sostitutiva  in  misura  corrispondente  al
maggior  valore  delle  rimanenze  cedute   cosi'   come   risultante
dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina  con
l'aliquota del 27,5 per cento. 
  25. L'applicazione  dell'articolo  92-bis  del  Testo  Unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce
deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile. 
  26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  29. E' istituito un Fondo  speciale  destinato  al  soddisfacimento
delle   esigenze   prioritariamente   di    natura    alimentare    e
successivamente anche energetiche  e  sanitarie  dei  cittadini  meno
abbienti. 
  30. Il Fondo e' alimentato: 
    a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione
ai sensi dell'articolo 83, comma 22; 
    b) dalle  somme  conseguenti  al  recupero  dell'aiuto  di  Stato
dichiarato incompatibile  dalla  decisione  C(2008)869  def.  dell'11
marzo 2008 della Commissione; 
    c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'  prevalente
di cui all'articolo 82, commi 25 e 26; 
    d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; 
    e) con versamenti a titolo spontaneo  e  solidale  effettuati  da
chiunque, ivi inclusi in particolare  le  societa'  e  gli  enti  che
operano nel comparto energetico. 
  31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  32.  In  considerazione  delle  straordinarie  tensioni  cui   sono
sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo  delle  bollette
energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati,  al
fine di soccorrere  le  fasce  deboli  di  popolazione  in  stato  di
particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai  residenti
cittadini italiani o  di  Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero
stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo  periodo,  che  versano  in  condizione  di   maggior   disagio
economico, individuati ai sensi del  comma  33,  una  carta  acquisti
finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere  a  carico
dello Stato. 
  33. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  interdipartimentale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  del  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente: 
    a) i criteri e le modalita' di individuazione  dei  titolari  del
beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei  cittadini,
dei  trattamenti  pensionistici  e  di  altre  forme  di  sussidi   e
trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della  situazione  economica
del nucleo familiare, dei redditi conseguiti,  nonche'  di  eventuali
ulteriori  elementi  atti  a  escludere  soggetti  non  in  stato  di
effettivo bisogno; 
    b) l'ammontare del beneficio unitario; 
    c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al  comma
29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32. 
  33-bis. Per favorire la diffusione  della  carta  acquisti  tra  le
fasce piu' deboli della popolazione, possono  essere  avviate  idonee
iniziative di comunicazione. 
  34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33,  che  in  ogni  caso
deve essere conseguita entro  il  30  settembre  2008,  il  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   puo'   avvalersi    di    altre
amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI
S.p.a. o di CONSIP S.p.a. . 
  35. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ovvero  uno  dei
soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua: 
    a) i titolari del beneficio di cui al comma  32,  in  conformita'
alla disciplina di cui al comma 33; 
    b) il gestore del servizio  integrato  di  gestione  delle  carte
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto  della
disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera  capillare
sul territorio  della  Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni  di
sportello relative all'attivazione della carta e  alla  gestione  dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri,  anche  di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi'  di
precedenti esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di  contributi
pubblici. 
  36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che  detengono
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio
di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni  da  questi
effettuate  per  l'ottenimento  dello  stesso,  f   amorniscono,   in
conformita' alle leggi che  disciplinano  i  rispettivi  ordinamenti,
dati, notizie, documenti e ogni  ulteriore  collaborazione  richiesta
dal Ministero dell'economia e delle finanze  o  dalleministrazioni  o
enti di cui  questo  si  avvale,  secondo  gli  indirizzi  da  questo
impartiti. 
  37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il
Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  con
apposite convenzioni, promuove il concorso  del  settore  privato  al
supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. 
  38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32  a  37  si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29 . 
  38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione  del  decreto  di  cui  al
comma 33 e successivamente entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  il
Governo presenta una relazione al  Parlamento  sull'attuazione  della
carta acquisti di cui al comma 32. 
  38-ter. La dotazione del Fondo per gli  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a  valere  sulla  quota  delle
maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative  previste  dagli
articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di
euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro  per  l'anno  2009,  71,7
milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni  di  euro
nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che
"In deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta  successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2010". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i tre  periodi
d'imposta  successivi  a  quello  in  corso  al  31  dicembre   2010,
l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo  81  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
aumentata di 4 punti percentuali". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 11 febbraio 2015,  n.  10
(in G.U. 1a s.s. 11/2/2015, n. 6),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica  e  la  perequazione  tributaria),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, a decorrere  dal  giorno  successivo
alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica".