DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
((Rapporti con il diritto  dell'Unione  europea  e  integrazione  nel
                     SEVIF, nel MVU e nel MRU)) 
 
  1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro  attribuiti  in
armonia  con  le  disposizioni  dell'Unione  europea,   applicano   i
regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito
alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria. 
  2. Nei casi e nei  modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea,  le  autorita'  creditizie  adempiono   agli   obblighi   di
comunicazione nei  confronti  delle  autorita'  e  dei  comitati  che
compongono il SEVIF ((e il MRU)), della BCE e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. 
  3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,
e' parte del SEVIF e del MVU e  partecipa  alle  attivita'  che  essi
svolgono, tenendo conto della convergenza  degli  strumenti  e  delle
prassi di vigilanza in ambito europeo. 
  3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri  d'intervento  a
esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare
il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013,  delle  relative  norme
tecniche  di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15  del  regolamento
(CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE
direttamente  applicabili   adottati   ai   sensi   di   quest'ultimo
regolamento. 
  4. Nei casi e nei  modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le
autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano  anche  la
ripartizione di compiti e la delega  di  funzioni  nonche'  ricorrere
all'ABE per la risoluzione delle controversie  con  le  autorita'  di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.