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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal:  16-4-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
((b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorità di vigilanza;))
c) banca: l'impresa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB;
d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB;
e) impresa di assicurazione: l' impresa autorizzata all' esercizio dell' attività assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t),
((del CAP))
.
f) imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF;
ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
((
g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;
))
h) società di gestione patrimoniale: le società di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF;
((h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);))
((h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;))
i) impresa di riassicurazione: un' impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc),
((del CAP))
;
l)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53))
;
m) settore finanziario: il settore composto di una o più delle seguenti imprese:
((1) una banca; una società che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una società strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);))

2) un'impresa di assicurazione, un' impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa (settore assicurativo);
((3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);))

4)
((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53))
;
n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3;
o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, più elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
((
q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;
))
r) impresa figlia: un' impresa soggetta al controllo di un' altra impresa
((...))
; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell' impresa madre che è a capo di tali imprese;
s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
((Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;))
((s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;))
t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle società in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone
((, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse))
;
((t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;))
((
u) stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;
))
v) società di partecipazione finanziaria mista: un' impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un' impresa regolamentata con sede principale nell' Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
((
z) autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;
))
aa) autorità competenti rilevanti:
1) le autorità competenti dei Paesi dell' Unione europea preposte all' esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario
((in particolare sulla capogruppo di un settore))
;
2) il coordinatore se diverso dalle autorità di cui al numero 1; 3) le altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell' importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro;
bb) autorità di vigilanza italiane: le autorità di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento;
cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l' adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale
((...))
, di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato
((finanziario))
; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti;
ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un' impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attività, calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali;
ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.