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DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 223

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. (16G00232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2016
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 13-12-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  1024/2013  del  Consiglio,  del  15
ottobre 2013, che attribuisce alla  Banca  centrale  europea  compiti
specifici  in  merito  alle  politiche  in   materia   di   vigilanza
prudenziale degli enti creditizi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale  europea
del  16  aprile  2014  che  istituisce  il  quadro  di   cooperazione
nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la  Banca  centrale
europea e le  autorita'  nazionali  competenti  e  con  le  autorita'
nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/445 della BCE del 14  marzo  2016
sull'esercizio delle opzioni e delle  discrezionalita'  previste  dal
diritto dell'Unione (BCE/2016/4); 
  Vista  la  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE  e  2006/49/CE,  per  quanto  concerne
l'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi   e   la   vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali  per
gli enti creditizi e le imprese di investimento  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare,  l'articolo   4,   recante   delega   al   Governo   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013,  che  attribuisce  alla
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche  in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2006,  n.  171,  recante
ricognizione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di  casse  di
risparmio, casse rurali, aziende di credito  a  carattere  regionale,
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  della
giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: 
  «e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di  vigilanza  unica,  ossia  il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita'
nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; 
  e-ter)  "Disposizioni  del  MVU"  indica  il  regolamento  (UE)  n.
1024/2013 e le relative misure di esecuzione;»; 
    b) dopo la lettera h-bis), e' inserita la seguente: 
  «h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario la
cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione  stretta
con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;». 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: 
  «d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo  2,
n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la
vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; 
  d-bis) "soggetto meno  significativo":  i  soggetti,  sottoposti  a
vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla  lettera
d);». 
  3. All'articolo 6 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
nel MVU»; 
    b) al comma 2, dopo le  parole:  «il  SEVIF»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, della BCE»; 
    c) al comma 3 dopo  le  parole:  «del  SEVIF»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e del MVU»; 
    d) al comma 3, le parole: «esso  svolge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «essi svolgono». 
  4. Dopo l'articolo 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Partecipazione al MVU e poteri della Banca  d'Italia).
- 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i  poteri
attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto  sono  esercitati
dalla Banca  d'Italia  stessa  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio  di
compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti
modalita' di cooperazione tra la BCE e le autorita' nazionali  per  i
soggetti significativi e per quelli meno significativi. 
  2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare: 
    a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti  di
autorizzazione e  revoca  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai
sensi  dell'articolo  14  e   di   autorizzazione   all'acquisto   di
partecipazioni ai sensi dell'articolo 19; 
    b) fornisce alla BCE tutte  le  informazioni  necessarie  per  lo
svolgimento dei compiti ad essa  attribuiti  dalle  disposizioni  del
MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere  le  informazioni
dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni; 
    c) assiste la BCE nella  preparazione  e  attuazione  degli  atti
relativi  ai  compiti  di  vigilanza   ad   essa   attribuiti   dalle
disposizioni del MVU; 
    d) informa la  BCE  dell'attivita'  di  vigilanza  svolta  e  dei
procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le  modalita'
previsti dalle disposizioni del MVU; 
    e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva  alla  BCE,
previsti  dal  presente  decreto  nelle  materie  disciplinate  dalle
disposizioni del MVU, anche su richiesta o  dietro  istruzioni  della
BCE, informando quest'ultima delle attivita'  svolte  in  esito  alla
richiesta; 
    f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto  che
non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 
  3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla
BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni  amministrative  previste
nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto  dall'articolo
144-septies. 
  4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)  n.
1024/2013, si intendono per "legislazione  nazionale  di  recepimento
delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle
opzioni previste dai regolamenti europei" le  disposizioni  nazionali
di carattere generale nelle materie disciplinate  dalle  disposizioni
del MVU, incluse quelle adottate,  ove  previsto  dalla  legislazione
nazionale, dalla Banca d'Italia,  per  l'attuazione  delle  direttive
dell'Unione  europea  e  per  l'esercizio  di  opzioni  rimesse   dai
regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri  o  alle  autorita'
competenti o designate negli  Stati  membri,  quando  non  esercitate
dalla BCE. 
  5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca  d'Italia  e
la BCE operano in stretta collaborazione,  secondo  il  principio  di
leale cooperazione.». 
  5. All'articolo 7 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«Restano ferme le disposizioni del MVU in  materia  di  comunicazione
delle informazioni alla BCE.»; 
    b) al comma 6  dopo  le  parole:  «il  SEVIF»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e il MVU», e le parole:  «dello  Stato  comunitario»  sono
soppresse. 
  6. All'articolo 13 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni  del  MVU  in
tema di pubblicazione dell'elenco dei  soggetti  vigilati,  la  Banca
d'Italia iscrive  in  un  apposito  albo  le  banche  italiane  e  le
succursali  in  Italia  di  banche   extracomunitarie,   nonche'   le
succursali delle banche comunitarie stabilite  nel  territorio  della
Repubblica.». 
  7. All'articolo 14 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «La  Banca   d'Italia   autorizza
l'attivita'    bancaria»    sono    sostituite    dalle     seguenti:
«L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata»; 
    b)  al   comma   2   le   parole:   «La   Banca   d'Italia   nega
l'autorizzazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «L'autorizzazione
e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; e' negata,
dalla Banca d'Italia o dalla BCE,»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  La  revoca  dell'autorizzazione  e'  disposta  dalla  BCE,
sentita la Banca d'Italia o su proposta di  questa,  quando  sussiste
una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a)  sono  venute  meno  le  condizioni   in   base   alle   quali
l'autorizzazione e' stata rilasciata; 
    b)  l'autorizzazione  e'   stata   ottenuta   presentando   false
dichiarazioni; 
    c) e' accertata l'interruzione  dell'attivita'  bancaria  per  un
periodo continuativo superiore a sei mesi. 
  3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE,
su proposta della Banca d'Italia, nei  casi  di  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80.»; 
    d) al comma 4-bis, le parole: «, con  particolare  riguardo  alla
procedura  di  autorizzazione  e  alle  modalita'  di   presentazione
dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal
comma 1, alle ipotesi di decadenza e di  revoca  dell'autorizzazione»
sono soppresse. 
  8. All'articolo 15 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
  «01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformita'  delle
procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli  altri
Stati comunitari possono stabilire succursali  nel  territorio  della
Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni
del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non  partecipanti  al
MVU, del comma 3.»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca  d'Italia
puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di  un  soggetto
italiano meno  significativo  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza
delle  strutture  organizzative  o  della   situazione   finanziaria,
economica e patrimoniale del soggetto.»; 
    c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
le  banche  degli  Stati  comunitari  non  partecipanti  al  MVU  che
intendono stabilire succursali nel territorio  della  Repubblica,  il
primo insediamento e'  preceduto  da  una  comunicazione  alla  Banca
d'Italia  da  parte  dell'autorita'   competente   dello   Stato   di
appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla
comunicazione.»,  e,  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:   «Stato
comunitario» sono inserite le seguenti: «non partecipante al MVU»; 
    d) al comma 5 le parole: «del  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 01 e 3». 
  9. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  dopo  le  parole:  «succursali,»  sono  inserite  le
seguenti: «secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e». 
  10.  Al  comma  1  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole: «dell'articolo 15, comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, commi 01 e 1». 
  11. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «La  Banca   d'Italia   autorizza
preventivamente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «E'  soggetta  ad
autorizzazione preventiva»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «La  Banca   d'Italia   autorizza
preventivamente» sono sostituite dalle seguenti:  «Sono  soggette  ad
autorizzazione preventiva»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'autorizzazione e' necessaria  anche  per  l'acquisizione  del
controllo di una societa' che detiene le partecipazioni  indicate  al
comma 1.»; 
    d) il comma 4 e' soppresso; 
    e)  al  comma  5,  le  parole:  «La   Banca   d'Italia   rilascia
l'autorizzazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «L'autorizzazione
e' rilasciata  dalla  BCE,  su  proposta  della  Banca  d'Italia.  La
proposta e' formulata» e le  parole:  «.  L'autorizzazione  non  puo'
essere rilasciata in caso di» sono sostituite dalle seguenti:  «;  la
mancanza di un»; 
    f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis.  La   Banca   d'Italia   propone   alla   BCE   di   negare
l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione  quando  dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti  garantita
la sana e prudente gestione della banca. 
  5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata  nell'ambito  di  una
risoluzione ai sensi del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3  e  5  sono  adottati
dalla Banca d'Italia.»; 
    g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'economia e delle
finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di  cui
ai commi 1, 2 e 3.»; 
    h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. La Banca d'Italia adotta disposizioni  attuative  del  presente
articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti  a  richiedere
l'autorizzazione quando  i  diritti  derivanti  dalle  partecipazioni
indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono  attribuiti  ad  un  soggetto
diverso dal  titolare  delle  partecipazioni  stesse;  i  criteri  di
calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle
soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui  i  diritti
di voto non sono computati ai  fini  dell'applicazione  dei  medesimi
commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;
le  modalita'  e  i   termini   del   procedimento   di   valutazione
dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.». 
  12. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La  Banca  d'Italia  trasmette  alla  BCE  le  informazioni
ricevute ai sensi del  presente  articolo,  nei  casi  e  secondo  le
modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.». 
  13. All'articolo 52-ter del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis.  La  Banca  d'Italia  inoltra  alla  BCE  le   segnalazioni
ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o  violazioni
di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia puo' ricevere
dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei
casi previsti  dal  presente  comma,  la  Banca  d'Italia  e  la  BCE
scambiano informazioni nei modi e per le  finalita'  stabiliti  dalle
disposizioni del MVU.». 
  14. Al comma  1,  lettera  d),  dell'articolo  53-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca  d'Italia
puo'  inoltre  fissare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono
inoltre essere fissati». 
  15. L'articolo 53-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca  d'Italia  e'
autorita' nazionale designata per l'adozione delle misure  richiamate
dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013. 
  2. I  poteri  di  vigilanza  attribuiti  alla  Banca  d'Italia  dal
presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita'
macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.». 
  16.  Al  comma  1  dell'articolo  57  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «sana  e  prudente  gestione»
sono inserite le seguenti:  «;  l'autorizzazione  non  e'  necessaria
quando l'operazione richiede  l'autorizzazione  della  BCE  ai  sensi
dell'articolo 14». 
  17. Al comma 1,  lettera  d),  dell'articolo  67-ter,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca  d'Italia
puo'  inoltre  fissare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono
inoltre essere fissati». 
  18.  Al  comma  5  dell'articolo  70  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole: «un anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sino ad un anno» e le parole:  «o  la  Banca  d'Italia  ne
autorizzi la chiusura anticipata» sono soppresse. 
  19. Al comma 3 dell'articolo 96-quinquies del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole:  «all'attivita'  bancaria»
sono inserite le seguenti: «a decorrere  dal  termine  fissato  dalla
Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1». 
  20. Al  comma  1  dell'articolo  110  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla  Banca
d'Italia.». 
  21. Al comma 4 dell'articolo 113-ter  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3,» sono soppresse. 
  22.  Al  comma  1   dell'articolo   114-quinquies.3   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo  il  primo  periodo  sono
inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti  nell'articolo
19 sono adottati dalla Banca d'Italia.». 
  23. Al comma 1 dell'articolo 114-undecies del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo  periodo  sono  inserite  le
seguenti parole: «I  provvedimenti  previsti  nell'articolo  19  sono
adottati dalla Banca d'Italia.». 
  24. Dopo l'articolo 144-sexies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 144-septies  (Applicazione  delle  sanzioni  nell'ambito  del
MVU). - 1. Il presente articolo si  applica  in  caso  di  violazioni
commesse dai soggetti significativi o  dai  loro  soci,  esponenti  o
personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla
BCE dalle disposizioni del MVU. 
  2. Con riferimento ai  soggetti  indicati  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo'  applicare  le  sanzioni  amministrative  previste  nel
presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre
una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a) la violazione ha ad oggetto  disposizioni  diverse  da  quelle
dell'Unione europea direttamente applicabili; 
    b) la sanzione e' diretta a persone fisiche,  nei  casi  previsti
dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies; 
    c) la sanzione ha natura non pecuniaria. 
  3. Nei casi indicati al comma  2,  la  procedura  sanzionatoria  si
svolge secondo quanto  previsto  dall'articolo  145.  La  conclusione
della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente  alla
BCE. 
  4. La Banca d'Italia  puo'  chiedere  alla  BCE  di  formulare  una
richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2. 
  5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei  regolamenti
e delle decisioni della BCE e' riservata alla stessa BCE, sia  per  i
soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi  e
secondo  le  modalita'  stabiliti  dalle   disposizioni   dell'Unione
europea.». 
  25. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le competenze delle regioni di  cui  al  presente  articolo
sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e  in
armonia con esse.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il regolamento (UE) n.1024/2013 del Consiglio, del 15
          ottobre 2013, che attribuisce alla Banca  centrale  europea
          compiti specifici in merito alle politiche  in  materia  di
          vigilanza prudenziale degli enti  creditizi  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287. 
              - Il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca  centrale
          europea del 16 aprile 2014  che  istituisce  il  quadro  di
          cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza  unico
          tra la Banca centrale  europea  e  le  autorita'  nazionali
          competenti  e  con   le   autorita'   nazionali   designate
          (Regolamento quadro sull'MVU) e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          14 maggio 2014, n. L 141. 
              - Il regolamento (UE) n.  2016/445  della  BCE  del  14
          marzo   2016   sull'esercizio   delle   opzioni   e   delle
          discrezionalita'   previste   dal    diritto    dell'Unione
          (BCE/2016/4) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2016, n.
          L 78. 
              - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 26 giugno 2013, che  modifica  la  direttiva
          2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE  e  2006/49/CE,
          per quanto  concerne  l'accesso  all'attivita'  degli  enti
          creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e
          sulle imprese di investimento e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          27 giugno 2013, n. L 176. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  relativo  ai
          requisiti prudenziali per gli enti creditizi e  le  imprese
          di investimento e  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n.  L
          176. 
              - La legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  recante  norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea e' pubblicata nella G.U.U.E. 4  gennaio
          2013, n. 3. 
              - Il testo dell'articolo 4 della legge 9  luglio  2015,
          n.  114  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di  delegazione  europea  2014)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
              «Art. 4. (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale al regolamento (UE)  n.  1024/2013  del
          Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla  Banca
          centrale europea compiti specifici in merito alle politiche
          in materia di vigilanza prudenziale degli enti  creditizi).
          - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          le procedure di cui all'articolo 1,  comma  1,  un  decreto
          legislativo recante  le  norme  occorrenti  all'adeguamento
          della normativa nazionale al regolamento (UE) n.  1024/2013
          del Consiglio, del 15 ottobre 2013,  che  attribuisce  alla
          Banca centrale europea compiti  specifici  in  merito  alle
          politiche in materia di vigilanza  prudenziale  degli  enti
          creditizi. Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto
          a seguire, oltre ai principi e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, in  quanto  compatibili,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) apportare al testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 30  maggio
          2005, n. 142, le modifiche e le integrazioni necessarie  ad
          assicurarne la coerenza con il regolamento; 
                b) coordinare la disciplina delle  sanzioni  previste
          dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385, con  quanto  previsto  dall'articolo  18  del
          regolamento; 
                c)  apportare  alla  normativa   vigente   tutte   le
          modifiche  e  integrazioni  occorrenti  ad  assicurare   il
          coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
          presente articolo. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.». 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2006,  n.  171
          (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse
          di risparmio, casse rurali, aziende di credito a  carattere
          regionale, enti di credito fondiario e agrario a  carattere
          regionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio
          2006, n. 109. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1. (Definizioni). In vigore dal 16 novembre 2015.
          - 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: 
                a)  "autorita'   creditizie"   indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
                a-bis) "autorita' di  risoluzione"  indica  la  Banca
          d'Italia nonche' un'autorita' non  italiana  deputata  allo
          svolgimento delle funzioni di risoluzione; 
                b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
                c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio; 
                d) "CONSOB" indica la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
          fondi pensione; 
                e) "IVASS" indica l'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
              e-bis) «MVU» indica il Meccanismo di  vigilanza  unica,
          ossia il sistema di vigilanza  finanziaria  composto  dalla
          BCE e dalle  autorita'  nazionali  competenti  degli  Stati
          membri che vi partecipano; 
              e-ter) «Disposizioni del  MVU»  indica  il  regolamento
          (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 
                f); 
                g) "Stato comunitario" indica lo Stato  membro  della
          Comunita' Europea; 
                g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato  comunitario
          in  cui  la  banca  e'  stata   autorizzata   all'esercizio
          dell'attivita'; 
                g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato  comunitario
          nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; 
                h)  "Stato  terzo"  indica  lo   Stato   non   membro
          dell'Unione europea; 
                h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                h-ter) «Stato partecipante al MVU» indica  uno  Stato
          comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia  instaurato
          una  cooperazione  stretta  con  la  BCE  a   norma   delle
          disposizioni del MVU; 
                i) "legge fallimentare" indica il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
                l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
                m).». 
              - Il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) "banca italiana": la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                c) "banca extracomunitaria":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato terzo; 
              d)  «soggetto  significativo»:  i   soggetti   definiti
          dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n.  468/2014,  sui
          quali la BCE esercita la vigilanza diretta  in  conformita'
          delle disposizioni del MVU; 
              d-bis)  «soggetto  meno  significativo»:  i   soggetti,
          sottoposti a vigilanza  nell'ambito  del  MVU,  diversi  da
          quelli di cui alla lettera d); 
                e) "succursale":  una  sede  che  costituisce  parte,
          sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          della banca; 
                f) "attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4)  prestazione  di  servizi  di   pagamento   come
          definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2,  comma
          2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    strumenti   di   mercato   monetario    (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    cambi; 
                    strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
                    valori mobiliari; 
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          "money broking"; 
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni; 
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
                  13) servizi di informazione commerciale; 
                  14) locazione di cassette di sicurezza; 
                  15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) "intermediari  finanziari":  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106; 
                h) "stretti legami": i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) "istituti di moneta elettronica": le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari":
          gli istituti di moneta elettronica  aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                h-ter)  "moneta  elettronica":  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  che  sia
          accettato  da  persone   fisiche   e   giuridiche   diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                  1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti
          previsti dall'art. 2, comma  2,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
          di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies); 
                h-sexies)  "istituti  di  pagamento":   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di  pagamento
          di cui alla lettera f), n. 4); 
                h-septies) "istituti di  pagamento  comunitari":  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
                h-octies) "succursale di un istituto  di  pagamento":
          una sede che costituisce parte, sprovvista di  personalita'
          giuridica, di un  istituto  di  pagamento  e  che  effettua
          direttamente,   in   tutto   o   in   parte,    l'attivita'
          dell'istituto di pagamento; 
                h-novies) "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato.». 
              - Il testo dell'art. 6 del citato  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6. (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e
          integrazione nel SEVIF  e  nel  MVU).  -  1.  Le  autorita'
          creditizie esercitano i poteri loro attribuiti  in  armonia
          con  le  disposizioni  dell'Unione  europea,  applicano   i
          regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono
          in merito alle  raccomandazioni  in  materia  creditizia  e
          finanziaria. 
              2. Nei casi e  nei  modi  previsti  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli
          obblighi di comunicazione nei confronti delle  autorita'  e
          dei comitati che compongono il SEVIF  ,della  BCE  e  delle
          altre autorita' e istituzioni indicate  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea. 
              3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni  di
          vigilanza, e' parte del SEVIF e del MVU  e  partecipa  alle
          attivita'  che   essi   svolgono,   tenendo   conto   della
          convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza  in
          ambito europeo. 
              3-bis. Le  autorita'  creditizie  esercitano  i  poteri
          d'intervento  a  esse  attribuiti  dal   presente   decreto
          legislativo  anche   per   assicurare   il   rispetto   del
          regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche
          di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
          Commissione europea ai sensi degli articoli  10  e  15  del
          regolamento  (CE)  n.  1093/2010,   ovvero   in   caso   di
          inosservanza degli atti dell'ABE  direttamente  applicabili
          adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 
              4. Nei casi e  nei  modi  previsti  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea,  la  Banca  d'Italia  puo'  concludere
          accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di  altri
          Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti
          e la delega di funzioni nonche' ricorrere  all'ABE  per  la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere.». 
              - Il testo dell'art. 7 del citato  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  7.  (Segreto  d'ufficio  e  collaborazione   tra
          autorita'). In vigore dal 16 novembre 2015. - 1.  Tutte  le
          notizie, le informazioni e i dati in possesso  della  Banca
          d'Italia in ragione della sua attivita' di  vigilanza  sono
          coperti da segreto  d'ufficio  anche  nei  confronti  delle
          pubbliche  amministrazioni,  a   eccezione   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  Presidente  del  CICR.  Il
          segreto non puo' essere opposto  all'autorita'  giudiziaria
          quando le informazioni richieste siano  necessarie  per  le
          indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
          penalmente. 
              2. I dipendenti della  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
          delle funzioni di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e
          hanno l'obbligo di riferire  esclusivamente  al  Direttorio
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati. Restano ferme le disposizioni  del  MVU  in
          materia di comunicazione delle informazioni alla BCE. 
              3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
          segreto d'ufficio. 
              4. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
          forniscono  le   informazioni   e   le   altre   forme   di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'  delle   leggi   disciplinanti   i   rispettivi
          ordinamenti. 
              5. La Banca d'Italia, la CONSOB,  la  COVIP  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Detti  organismi  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante  scambio
          d'informazioni,  con  le  autorita'  e   i   comitati   che
          compongono il SEVIF e il MVU, nonche' con le  autorita'  di
          risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le
          rispettive funzioni. Le informazioni ricevute  dalla  Banca
          d'Italia possono essere trasmesse alle  autorita'  italiane
          competenti, salvo diniego dell'autorita' che ha fornito  le
          informazioni. 
              7.  Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione   e   di
          equivalenti obblighi di  riservatezza,  la  Banca  d'Italia
          puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
          funzioni di vigilanza con  le  autorita'  competenti  degli
          Stati terzi; le  informazioni  che  la  Banca  d'Italia  ha
          ricevuto da  un  altro  Stato  comunitario  possono  essere
          comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita'
          che le hanno fornite. 
              8. La Banca d'Italia puo'  scambiare  informazioni  con
          autorita'  amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito   di
          procedimenti di liquidazione o di fallimento, in  Italia  o
          all'estero,  relativi  a  banche,  succursali   di   banche
          italiane   all'estero   o   di   banche    comunitarie    o
          extracomunitarie in Italia,  nonche'  relativi  a  soggetti
          inclusi  nell'ambito  della  vigilanza   consolidata.   Nei
          rapporti con le autorita' extracomunitarie  lo  scambio  di
          informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7. 
              9. La Banca d'Italia  puo'  comunicare  ai  sistemi  di
          garanzia italiani e, a condizione  che  sia  assicurata  la
          riservatezza, a quelli esteri informazioni e  dati  in  suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 
              10.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
          informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
          indicati dalle disposizioni medesime.». 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 13. (Albo). - 1. Fermo restando  quanto  previsto
          dalle  disposizioni  del  MVU  in  tema  di   pubblicazione
          dell'elenco  dei  soggetti  vigilati,  la  Banca   d'Italia
          iscrive in  un  apposito  albo  le  banche  italiane  e  le
          succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le
          succursali   delle   banche   comunitarie   stabilite   nel
          territorio della Repubblica. 
              2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
          l'iscrizione nell'albo.». 
              - Il testo dell'art. 14 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 14. (Autorizzazione all'attivita'  bancaria).  In
          vigore  dal  27  giugno   2015.   -   1.   L'autorizzazione
          all'attivita' bancaria e' rilasciata  quando  ricorrano  le
          seguenti condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per azioni o  di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; 
                a-bis) la sede legale e la direzione  generale  siano
          situate nel territorio della Repubblica; 
                b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia; 
                c)  venga   presentato   un   programma   concernente
          l'attivita' iniziale,  unitamente  all'atto  costitutivo  e
          allo statuto; 
                d)  sussistano  i   presupposti   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19  per  i  titolari
          delle partecipazioni ivi indicate; 
                e)   i   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e  controllo  siano  idonei,  ai
          sensi dell'art. 26; 
                f) non sussistano, tra la  banca  o  i  soggetti  del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza. 
              2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla   BCE,   su
          proposta della  Banca  d'Italia;  e'  negata,  dalla  Banca
          d'Italia  o  dalla  BCE,  quando   dalla   verifica   delle
          condizioni indicate nel comma 1 non  risulti  garantita  la
          sana e prudente gestione. 
              2-bis. 
              3.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione del comma 1. 
              3-bis. La revoca dell'autorizzazione e' disposta  dalla
          BCE, sentita la Banca d'Italia o  su  proposta  di  questa,
          quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni: 
              a) sono venute meno le condizioni in  base  alle  quali
          l'autorizzazione e' stata rilasciata; 
              b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false
          dichiarazioni; 
              c) e' accertata l'interruzione dell'attivita'  bancaria
          per un periodo continuativo superiore a 6 mesi. 
              3-ter.  La  revoca   dell'autorizzazione   e'   inoltre
          disposta dalla BCE, su proposta della Banca  d'Italia,  nei
          casi  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ai   sensi
          dell'art. 80. 
              4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale  di
          una  banca  extracomunitaria  e'  autorizzato  dalla  Banca
          d'Italia,  sentito  il  Ministero  degli   affari   esteri,
          subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
          quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).  L'autorizzazione
          e' rilasciata  tenendo  anche  conto  della  condizione  di
          reciprocita'. 
              4-bis. La Banca d'Italia emana  disposizioni  attuative
          del presente articolo.». 
              - Il testo dell'art. 15 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  15.  (Succursali).  -  01.  Le  banche  italiane
          possono   stabilire   succursali   nel   territorio   della
          Repubblica e degli altri Stati  comunitari  in  conformita'
          delle procedure previste dalle  disposizioni  del  MVU.  Le
          banche  degli  altri  Stati  comunitari  possono  stabilire
          succursali nel territorio della Repubblica  in  conformita'
          delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e,  per
          le banche degli Stati comunitari non partecipanti  al  MVU,
          del comma 3. 
              1. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  01,  la
          Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento  di  una  nuova
          succursale di un soggetto italiano meno  significativo  per
          motivi   attinenti    all'adeguatezza    delle    strutture
          organizzative o della situazione finanziaria,  economica  e
          patrimoniale del soggetto. 
              2. Le banche italiane possono stabilire  succursali  in
          uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3.  Per  le   banche   degli   Stati   comunitari   non
          partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali  nel
          territorio  della  Repubblica,  il  primo  insediamento  e'
          preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte
          dell'autorita' competente dello Stato di  appartenenza;  la
          succursale  inizia  l'attivita'  decorsi  due  mesi   dalla
          comunicazione. Il primo insediamento e'  preceduto  da  una
          comunicazione alla Banca d'Italia da  parte  dell'autorita'
          competente  dello  Stato  di  appartenenza;  la  succursale
          inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La
          Banca d'Italia e la CONSOB,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente
          dello Stato comunitario non  partecipante  al  MVU  e  alla
          banca le condizioni alle quali,  per  motivi  di  interesse
          generale, e' subordinato l'esercizio  dell'attivita'  della
          succursale. 
              4.  Le  banche  extracomunitarie  gia'   operanti   nel
          territorio della  Repubblica  con  una  succursale  possono
          stabilire  altre  succursali  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia. 
              5. La Banca d'Italia, nei  casi  in  cui  sia  previsto
          l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare,  da'
          notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute  ai  sensi
          dei commi 01 e 3 e dell'apertura di  succursali  all'estero
          da parte di banche italiane.". 
              - Il testo dell'art. 16 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16. (Libera prestazione di  servizi).  In  vigore
          dal 16 novembre 2015.  -  1.  Le  banche  italiane  possono
          esercitare le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento  in
          uno Stato comunitario senza stabilirvi  succursali  secondo
          quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel  rispetto
          delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.». 
              2. Le banche italiane  possono  operare  in  uno  Stato
          terzo senza  stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione
          della Banca d'Italia. 
              3.  Le  banche  comunitarie   possono   esercitare   le
          attivita'  previste  dal  comma  1  nel  territorio   della
          Repubblica senza stabilirvi succursali dopo  che  la  Banca
          d'Italia  sia  stata  informata  dall'autorita'  competente
          dello Stato di appartenenza. 
              4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia
          senza stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia, rilasciata sentita  la  CONSOB  per  quanto
          riguarda le attivita' di intermediazione mobiliare. 
              5. La Banca d'Italia, nei  casi  in  cui  sia  previsto
          l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare,  da'
          notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute  ai  sensi
          del comma 3 e della prestazione all'estero  di  servizi  da
          parte di banche italiane.». 
              - Il testo dell'art. 18 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  18.  (Societa'  finanziarie  ammesse  al   mutuo
          riconoscimento). In vigore dal 27  giugno  2015.  -  1.  Le
          disposizioni dell'art. 15, commi 01 e 1,  e  dell'art.  16,
          comma 1, si applicano anche alle societa'  finanziarie  con
          sede legale in  Italia  sottoposte  a  forme  di  vigilanza
          prudenziale,  quando  la  partecipazione  di  controllo  e'
          detenuta da una o  piu'  banche  italiane  e  ricorrono  le
          condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 
              2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3,  e  dell'art.
          16, comma 3, si applicano,  in  armonia  con  la  normativa
          comunitaria, anche alle societa'  finanziarie  aventi  sede
          legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di
          controllo e' detenuta da una  o  piu'  banche  aventi  sede
          legale nel medesimo Stato. 
              3. La Banca d'Italia, nei  casi  in  cui  sia  previsto
          l'esercizio  di  attivita'  di  intermediazione  mobiliare,
          comunica alla CONSOB le  societa'  finanziarie  ammesse  al
          mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2. 
              4.  Alle  societa'   finanziarie   ammesse   al   mutuo
          riconoscimento ai sensi dei commi 1 e  2  si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3. 
              5.  Alle  societa'   finanziarie   ammesse   al   mutuo
          riconoscimento ai sensi del comma 2 si  applicano  altresi'
          le disposizioni previste dall'art. 79, commi 1, 3 e 4.». 
              - Il testo dell'art. 19 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19. (Autorizzazioni). In vigore dal  16  novembre
          2015.  -  1.  E'  soggetta  ad  autorizzazione   preventiva
          l'acquisizione  a  qualsiasi  titolo  in   una   banca   di
          partecipazioni   che   comportano   il   controllo   o   la
          possibilita'  di  esercitare  un'influenza  notevole  sulla
          banca stessa o che attribuiscono una quota dei  diritti  di
          voto o del capitale almeno pari al  10  per  cento,  tenuto
          conto delle azioni o quote gia' possedute. 
              2.  Sono  soggette  ad  autorizzazione  preventiva   le
          variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
          di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per  cento,
          30 per cento o 50 per cento e,  in  ogni  caso,  quando  le
          variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. 
              3.   L'autorizzazione   e'   necessaria    anche    per
          l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le
          partecipazioni indicate al comma 1. 
              4. (soppresso). 
              5.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla   BCE,   su
          proposta della Banca d'Italia.  La  proposta  e'  formulata
          quando ricorrono condizioni atte a garantire  una  gestione
          sana e prudente della  banca,  valutando  la  qualita'  del
          potenziale  acquirente  e  la  solidita'  finanziaria   del
          progetto di acquisizione in base ai  seguenti  criteri:  la
          reputazione del potenziale acquirente  ai  sensi  dell'art.
          25; l'idoneita', ai sensi dell'art. 26, di coloro  che,  in
          esito    all'acquisizione,    svolgeranno    funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  nella  banca;  la
          solidita'  finanziaria  del   potenziale   acquirente;   la
          capacita'   della   banca   di   rispettare    a    seguito
          dell'acquisizione   le   disposizioni   che   ne   regolano
          l'attivita'; l'idoneita' della  struttura  del  gruppo  del
          potenziale acquirente  a  consentire  l'esercizio  efficace
          della vigilanza; la mancanza di  un  fondato  sospetto  che
          l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio  o
          di  finanziamento  del  terrorismo.  L'autorizzazione  puo'
          essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
          presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 
              5-bis. La Banca d'Italia propone  alla  BCE  di  negare
          l'autorizzazione  all'acquisizione   della   partecipazione
          quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5
          non risulti garantita la sana  e  prudente  gestione  della
          banca. 
              5-ter.   Quando   l'acquisizione    viene    effettuata
          nell'ambito  di  una  risoluzione  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  i  provvedimenti
          previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono  adottati  dalla  Banca
          d'Italia. 
              6. 
              7. 
              8.  La  Banca  d'Italia   da'   notizia   al   Ministro
          dell'Economia e delle Finanze, Presidente del  CICR,  delle
          domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3. 
              8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
          si applicano  anche  all'acquisizione,  in  via  diretta  o
          indiretta, del controllo derivante da un contratto  con  la
          banca o da una clausola del suo statuto. 
              9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative  del
          presente articolo, individuando, tra  l'altro:  i  soggetti
          tenuti  a  richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti
          derivanti dalle partecipazioni indicate  ai  commi  1  e  2
          spettano o sono  attribuiti  ad  un  soggetto  diverso  dal
          titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di  calcolo
          dei diritti di voto  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione
          delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in
          cui  i  diritti  di  voto  non  sono  computati   ai   fini
          dell'applicazione  dei  medesimi  commi;  i   criteri   per
          l'individuazione  dei  casi  di  influenza   notevole;   le
          modalita' e  i  termini  del  procedimento  di  valutazione
          dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.». 
              - Il testo dell'art. 52 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 52. (Comunicazioni del collegio sindacale  e  dei
          soggetti incaricati della revisione legale dei  conti).  In
          vigore dal 7  aprile  2010.  -  1.  Il  collegio  sindacale
          informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o
          i fatti, di  cui  venga  a  conoscenza  nell'esercizio  dei
          propri compiti, che possano  costituire  una  irregolarita'
          nella gestione delle banche o una  violazione  delle  norme
          disciplinanti l'attivita' bancaria. A tali fini lo  statuto
          della   banca,    indipendentemente    dal    sistema    di
          amministrazione e controllo  adottato,  assegna  all'organo
          che svolge la funzione di controllo i  relativi  compiti  e
          poteri. 
              2. Il soggetto incaricato della  revisione  legale  dei
          conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o
          i fatti,  rilevati  nello  svolgimento  dell'incarico,  che
          possano  costituire  una  grave  violazione   delle   norme
          disciplinanti  l'attivita'  bancaria  ovvero  che   possano
          pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un
          giudizio  negativo,  un  giudizio   con   rilievi   o   una
          dichiarazione di impossibilita' di  esprimere  un  giudizio
          sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia  ogni
          altro dato o documento richiesto. 
              2-bis. Lo statuto delle banche di  credito  cooperativo
          puo' prevedere che il controllo contabile sia  affidato  al
          collegio sindacale. 
              3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche  ai
          soggetti che esercitano i compiti ivi  previsti  presso  le
          societa' che controllano le banche o  che  sono  da  queste
          controllate ai sensi dell'art. 23. 
              4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per
          la trasmissione delle informazioni previste dai commi  1  e
          2. 
              4-bis.  La  Banca  d'Italia  trasmette  alla   BCE   le
          informazioni ricevute ai sensi del presente  articolo,  nei
          casi e secondo le modalita'  stabiliti  dalle  disposizioni
          del MVU.». 
              -  Il  testo  dell'art.  52-ter  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 52-ter. (Segnalazione di  violazioni  alla  Banca
          d'Italia). In vigore dal 27 giugno  2015.  -  1.  La  Banca
          d'Italia riceve, da parte  del  personale  delle  banche  e
          delle relative capogruppo, segnalazioni che si  riferiscono
          a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonche'
          atti dell'Unione  europea  direttamente  applicabili  nelle
          stesse materie. 
              2. La Banca d'Italia tiene conto  dei  criteri  di  cui
          all'art. 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo' stabilire
          condizioni, limiti  e  procedure  per  la  ricezione  delle
          segnalazioni. 
              3. La  Banca  d'Italia  si  avvale  delle  informazioni
          contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente
          nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  e  per   il
          perseguimento delle finalita' previste dall'art. 5. 
              4. Nel caso di accesso ai sensi degli  articoli  22,  e
          seguenti, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  l'ostensione
          del documento e' effettuata con modalita' che salvaguardino
          comunque la riservatezza del segnalante. Si applica  l'art.
          52-bis, commi 3 e 4. 
              4-bis.  La  Banca  d'Italia   inoltra   alla   BCE   le
          segnalazioni  ricevute,  quando  esse  riguardano  soggetti
          significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della
          BCE.  La  Banca  d'Italia  puo'  ricevere  dalla   BCE   le
          segnalazioni relative a soggetti  meno  significativi.  Nei
          casi previsti dal presente comma, la Banca  d'Italia  e  la
          BCE scambiano informazioni nei  modi  e  per  le  finalita'
          stabiliti dalle disposizioni del MVU.». 
              -  Il  testo  dell'art.  53-bis  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 53-bis. (Poteri di intervento). In vigore dal  27
          giugno 2015. - 1. La Banca d'Italia puo': 
                a) convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  il
          personale delle banche; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          delle banche, fissandone l'ordine del  giorno,  e  proporre
          l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
          non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
                d) adottare per le  materie  indicate  nell'art.  53,
          comma 1,  ove  la  situazione  lo  richieda,  provvedimenti
          specifici nei confronti di una o piu' banche o  dell'intero
          sistema bancario riguardanti anche:  la  restrizione  delle
          attivita' o della struttura  territoriale;  il  divieto  di
          effettuare  determinate   operazioni,   anche   di   natura
          societaria, e di distribuire utili  o  altri  elementi  del
          patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari
          computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il  divieto
          di pagare interessi; la fissazione  di  limiti  all'importo
          totale della  parte  variabile  delle  remunerazioni  nella
          banca, quando sia necessario per  il  mantenimento  di  una
          solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano  di
          eccezionali  interventi  di  sostegno   pubblico,   possono
          inoltre   essere   fissati   limiti   alla    remunerazione
          complessiva degli esponenti aziendali; 
                e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia
          di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca,
          la  rimozione  di  uno  o  piu'  esponenti  aziendali;   la
          rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per
          pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26,  salvo  che
          sussista urgenza di provvedere. 
              2.  La  Banca  d'Italia  puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci e il personale  dei  soggetti  ai
          quali  siano  state   esternalizzate   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti.». 
              - Il testo dell'art. 57 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 57. (Fusioni  e  scissioni).  In  vigore  dal  29
          febbraio 2004. - 1. La Banca d'Italia autorizza le  fusioni
          e le scissioni alle quali prendono parte banche quando  non
          contrastino  con  il  criterio  di  una  sana  e   prudente
          gestione;  l'autorizzazione  non   e'   necessaria   quando
          l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE  ai  sensi
          dell'art.  14.  E'   fatta   salva   l'applicazione   delle
          disposizioni previste dal decreto legislativo  20  novembre
          1990, n. 356. 
              2. Non si puo' dare corso all'iscrizione  nel  registro
          delle imprese del progetto di  fusione  o  di  scissione  e
          della  deliberazione  assembleare   che   abbia   apportato
          modifiche   al   relativo   progetto    se    non    consti
          l'autorizzazione di cui al comma 1. 
              3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del
          codice civile e' ridotto a quindici giorni. 
              4. I privilegi e le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
          chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di  banche
          incorporate da  altre  banche,  di  banche  partecipanti  a
          fusioni con costituzione di nuove banche ovvero  di  banche
          scisse conservano la loro validita' e il loro grado,  senza
          bisogno di  alcuna  formalita'  o  annotazione,  a  favore,
          rispettivamente,  della  banca  incorporante,  della  banca
          risultante dalla fusione o  della  banca  beneficiaria  del
          trasferimento per scissione.». 
              -  Il  testo  dell'art.  67-ter  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 67-ter. (Poteri di intervento).  -  1.  La  Banca
          d'Italia puo': 
                a) convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  il
          personale della capogruppo; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          della  capogruppo,  fissandone  l'ordine  del   giorno,   e
          proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi  collegiali  della  capogruppo  quando  gli   organi
          competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto  dalla
          lettera b); 
                d) impartire le disposizioni  previste  dall'art.  67
          anche con provvedimenti di  carattere  particolare;  questi
          possono essere indirizzati anche a piu'  gruppi  bancari  o
          all'intero  sistema  bancario  e   riguardare   anche:   la
          restrizione delle attivita' o della struttura  territoriale
          del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni
          e di distribuire utili o  altri  elementi  del  patrimonio,
          nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili
          nel patrimonio a fini di vigilanza, il  divieto  di  pagare
          interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
          parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia
          necessario  per  il  mantenimento  di   una   solida   base
          patrimoniale;  per  le  capogruppo   che   beneficiano   di
          eccezionali  interventi  di  sostegno   pubblico,   possono
          inoltre   essere   fissati   limiti   alla    remunerazione
          complessiva degli esponenti aziendali; 
                e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia
          di pregiudizio per la sana e prudente gestione del  gruppo,
          la rimozione  di  uno  o  piu'  esponenti  aziendali  della
          capogruppo; la rimozione non e' disposta ove ricorrano  gli
          estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26,
          salvo che sussista urgenza di provvedere. 
              2.  La  Banca  d'Italia  puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci e il personale  dei  soggetti  ai
          quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali
          essenziali o importanti.». 
              - Il testo dell'art. 70 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 70. (Provvedimento). In vigore  dal  16  novembre
          2015. - 1. La Banca d'Italia puo' disporre lo  scioglimento
          degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo
          delle  banche  quando  ricorrono   le   violazioni   o   le
          irregolarita' di cui  all'art.  69-octiesdecies,  comma  1,
          lettera  b),  oppure  sono  previste  gravi   perdite   del
          patrimonio ovvero quando lo scioglimento e'  richiesto  con
          istanza  motivata  dagli   organi   amministrativi   ovvero
          dall'assemblea straordinaria. 
              2. Le funzioni delle assemblee  e  degli  altri  organi
          diversi da quelli indicati nel comma  1  sono  sospese  per
          effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria,
          salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6. 
              3.  Il  provvedimento  e'  comunicato  dai   commissari
          nominati ai sensi dell'art. 71  agli  interessati,  che  ne
          facciano richiesta, non prima  dell'insediamento  ai  sensi
          dell'art. 73. 
              4. Il provvedimento e' pubblicato  per  estratto  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              5. L'amministrazione straordinaria dura un anno,  salvo
          che il  provvedimento  previsto  dal  comma  1  preveda  un
          termine piu' breve. La procedura puo' essere prorogata  per
          lo stesso periodo sino ad un anno, anche per  piu'  di  una
          volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il
          provvedimento di proroga e' pubblicato per  estratto  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              6. 
              7. Alle banche non si applica il titolo IV della  legge
          fallimentare e l'art. 2409 del  codice  civile.  Se  vi  e'
          fondato  sospetto  che   i   soggetti   con   funzioni   di
          amministrazione, in violazione dei propri  doveri,  abbiano
          compiuto gravi irregolarita'  nella  gestione  che  possono
          arrecare  danno  alla  banca  o  ad  una  o  piu'  societa'
          controllate, l'organo con funzioni di controllo od  i  soci
          che il codice civile o lo statuto  abilitano  a  presentare
          denuncia al tribunale,  possono  denunciare  i  fatti  alla
          Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.». 
              - Il testo dell'art. 96-quinquies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 96-quinquies. (Liquidazione ordinaria). In vigore
          dal 6 agosto 2004. - 1. Le banche informano tempestivamente
          la  Banca  d'Italia  del  verificarsi  di  una   causa   di
          scioglimento della societa'. La Banca d'Italia  accerta  la
          sussistenza dei presupposti  per  un  regolare  svolgimento
          della procedura di liquidazione. 
              2. Non si puo' dar corso  all'iscrizione  nel  registro
          delle imprese degli atti che  deliberano  o  dichiarano  lo
          scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di
          cui al comma 1. 
              3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza
          dall'autorizzazione all'attivita' bancaria a decorrere  dal
          termine fissato dalla Banca d'Italia  nell'accertamento  di
          cui  al  comma  1.  La  decadenza  non  impedisce,   previa
          autorizzazione della Banca  d'Italia,  la  prosecuzione  di
          attivita' ai sensi dell'art. 2487 del codice civile. 
              4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano
          fermi i poteri  delle  autorita'  creditizie  previsti  nel
          presente decreto.». 
              - Il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 110. (Rinvio). In vigore dal 27 giugno 2015. - 1.
          Agli  intermediari  finanziari  si  applicano,  in   quanto
          compatibili, le disposizioni contenute negli  articoli  19,
          20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78
          e 82. I provvedimenti previsti nell'art. 19  sono  adottati
          dalla Banca d'Italia. 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  intermediari
          finanziari si applica l'art. 26, ad eccezione del comma  3,
          lettere c) ed e);  il  decreto  di  cui  all'art.  26  puo'
          prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
          ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c),  avuto
          riguardo  alla  complessita'  operativa,   dimensionale   e
          organizzativa  degli  intermediari,  nonche'  alla   natura
          specifica dell'attivita' svolta. 
              1-ter.  Ai  titolari  delle   partecipazioni   indicate
          all'art. 19 in intermediari finanziari  si  applica  l'art.
          25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui
          all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione  dei  criteri  di
          competenza definiti ai sensi del medesimo  articolo,  comma
          2, lettera b), avuto riguardo alla complessita'  operativa,
          dimensionale e organizzativa  degli  intermediari,  nonche'
          alla natura specifica dell'attivita' svolta.». 
              -  Il  testo  dell'art.  113-ter  del  citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   113-ter.    (Revoca    dell'autorizzazione    e
          liquidazione). In vigore dal 16 novembre 2015. -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  113-bis,  la   Banca
          d'Italia, puo' disporre la  revoca  dell'autorizzazione  di
          cui all'art. 107, comma 1, quando: 
                a)  risultino  irregolarita'  eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
                b)  siano  previste   perdite   del   patrimonio   di
          eccezionale gravita'; 
                c) la revoca sia richiesta su istanza motivata  degli
          organi amministrativi,  dell'assemblea  straordinaria,  dei
          commissari  di  cui  all'art.  113-bis,  comma  1   o   dei
          liquidatori. 
              2.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  pubblicato   per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana;   della   intervenuta   revoca    l'intermediario
          finanziario deve dare idonea evidenza  nelle  comunicazioni
          alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 
              3. La revoca dell'autorizzazione costituisce  causa  di
          scioglimento della societa'. Entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento di revoca,  l'intermediario
          finanziario comunica alla Banca d'Italia  il  programma  di
          liquidazione  della  societa'.  La  Banca   d'Italia   puo'
          autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio
          provvisorio di attivita' ai sensi dell'art. 2487 del codice
          civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca  d'Italia
          riferimenti periodici  sullo  stato  di  avanzamento  della
          liquidazione. Nei confronti della societa' in  liquidazione
          restano fermi i poteri delle autorita' creditizie  previsti
          nel presente decreto legislativo. 
              3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca
          dell'autorizzazione   o   successivamente,    la    mancata
          sussistenza dei presupposti  per  un  regolare  svolgimento
          della   procedura   di   liquidazione,   e'   disposta   la
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo  IV,
          capo I, sezione III. 
              4. Agli intermediari  finanziari  si  applicano  l'art.
          96-quinquies e l'art. 97. 
              5. 
              6.  In  deroga  ai  commi   precedenti,   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia,   puo'   disporre   con   decreto    la    revoca
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   e   la
          liquidazione  coatta  amministrativa   degli   intermediari
          finanziari  autorizzati  all'esercizio   dei   servizi   di
          investimento, anche  quando  ne  siano  stati  sospesi  gli
          organi di amministrazione e controllo  ai  sensi  dell'art.
          113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora: 
                a)  risultino  irregolarita'  eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
                b)  siano  previste   perdite   del   patrimonio   di
          eccezionale gravita'; 
                c) la revoca e la liquidazione coatta  amministrativa
          siano  richieste   su   istanza   motivata   degli   organi
          amministrativi,    dell'assemblea    straordinaria,     dei
          commissari  di  cui  all'art.  113-bis,  comma  1,  o   dei
          liquidatori. 
              6-bis. Nel caso previsto dal  comma  6  si  applica  la
          procedura di liquidazione coatta amministrativa,  ai  sensi
          del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione  coatta
          amministrativa  e'  inoltre  disposta  quando   sia   stato
          accertato lo stato di insolvenza  ai  sensi  dell'art.  82,
          comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente
          comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle succursali di intermediari  finanziari
          aventi sede legale  all'estero  ammessi  all'esercizio,  in
          Italia, delle attivita' di cui all'art.  106  comma  1.  La
          Banca   d'Italia   comunica   i   provvedimenti    adottati
          all'Autorita' competente. 
              8.    Resta    fermo    quanto    previsto    dall'art.
          114-terdecies.». 
              - Il testo dell'art. 114-quinquies.3 del citato decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  114-quinquies.3.  (Rinvio).  In  vigore  dal  27
          giugno 2015. - 1. Agli istituti di  moneta  elettronica  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute
          negli articoli 19, 20, 21,  22,  23,  24,  52,  139  e  140
          nonche' nel titolo VI. I provvedimenti  previsti  nell'art.
          19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli  emittenti  che
          agiscono in veste di pubblica autorita' si  applicano  solo
          gli articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente  a
          queste disposizioni, gli  articoli  39  e  40  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  istituti  di
          moneta elettronica si applica l'art. 26, ad  eccezione  del
          comma 3, lettere c) ed e); il decreto di  cui  all'art.  26
          puo' prevedere l'applicazione  dei  criteri  di  competenza
          definiti ai sensi del medesimo articolo, comma  3,  lettera
          c),   avuto   riguardo   alla    complessita'    operativa,
          dimensionale e organizzativa degli istituti,  nonche'  alla
          natura specifica dell'attivita' svolta. 
              1-ter.  Ai  titolari  delle   partecipazioni   indicate
          all'art. 19 in istituti di moneta  elettronica  si  applica
          l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto
          di  cui  all'art.  25  puo'  prevedere  l'applicazione  dei
          criteri  di  competenza  definiti  ai  sensi  del  medesimo
          articolo,  comma  2,  lettera  b),  avuto   riguardo   alla
          complessita' operativa, dimensionale e organizzativa  degli
          istituti,  nonche'  alla  natura  specifica  dell'attivita'
          svolta. 
              2.  Agli  istituti  di  moneta  elettronica   che   non
          esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione
          di moneta elettronica o dalla  prestazione  di  servizi  di
          pagamento, si  applicano  altresi'  gli  articoli  78,  82,
          113-bis e 113-ter. 
              3.  La  Banca  d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
          attuative ai fini dell'applicazione delle norme di  cui  al
          presente articolo.». 
              - Il testo dell'art. 114-undecies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 114-undecies. (Rinvio). In vigore dal  27  giugno
          2015. - 1. Agli istituti  di  pagamento  si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le   disposizioni   contenute   negli
          articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche'  nel
          titolo VI.  I  provvedimenti  previsti  nell'art.  19  sono
          adottati dalla Banca d'Italia. 
              1-bis.Ai   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo presso  istituti  di
          -pagamento si applica l'art. 26, ad eccezione del comma  3,
          lettere c) ed e);  il  decreto  di  cui  all'art.  26  puo'
          prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
          ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c),  avuto
          riguardo  alla  complessita'  operativa,   dimensionale   e
          organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
          dell'attivita' svolta. 
              1-ter.Ai   titolari   delle   partecipazioni   indicate
          all'art. 19 in istituti di pagamento si applica l'art.  25,
          ad eccezione del comma 2, lettera b);  il  decreto  di  cui
          all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione  dei  criteri  di
          competenza definiti ai sensi del medesimo  articolo,  comma
          2, lettera b), avuto riguardo alla complessita'  operativa,
          dimensionale e organizzativa degli istituti,  nonche'  alla
          natura specifica dell'attivita' svolta. 
              2.  Agli  istituti  di  pagamento  che  non  esercitino
          attivita' imprenditoriali  diverse  dalla  prestazione  dei
          servizi di pagamento ai sensi dell'art.  114-novies,  comma
          4, si applicano altresi' gli articoli  78,  82,  113-bis  e
          113-ter, ad eccezione del comma 7,  114-quinquies.2,  commi
          6-bis e 6-ter. 
              3.  La  Banca  d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
          attuative ai fini dell'applicazione delle norme di  cui  al
          presente articolo.". 
              - Il testo dell'art. 159 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 159. (Regioni a statuto speciale). In vigore  dal
          27 giugno 2015. -  1.  Le  valutazioni  di  vigilanza  sono
          riservate alla Banca d'Italia. 
              2. Nei casi  in  cui  i  provvedimenti  previsti  dagli
          articoli  14,  31,  36,  56  e  57  sono  attribuiti   alla
          competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini
          di vigilanza, un parere vincolante. 
              3.  Sono  inderogabili  e  prevalgono  sulle  contrarie
          disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e  2
          nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47. 
              4. Le regioni  a  statuto  speciale,  alle  quali  sono
          riconosciuti,  in  base  alle  norme  di   attuazione   dei
          rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla
          direttiva  2013/36/UE,  provvedono  a  emanare   norme   di
          recepimento  della  direttiva  stessa  nel  rispetto  delle
          disposizioni di  principio  non  derogabili  contenute  nei
          commi precedenti. 
              4-bis. Le competenze delle regioni di cui  al  presente
          articolo  sono  esercitate  nei  limiti   derivanti   dalle
          disposizioni del MVU e in armonia con esse.».