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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2020)
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Testo in vigore dal: 13-1-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  VISTA  la  direttiva  2007/64/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e  abrogazione  della  direttiva
97/5/CE; 
  VISTA la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 32; 
  VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."; 
  VISTO il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed  in  particolare
l'articolo 2; 
  VISTA la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
  SULLA  PROPOSTA  dei  Ministri   per   le   politiche   europee   e
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari   esteri,   della   giustizia,   dello   sviluppo   economico,
dell'interno e per la pubblica amministrazione ed l'innovazione; 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a) "consumatore": la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  e
successive modificazioni; 
  b)  "servizi  di   pagamento":   ((le   attivita'   come   definite
dall'articolo  1,  comma  2,  lettera   h-septies.1),   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;)): 
  1) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  2) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  3) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)): 
  3.1.((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  3.2.((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  3.3.((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)): 
  4.1. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  4.2. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  4.3.((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  5) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  6) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  7) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)). 
  ((b-bis) "servizio di disposizione  di  ordine  di  pagamento":  un
servizio che dispone l'ordine di pagamento su  richiesta  dell'utente
di servizi  di  pagamento  relativamente  a  un  conto  di  pagamento
detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento; 
  b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che
fornisce informazioni relativamente a uno o piu' conti  di  pagamento
detenuti  dall'utente  di  servizi  di  pagamento  presso  un   altro
prestatore di servizi  di  pagamento  o  presso  piu'  prestatori  di
servizi di pagamento;)) 
  c) "operazione di pagamento":  l'attivita',  posta  in  essere  dal
pagatore o dal  beneficiario,  di  versare,  trasferire  o  prelevare
fondi,  indipendentemente  da  eventuali  obblighi  sottostanti   tra
pagatore e beneficiario; 
  ((c-bis) "operazione di pagamento  a  distanza":  un'operazione  di
pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che puo'
essere utilizzato per comunicare a distanza; 
  c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento":  un  servizio
di pagamento fornito da un prestatore di  servizi  di  pagamento  che
stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare  le
operazioni di pagamento e che da' luogo a un trasferimento  di  fondi
al beneficiario; 
  c-quater) "emissione di strumenti di  pagamento":  un  servizio  di
pagamento fornito da  un  prestatore  di  servizi  di  pagamento  che
stipula un  contratto  per  fornire  al  pagatore  uno  strumento  di
pagamento per disporre e trattare/  le  operazioni  di  pagamento  di
quest'ultimo;)) 
  d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione e
di regolamento": un sistema di trasferimento di fondi con  meccanismi
di funzionamento formali e standardizzati  e  regole  comuni  per  il
trattamento, la compensazione e/o il  regolamento  di  operazioni  di
pagamento; 
  e) "pagatore": il soggetto titolare di  un  conto  di  pagamento  a
valere sul quale viene impartito un ordine di  pagamento  ovvero,  in
mancanza di un conto di pagamento,  il  soggetto  che  impartisce  un
ordine di pagamento; 
  f) "beneficiario": il  soggetto  previsto  quale  destinatario  dei
fondi oggetto dell'operazione di pagamento; 
  g)  "prestatore  di  servizi  di  pagamento":  uno   dei   seguenti
organismi: istituti di moneta elettronica  e  istituti  di  pagamento
nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane
s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali  nazionali  se
non  agiscono  in  veste  di  autorita'  monetarie,  altre  autorita'
pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali
se non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
  ((g-bis) "prestatore di servizi di  pagamento  di  radicamento  del
conto": un prestatore di servizi di pagamento che offre e  amministra
un conto di pagamento per un pagatore;)) 
  h) "((utente)) di servizi di pagamento" o "((utente))": il soggetto
che utilizza  un  servizio  di  pagamento  in  veste  di  pagatore  o
beneficiario o di entrambi; 
  i) "contratto  quadro":  il  contratto  che  disciplina  la  futura
esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo'
dettare gli obblighi e le condizioni che le parti  devono  rispettare
per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento; 
  l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore
di servizi di pagamento da  uno  o  piu'  ((utenti))  di  servizi  di
pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento; 
  m)  "fondi":  banconote  e  monete,  moneta  scritturale  e  moneta
elettronica cosi' come definita dall'articolo  1,  comma  2,  lettera
h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  n)  "rimessa  di  denaro":  servizio  di  pagamento   dove,   senza
l'apertura  di  conti  di  pagamento  a  nome  del  pagatore  o   del
beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento  riceve  i  fondi
dal  pagatore  con  l'unico  scopo   di   trasferire   un   ammontare
corrispondente ((, espresso  in  moneta  avente  corso  legale,))  al
beneficiario o a un altro prestatore  di  servizi  di  pagamento  che
agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono  ricevuti
per conto del beneficiario e messi a sua disposizione; 
  o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un  pagatore
o da un beneficiario al proprio prestatore di  servizi  di  pagamento
con  la  quale  viene  chiesta  l'esecuzione  di   un'operazione   di
pagamento; 
  ((o-bis)  "bonifico":  l'accredito  sul  conto  di  pagamento   del
beneficiario tramite  un'operazione  di  pagamento  o  una  serie  di
operazioni di pagamento effettuate a valere sul  conto  di  pagamento
del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi  di  pagamento  di
radicamento del conto  del  pagatore,  sulla  base  di  un'istruzione
impartita da quest'ultimo;)) 
  p) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore  di
servizi di pagamento per il  calcolo  degli  interessi  applicati  ai
fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento; 
  q) (("autenticazione": la procedura che consente al  prestatore  di
servizi di pagamento  di  verificare  l'identita'  di  un  utente  di
servizi di  pagamento  o  la  validita'  dell'uso  di  uno  specifico
strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di  sicurezza
personalizzate fornite dal prestatore;)) 
  (( q-bis) "autenticazione  forte  del  cliente":  un'autenticazione
basata sull'uso di due o piu' elementi, classificati nelle  categorie
della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce),  del  possesso
(qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza  (qualcosa  che
caratterizza  l'utente),  che  sono  indipendenti,   in   quanto   la
violazione di uno non compromette l'affidabilita' degli altri, e  che
e' concepita in modo tale da tutelare la  riservatezza  dei  dati  di
autenticazione; 
  q-ter) "credenziali  di  sicurezza  personalizzate":  funzionalita'
personalizzate fornite a  un  utente  di  servizi  di  pagamento  dal
prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione; 
  q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che  possono
essere  usati  per  commettere  frodi,  incluse  le  credenziali   di
sicurezza personalizzate. Per l'attivita' dei prestatori  di  servizi
di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di
informazione sui conti, il nome del titolare del conto  e  il  numero
del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;)) 
  r) "identificativo unico": la combinazione  di  lettere,  numeri  o
simboli  che  il  prestatore   di   servizi   di   pagamento   indica
all'((utente)) di  servizi  di  pagamento  e  che  l'((utente))  deve
fornire  al  proprio  prestatore  di   servizi   di   pagamento   per
identificare  con  chiarezza  l'altro  ((utente))  del  servizio   di
pagamento  e/o  il  suo  conto  di  pagamento  per  l'esecuzione   di
un'operazione di pagamento; ove non vi sia  un  conto  di  pagamento,
l'identificativo unico identifica solo l'((utente)) del  servizio  di
pagamento; 
  s) "strumento di pagamento": qualsiasi  dispositivo  personalizzato
e/o insieme di procedure concordate tra l'((utente)) e il  prestatore
di servizi di pagamento e di cui l'((utente)) di servizi di pagamento
si avvale per impartire un ordine di pagamento; 
  t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del
contratto per la prestazione di servizi di pagamento,  e'  un'impresa
che  possiede  i  requisiti   previsti   dalla   raccomandazione   n.
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente  alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ovvero  i  requisiti
individuati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
attuativo delle misure adottate dalla Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo ((104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE)); 
  u) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di  servizi
di   pagamento   del   pagatore   o   del   beneficiario    coinvolto
nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a
quanto e' necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa; 
  v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito  del
conto di pagamento di un pagatore in base al quale  un'operazione  di
pagamento e' disposta dal beneficiario  in  conformita'  al  consenso
dato dal pagatore  al  beneficiario,  al  prestatore  di  servizi  di
pagamento del beneficiario o al prestatore di  servizi  di  pagamento
del pagatore medesimo; 
  z) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)); 
  aa) (("tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio  che  e'
utilizzato come base per calcolare un cambio valuta  e  che  e'  reso
disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da  una
fonte accessibile al pubblico;)) 
  ((bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti  e  forniti
in formato digitale il cui uso o consumo e' limitato a un dispositivo
tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso  o  il  consumo  di
beni o servizi fisici. 
  cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea)). 
  ((2.  Al  Titolo  IV-bis  del  presente   decreto   attuativo   del
Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  29  aprile  2015  si  applicano  le  definizioni  contenute  nel
Regolamento stesso.))