DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 126-quater 
 (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti) 
  1. La Banca d'Italia disciplina: 
    a) contenuti e modalita' delle informazioni  e  delle  condizioni
che  il  prestatore  dei  servizi  di  pagamento  fornisce  o   rende
disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al  pagatore  e
al beneficiario. Le informazioni e  le  condizioni  sono  redatte  in
termini di facile comprensione e in  forma  chiara  e  leggibile.  In
particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento e' informato  di
tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento  e  della
loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati
nel caso  di  utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  che  riguardino
operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento  inferiori  a
soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia; 
    b) casi, contenuti e  modalita'  delle  comunicazioni  periodiche
sulle operazioni di  pagamento  ((,  ivi  incluse  le  operazioni  di
pagamento disposte tramite un prestatore di servizi  di  disposizione
di ordine di pagamento)). 
  2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma  1,
lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f)  e  g),
67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)).