DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
Testo in vigore dal: 28-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
 
                   Attivita' di interesse generale 
 
  1. Gli enti  del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
incluse  le  cooperative  sociali,  esercitano  in  via  esclusiva  o
principale  una  o  piu'  attivita'  di  interesse  generale  per  il
perseguimento,  senza  scopo  di   lucro,   di   finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale.  Si  considerano  di  interesse
generale, se svolte in conformita'  alle  norme  particolari  che  ne
disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto: 
    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive
modificazioni; 
    b) interventi e prestazioni sanitarie; 
    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive
modificazioni; 
    d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'
le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; 
    e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al
miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione
accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con   esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio
dei rifiuti  urbani,  speciali  e  pericolosi,  ((alla  tutela  degli
animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi  della  legge  14
agosto 1991, n. 281, nonche' alla  produzione,  all'accumulo  e  alla
condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini  di  autoconsumo,
ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));; 
    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni; 
    g) formazione universitaria e post-universitaria; 
    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
    i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali,
di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del
volontariato e delle  attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al
presente articolo; 
    j) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 5, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e
successive modificazioni; 
    k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso; 
    l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione
della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo,
alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della   poverta'
educativa; 
    m) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi  da  enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento  da  enti  del
Terzo settore; 
    n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni; 
    o)   attivita'   commerciali,   produttive,   di   educazione   e
informazione, di promozione, di  rappresentanza,  di  concessione  in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di
filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto
commerciale  con  un  produttore  operante   in   un'area   economica
svantaggiata, situata, di norma, in un  Paese  in  via  di  sviluppo,
sulla base di un accordo di lunga  durata  finalizzato  a  promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di  un
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e  l'obbligo
del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori  di  condurre  un'esistenza  libera  e  dignitosa,  e   di
rispettare  i  diritti  sindacali,  nonche'  di  impegnarsi  per   il
contrasto del lavoro infantile; 
    p) servizi finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo
2,  comma  4,  del  decreto  legislativo  recante   revisione   della
disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
    q) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  modificazioni,
nonche' ogni altra attivita'  di  carattere  residenziale  temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi
o lavorativi; 
    r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
    s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della  legge  18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
    t)   organizzazione   e   gestione    di    attivita'    sportive
dilettantistiche; 
    u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di
alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a
sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale
a norma del presente articolo; 
    v) promozione della cultura della legalita',  della  pace  tra  i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
    w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e
politici, nonche' dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle
attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo,
promozione delle  pari  opportunita'  e  delle  iniziative  di  aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo  27  della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui
all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    x) cura di procedure di adozione internazionale  ai  sensi  della
legge 4 maggio 1983, n. 184; 
    y) protezione civile ai sensi della legge 24  febbraio  1992,  n.
225, e successive modificazioni; 
    z) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni
confiscati alla criminalita' organizzata. 
  2. Tenuto  conto  delle  finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno
2016, n. 106, nonche' delle finalita' e  dei  principi  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del  presente  Codice,  l'elenco  delle  attivita'  di
interesse generale di cui al  comma  1  puo'  essere  aggiornato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in  sede  di  Conferenza  Unificata,  acquisito   il   parere   delle
Commissioni parlamentari competenti, che si  esprimono  entro  trenta
giorni dalla data  di  trasmissione  del  decreto,  decorsi  i  quali
quest'ultimo puo' essere comunque adottato.