LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-9-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
(Concessione  per  l'installazione  e  l'esercizio  di  impianti   di
            radiodiffusione sonora e televisiva privata) 
  1. La radiodiffusione sonora o televisiva  da  parte  dei  soggetti
diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al  rilascio  di
concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata
anche per l'installazione dei relativi impianti. 
  2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in  ambito
nazionale  di  singole  reti  ovvero  in  ambito  locale  di  singole
emittenti e reti ai sensi dell'articolo  3.  La  concessione  non  e'
trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo  17,  ha
la durata di sei anni ed e'  rinnovabile.  Nell'atto  di  concessione
sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati
a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da  parte
dei suddetti  impianti,  nonche'  gli  altri  elementi  previsti  dal
regolamento di cui all'articolo 36. 
  3. La concessione per  radiodiffusione  sonora  e'  rilasciata  per
radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia
nazionale che locale. 
  4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e'  esercitata
dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. 
  5.  La  radiodiffusione   sonora   a   carattere   comunitario   e'
caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata  da
fondazioni, associazioni riconosciute e non  riconosciute  che  siano
espressione di particolari istanze culturali,  etniche,  politiche  e
religiose,  nonche'  societa'   cooperative   costituite   ai   sensi
dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale
la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere
culturale, etnico,  politico  e  religioso,  e  che  prevedano  nello
statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e  c),  dell'articolo
26 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge  2
aprile 1951, n. 302. La  relativa  concessione  e'  rilasciata  senza
obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai  soggetti
predetti i quali si  obblighino  a  trasmettere  programmi  originali
autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate  per  lameno
il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso  tra
le ore 7 e  le  ore  21.  Non  soo  considerate  programmi  originali
autoprodotti  le  trasmissioni  di  brani  musicali  intervallate  da
messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa
trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'articolo
36.(8) 
  6. Non e' consentita la trasformazione  della  concessione  per  la
radiodiffusione sonora a carattere  comunitario  in  concessione  per
radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 
  7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 
  8. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 
  9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 
  10.  Le  societa'  richiedenti  la  concessione  devono   possedere
all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1  e
2. 
  11. La concessione non puo' essere rilasciata a  societa'  che  non
abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva,
editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo  spettacolo.
12. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche
economici, a societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica  e  ad
aziende ed istituti di credito. 
  13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata  a  coloro
che abbiano riportato condanne  a  pena  detentiva  per  delitti  non
colposi o che siano sottoposti alle misure  di  prevenzione  previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive  modificazioni  e
integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli  199
e seguenti del codice penale. La concessione non puo' essere altresi'
rilasciata a coloro ai quali ne sia stata  revocata  altra,  ottenuta
anche per ambito locale diverso. 
  14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13  nei
confronti delle societa' di capitali, si  ha  riguardo  alle  persone
degli amministratori. Per le  altre  societa'  si  ha  riguardo  alle
persone degli amministratori e dei soci. 
  15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 10,  10-bis,  10-ter,  10-quater  e
10-quinquies della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni, nonche' dell'articolo  24  della  legge  13  settembre
1982, n. 646. 
  16. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 
  17. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 
  18. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 
  19. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 
  20. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 
  21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue: 
  a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata; 
  b) per rinuncia del concessionario; 
  c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o,  nel
caso in cui titolare sia  una  persona  giuridica  quando  questa  si
estingua; 
  d) per dichiarazione di fallimento. 
  22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti  dalla
presente legge comporta la decadenza della concessione. 
  23. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 
    
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che
" Per il periodo di validita' delle concessioni di  cui  all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992,  n.  407,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  di  cembre  1992,  n.  482,  e
successive modificazioni, la  percentuale  di  cui  all'articolo  16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223,  e'  fissata  al  30  per
cento."