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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal: 16-4-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
           Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la direttiva n.  2002/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del   16   dicembre   2002,   relativa   alla   vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
finanziario e  che  modifica  le  direttive  73/239/CEE,  79/267/CEE,
92/49/CEE,  92/96/CEE,  93/6/CEE  e  93/22/CEE  del  Consiglio  e  le
direttive  98/78/CE  e  2000/12/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 marzo 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  del
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle attivita' produttive, con il Ministro della giustizia e con  il
Ministro degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) testo unico bancario, di seguito denominato  TUB:  il  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
    b) testo unico della  finanza,  di  seguito  denominato  TUF:  il
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni; 
    ((b-bis)  codice  delle   assicurazioni   private,   di   seguito
denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e
successive modificazioni; 
    b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle  lettere  da
a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti
autorita' di vigilanza;)) 
    c) banca: l'impresa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera  b),
del TUB; 
    d) istituto di moneta elettronica, di  seguito  denominato  IMEL:
l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB; 
    e)  impresa  di  assicurazione:  l'  impresa   autorizzata   all'
esercizio dell' attivita'  assicurativa  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettera t), ((del CAP)). 
    f) imprese di investimento: le imprese  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera h), del TUF; 
    ff-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
      1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
      2)  "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e  delle
pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n.
1094/2010; 
      3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
      4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
      5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito
con regolamento (UE) n. 1092/2010; 
      6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri:  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010. 
    ((g)   impresa   regolamentata:   una   banca,   un'impresa    di
assicurazione,   un'impresa   di   riassicurazione,   un'impresa   di
investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un  gestore  di
FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;)) 
    h) societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF; 
    ((h-bis)  gestore  di  fondi  di  investimento  alternativi:   la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato
dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione  di
uno o piu' FIA (gestore di FIA UE o  GEFIA  UE)  ovvero  la  societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con  sede  legale  in
uno Stato  non  appartenente  all'UE,  che  esercita  l'attivita'  di
gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);)) 
    ((h-ter) FIA: gli organismi collettivi del  risparmio  rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;)) 
    i)  impresa  di  riassicurazione:  un'  impresa,  come   definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), ((del CAP)); 
    l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53)); 
    m) settore finanziario: il settore composto di una o  piu'  delle
seguenti imprese: 
    ((1) una banca; una societa' che esercita,  in  via  esclusiva  o
prevalente l'attivita' di  assunzione  di  partecipazioni  aventi  le
caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o piu' delle
attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2)
a 12), TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero
15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto
di pagamento; una societa' strumentale di cui all'articolo 59,  comma
1, lettera c), TUB (settore bancario);)) 
      2) un'impresa di assicurazione, un' impresa di  riassicurazione
o una societa' di partecipazione assicurativa (settore assicurativo); 
      ((3) un'impresa di investimento ai sensi  dell'articolo  4,  n.
2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);)) 
      4) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53)); 
    n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le
condizioni di cui all'articolo 3; 
    o)  settore  finanziario  di  maggiori  dimensioni:  il   settore
finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il  valore
medio di cui all'articolo 3, comma 3, piu' elevato; ai fini  di  tale
valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento
sono considerati congiuntamente; 
    p)  settore  finanziario  di  minori   dimensioni:   il   settore
finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il  valore
medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini  di  tale
valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento
sono considerati congiuntamente; 
    ((q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;)) 
    r) impresa figlia: un' impresa soggetta al controllo di un' altra
impresa ((...)); tutte le  imprese  figlie  di  imprese  figlie  sono
parimenti considerate imprese figlie dell' impresa  madre  che  e'  a
capo di tali imprese; 
    s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel
capitale di altre imprese, i quali,  realizzando  una  situazione  di
legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del
partecipante. Si ha comunque partecipazione quando  un  soggetto  e',
direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno  il
20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; ((Sono
comprese le partecipazioni  possedute  per  il  tramite  di  societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;)) 
    ((s-bis) partecipazione qualificata:  la  partecipazione  di  cui
all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del
CAP;)) 
    t) gruppo: un insieme di imprese composto  dalla  impresa  madre,
dalle imprese figlie e dalle societa' in cui  l'impresa  madre  o  le
imprese figlie detengono una partecipazione,  nonche'  dalle  imprese
soggette a  direzione  unitaria  in  virtu'  di  accordi  o  clausole
statutarie  e  da  quelle  in  cui  gli  organi  di  amministrazione,
direzione e controllo sono costituiti  in  maggioranza  dalle  stesse
persone ((, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse)); 
    ((t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del  TUB,
all'articolo 72 del CAP;)) 
    ((u) stretti legami: i legami tra due o piu'  persone  fisiche  o
giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di  controllo
o una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o  giuridiche
siano legate in modo duraturo a una stessa persona da  un  legame  di
controllo;)) 
    v) societa' di  partecipazione  finanziaria  mista:  un'  impresa
madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme  con  le  sue
imprese figlie, di cui almeno una sia un' impresa  regolamentata  con
sede principale nell' Unione europea, e con altre imprese costituisca
un conglomerato finanziario; 
    ((z) autorita'  competenti:  le  autorita'  nazionali  dei  Paesi
dell'Unione europea preposte, in forza di legge o  regolamento,  all'
esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese  di
assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle
societa'  di  gestione  patrimoniale   o   sui   gestori   di   fondi
d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa  che  di
gruppo;)) 
    aa) autorita' competenti rilevanti: 
      1) le autorita'  competenti  dei  Paesi  dell'  Unione  europea
preposte all' esercizio  della  vigilanza  settoriale  a  livello  di
gruppo  su  qualsiasi  impresa  regolamentata  appartenente   ad   un
conglomerato finanziario ((in  particolare  sulla  capogruppo  di  un
settore)); 
      2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al  numero
1;  3)  le  altre  autorita'  competenti  interessate,  se   ritenuto
necessario dalle autorita' di cui ai numeri  1  e  2;  queste  ultime
tengono conto, in particolare, della quota di mercato  delle  imprese
regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari,  specie  se
essa supera il 5  per  cento,  e  dell'  importanza  all'interno  del
conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in  un
altro Stato membro; 
    bb) autorita' di vigilanza italiane: le  autorita'  di  vigilanza
italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei  servizi
di investimento; 
    cc)  operazioni  intragruppo:  tutte  le  operazioni  in  cui  l'
adempimento di  un'obbligazione,  contrattuale  o  di  altra  natura,
dietro  pagamento  o  a  titolo  gratuito,  a  favore  delle  imprese
regolamentate appartenenti ad un  conglomerato  finanziario  dipende,
direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o
da  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  legata   alle   imprese
appartenenti a quel gruppo da stretti legami; 
    dd) concentrazione  dei  rischi:  tutte  le  esposizioni  con  un
rischio  di  perdita  potenziale  ((...)),   di   portata   tale   da
compromettere la solvibilita' o  la  posizione  finanziaria  generale
delle   imprese   regolamentate    appartenenti    al    conglomerato
((finanziario)); tali esposizioni possono essere dovute a rischio  di
credito/controparte, rischio di investimento,  rischio  assicurativo,
rischio di  mercato,  altri  rischi  oppure  ad  una  combinazione  o
interazione dei rischi precedenti; 
    ee)   requisiti   di   adeguatezza   patrimoniale    complessivi:
l'ammontare minimo dei fondi propri di un'  impresa  regolamentata  a
fronte dei rischi complessivi della propria attivita', calcolato  per
le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali; 
    ff)  vigilanza  supplementare  a  livello  di  conglomerato:   la
vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da  ogni  ordinamento
nazionale di settore, che si effettua considerando  unitariamente  il
conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.