DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-2-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32
       (( (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di
                       assistenza fiscale). ))
  ((  1.  I  centri  di  assistenza  fiscale,  di  seguito denominati
''Centri'', possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
    a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti
nel  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del lavoro, istituite da
almeno dieci anni;
    b)   associazioni   sindacali   di  categoria  fra  imprenditori,
istituite  da  almeno  dieci  anni,  diverse da quelle indicate nella
lettera  a)  se,  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze, ne e'
riconosciuta  la  rilevanza nazionale con riferimento al numero degli
associati,  almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria,  iscritti  negli  appositi registri tenuti dalla camera di
commercio,  nonche'  all'esistenza di strutture organizzate in almeno
30 province;
    c)  organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere
a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
    d)   organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  dipendenti  e
pensionati  od  organizzazioni  territoriali da esse delegate, aventi
complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
    e)  sostituti  di  cui all'articolo 23 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni,    aventi    complessivamente   almeno   cinquantamila
dipendenti;
    f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato
riconosciuti  ai  sensi  del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  29  luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno
cinquantamila aderenti. ))