DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2020)
Testo in vigore dal: 13-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  ((1. Il  presente  decreto  si  applica  ai  servizi  di  pagamento
prestati nel territorio della Repubblica.)) 
  2. Il presente decreto non si applica nel caso di: 
  a) operazioni di pagamento effettuate  esclusivamente  in  contante
direttamente   dal   pagatore   al   beneficiario,    senza    alcuna
intermediazione; 
  ((b)  operazioni  di  pagamento  dal   pagatore   al   beneficiario
effettuate tramite un agente commerciale autorizzato  in  base  a  un
accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni  o
servizi a condizione che agisca per conto del  solo  pagatore  o  del
solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso  non  entri  mai  in
possesso dei fondi dei clienti;)) 
  c) trasporto materiale, a  titolo  professionale,  di  banconote  e
monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna; 
  d) operazioni di  pagamento  consistenti  nella  raccolta  e  nella
consegna di contante, a  titolo  non  professionale,  nel  quadro  di
un'attivita' senza scopo di lucro o a fmi di beneficenza; 
  ((e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante  al  pagatore
nel  contesto  di  un'operazione  di  pagamento,  a  seguito  di  una
richiesta    esplicita    dell'utente    immediatamente    precedente
l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata  all'acquisto  di
beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca
d'Italia;)) 
  f)  operazioni  di  cambio  di  valuta  contante  contro   contante
nell'ambito delle quali i fondi non sono  detenuti  su  un  conto  di
pagamento; 
  g) operazioni di pagamento basate  su  uno  dei  seguenti  tipi  di
documenti cartacei, con i  quali  viene  ordinato  al  prestatore  di
servizi  di  pagamento  di  mettere  dei  fondi  a  disposizione  del
beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's  cheque,
vaglia postali; 
  h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un sistema  di
pagamento o di un sistema di regolamento dei  titoli  tra  agenti  di
regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche
centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di  servizi  di
pagamento, ((fatta salva l'applicazione dell'))articolo 30; 
  i) operazioni  di  pagamento  collegate  all'amministrazione  degli
strumenti finanziari,  compresi  i  dividendi,  le  entrate  o  altre
distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle
persone di cui alla lettera h), ovvero da  imprese  di  investimento,
enti creditizi, organismi di investimento collettivo  o  societa'  di
gestione patrimoniale che prestano servizi di  investimento  ed  ogni
altra  entita'  autorizzata  ad  avere  la  custodia   di   strumenti
finanziari; 
  l)  servizi  forniti  dai  prestatori  di  servizi   tecnici,   che
supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare
in possesso dei fondi da trasferire,  compresi  l'elaborazione  e  la
registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione  dei  dati
personali, l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura di
reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la  manutenzione
di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento; 
  ((m)  servizi  basati   su   specifici   strumenti   di   pagamento
utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti
condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare
beni o servizi solo nei locali dell'emittente o  all'interno  di  una
rete limitata di  prestatori  di  servizi  vincolati  da  un  accordo
commerciale  con  l'emittente;  2)  strumenti  che   possono   essere
utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto  limitata  di
beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati  da  un'autorita'
pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali,
per l'acquisto di beni o servizi specifici  da  fornitori  aventi  un
accordo commerciale con l'emittente e che hanno  validita'  solamente
in un unico Stato membro;)) 
  ((n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di  reti  o
servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi
di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del
servizio di effettuare operazioni  di  pagamento  addebitandole  alla
relativa fattura o  al  conto  prealimentato  dell'utente  stesso  in
essere  presso  il  medesimo  fornitore  di   reti   o   servizi   di
comunicazione elettronica, a condizione che  il  valore  di  ciascuna
operazione di pagamento non superi euro 50 e  il  valore  complessivo
delle  operazioni  stesse  non  superi  euro  300   mensili   e   che
l'operazione di pagamento: 
    1) sia diretta all'acquisto di contenuti  digitali  e  servizi  a
tecnologia vocale; 
    2) sia effettuata da o tramite  un  dispositivo  elettronico  nel
quadro di un'attivita'  di  beneficenza,  per  effettuare  erogazioni
liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo  4
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in  via
esclusiva o prevalente una o piu' attivita' caritatevoli  tra  quelle
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,
individuate con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di  cui  all'articolo
97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
    3) sia effettuata da o tramite  un  dispositivo  elettronico  per
l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla  prestazione  di
servizi;)) 
  o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi  di
pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto; 
  p) operazioni di pagamento  tra  un'impresa  madre  e  la  relativa
filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna
intermediazione da parte di un prestatore  di  servizi  di  pagamento
diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo; 
  ((q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite
sportelli automatici per conto di uno o piu' emittenti  della  carta,
che non sono parti del contratto quadro con il  cliente  che  preleva
denaro da un conto di pagamento, a condizione  che  detti  prestatori
non  forniscano  altri  servizi  di   pagamento.   E'   fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 32-quater.)) 
  ((3. Il titolo II del presente decreto legislativo, l'articolo  115
e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, si applicano ai servizi di pagamento  nella  valuta  di
uno Stato membro prestati nell'Unione europea,  a  condizione  che  i
prestatori di servizi di pagamento del pagatore  e  del  beneficiario
siano insediati nell'Unione  europea  ovvero  l'unico  prestatore  di
servizi di  pagamento  coinvolto  nell'operazione  di  pagamento  sia
insediato nell'Unione europea.)) 
  ((3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo,  salvo  gli
articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI,
salvo l'articolo 126-quater, del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, si applicano,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
Banca d'Italia in  conformita'  alla  direttiva  (UE)  2015/2366,  ai
servizi di pagamento in una valuta che non e'  quella  di  uno  Stato
membro, a condizione che i prestatori di  servizi  di  pagamento  del
pagatore e  del  beneficiario  siano  insediati  nell'Unione  europea
ovvero  l'unico  prestatore  di  servizi   di   pagamento   coinvolto
nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione  europea,  per
le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate. 
  3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4, gli  articoli
13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli  articoli  25  e  27,  del
presente decreto legislativo e l'articolo 115 e il  capo  II-bis  del
titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalita'  stabilite
dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366, ai
servizi di pagamento in tutte le  valute  laddove  soltanto  uno  dei
prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea,
per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.)) 
  4. Ai fini dell'applicazione del titolo II: 
  a) per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di  moneta
elettronica; 
  b) se l'((utente)) dei servizi di pagamento non e' un  consumatore,
le parti possono convenire che gli articoli 3, comma 1, 5, ((comma 4,
10, commi 1 e 2, 12, 12-bis,)), 13, 14, 17 e 25 non siano in tutto  o
in parte applicati. Le parti possono altresi' concordare  un  periodo
di tempo diverso per effettuare la comunicazione  di  operazioni  non
autorizzate o effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9; 
  c) le microimprese sono equiparate  ai  consumatori;  tuttavia,  le
parti possono convenire che gli articoli 13, 14 e  17,  comma  3  non
siano in tutto o in parte applicati. 
  ((4-bis. La  Banca  d'Italia  definisce  modalita'  e  termini  per
l'invio delle informazioni che i prestatori dei  servizi  di  cui  al
comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in
conformita' all'articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366. 
  4-ter. La  Banca  d'Italia  comunica  all'ABE  i  servizi  ad  essa
notificati ai sensi del comma 4-bis.))