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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2014, n. 206

Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (15G00038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2015
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-3-2015
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,  che  individua
criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro
che richiedono prestazioni o  servizi  sociali  o  assistenziali  non
destinati alla generalita' dei soggetti o  comunque  collegati  nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche; 
  Vista  la  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  ed  in  particolare
l'articolo 21, che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e
i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali  per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali,  del  sistema
integrato degli interventi e dei servizi  sociali  e  poter  disporre
tempestivamente   di   dati   ed    informazioni    necessari    alla
programmazione, alla gestione  e  alla  valutazione  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto l'articolo 13  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che, tra l'altro: 
  al comma 1 istituisce presso l'Istituto Nazionale della  Previdenza
Sociale (INPS),  senza  nuovi  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il
«Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione  e  la
gestione dei dati, dei redditi e di altre  informazioni  relativi  ai
soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; 
  al comma 2 stabilisce  che  il  Casellario  costituisce  l'anagrafe
generale delle posizioni assistenziali e delle relative  prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
locali, le organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme
di   previdenza   e   assistenza    obbligatorie    che    forniscono
obbligatoriamente i dati  e  le  informazioni  contenute  nei  propri
archivi e banche dati, per la realizzazione di una  base  conoscitiva
per la migliore gestione  della  rete  dell'assistenza  sociale,  dei
servizi e delle risorse; 
  al comma 3 stabilisce che gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati  trasmettono  obbligatoriamente  in  via  telematica   al
Casellario dell'Assistenza i dati e le informazioni relativi a  tutte
le posizioni risultanti nei propri  archivi  e  banche  dati  secondo
criteri e modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS; 
  al  comma   4   stabilisce   che   le   modalita'   di   attuazione
dell'istituzione del Casellario dell'Assistenza sono disciplinate con
decreto del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, il quale: 
  al primo periodo,  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da emanare, previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti, entro il 31 maggio 2012, siano rivisti  le  modalita'  di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE); 
  al terzo  periodo,  prevede  che  a  far  data  dai  trenta  giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al primo periodo del medesimo articolo 5, comma 1,
sopra citato, siano abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7  maggio
1999, n. 221; 
  al quarto periodo,  stabilisce  che  le  modalita'  con  cui  viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono  disciplinate  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la
costituzione di una banca dati delle prestazioni  sociali  agevolate,
condizionate all'ISEE, attraverso  l'invio  telematico  all'INPS,  da
parte degli enti  erogatori,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
codice  in  materia  di  protezione   dei   dati   personali,   delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse; 
  Visto l'articolo 16  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che: 
  al comma 1 stabilisce, tra l'altro, che al fine di  semplificare  e
razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio,
la programmazione e la gestione delle  politiche  sociali,  gli  enti
erogatori di  interventi  e  servizi  sociali  inviano  unitariamente
all'INPS  le  informazioni  sui  beneficiari  e   sulle   prestazioni
concesse,  raccordando  i  flussi  informativi  relativi  a   diverse
disposizioni in materia di politiche sociali e assistenziali; 
  al comma  2  stabilisce,  tra  l'altro,  che  le  informazioni  sui
beneficiari e  sulle  prestazioni  concesse,  integrate  con  i  dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari  medesimi  e  con
tutti gli altri dati pertinenti  presenti  negli  archivi  dell'INPS,
alimentano  il  Casellario  dell'Assistenza  nonche'  che  tutte   le
informazioni  ivi  presenti  siano  utilizzate  e  scambiate  con  le
amministrazioni competenti  per  fini  di  gestione,  programmazione,
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio e, in particolare, ai fini  dell'alimentazione
del sistema informativo dei servizi sociali; 
  al comma  3  stabilisce,  tra  l'altro,  che  le  informazioni  del
Casellario   anche   sensibili,   trasmesse   dagli   enti   pubblici
responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni  e
di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore  delle  persone
non autosufficienti sono integrate e coordinate dall'INPS con  quelle
raccolte dal  Nuovo  sistema  informativo  sanitario  e  dagli  altri
sistemi informativi dell'INPS; 
  al comma 4 stabilisce che le modalita' di attuazione  del  comma  3
sono disciplinate  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Unificata; 
  Visto il decreto 8 marzo 2013  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, concernente «Definizione delle  modalita'  di  rafforzamento
del sistema dei controlli ISEE», in attuazione del citato articolo  5
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
  Visto l'articolo 5 del decreto 26  giugno  2013  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  concernente  il  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente  la  revisione  delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso in data 23 gennaio 2014, ai sensi  dell'articolo
154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  27
marzo 2014, con il quale e' stata richiesta  una  riorganizzazione  e
rimodulazione dello schema di regolamento ai fini dell'espressione in
via definitiva del parere; 
  Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato,  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5  giugno
2014, le cui osservazioni sono state integralmente recepite; 
  Viste le comunicazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del  Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per gli affari  giuridici  e  legislativi,
con nota n. 29/0003111/L dell'11 luglio 2014, nonche',  in  esito  ai
contatti con il citato Dipartimento, con nota n. 29/0003578/L  del  4
agosto 2014; 
  Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,
Dipartimento   per   gli   affari   giuridici   e   legislativi,   n.
DAGL-0008734-P del 24 settembre 2014, con la  quale  si  comunica  il
nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto si definiscono  le  caratteristiche  del
casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, quale strumento di raccolta delle informazioni
sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine  di
migliorare il monitoraggio, la programmazione  e  la  gestione  delle
politiche sociali. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli
interventi  e  dei  servizi  sociali  e  costituiscono,  secondo   le
modalita' di cui all'articolo 6, parte  della  base  conoscitiva  del
sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi  dell'articolo  21,
comma 1, della legge 8 novembre 2000,  n.  328.  Per  tali  finalita'
confluiscono nel casellario, secondo le modalita' di cui all'articolo
3,  le  informazioni  della  banca  dati  delle  prestazioni  sociali
agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,   concernente   «Definizione   delle   modalita'   di
rafforzamento  del  sistema  dei  controlli  ISEE».   Il   casellario
acquisisce altresi' le informazioni sulle altre prestazioni  sociali,
la cui erogazione non e' condizionata alla verifica della  situazione
economica  dei  beneficiari,  organizzate  in  apposita  banca  dati,
secondo le modalita' di cui all'articolo 4. Il casellario  acquisisce
infine, in caso  di  prestazioni  sociali  che  per  la  loro  natura
richiedono interventi di valutazione e presa in carico da  parte  dei
servizi sociali, le informazioni sulla valutazione  dei  beneficiari,
secondo le modalita' di cui all'articolo 5. 
  2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a) «Casellario»: il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo
13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  b) «Prestazioni sociali»: si intendono  le  prestazioni  di  natura
assistenziale,  ovvero,  ai  sensi  dell'articolo  128  del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma  2,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita' relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento,  o
di  prestazioni  economiche  destinate  a  rimuovere  e  superare  le
situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana  incontra
nel corso della sua vita,  escluse  soltanto  quelle  assicurate  dal
sistema  previdenziale  e  da  quello   sanitario,   nonche'   quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia; 
  c)  «Prestazioni  sociali  agevolate»:  prestazioni   sociali   non
destinate alla generalita' dei soggetti,  ma  limitate  a  coloro  in
possesso  di  particolari  requisiti  di  natura  economica,   ovvero
prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali  requisiti,  ma
comunque collegate nella misura o nel costo a determinate  situazioni
economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle  prestazioni
e dei servizi assicurati a tutti dalla  Costituzione  e  dalle  altre
disposizioni vigenti; 
  d) «Prestazioni di natura previdenziale  rilevanti  per  il  SISS»:
prestazioni di natura previdenziale o comunque rivolte esclusivamente
ai lavoratori, che per natura, categorie dei beneficiari e  obiettivi
perseguiti assumono rilievo per le finalita' del sistema  informativo
dei servizi sociali; 
  e) «Agevolazioni tributarie rilevanti per  il  SISS»:  agevolazioni
tributarie che per natura,  categorie  dei  beneficiari  e  obiettivi
perseguiti sono assimilabili alle prestazioni sociali, per quanto non
erogate in forma diretta mediante trasferimenti monetari; 
  f)  «Posizione   assistenziale»:   si   intende   l'insieme   delle
informazioni relative alle prestazioni sociali e prestazioni  sociali
agevolate poste in essere su un  dato  beneficiario  corredate  dalle
informazioni sul beneficiario stesso; 
  g) «Ente erogatore»:  ente  che  nella  sua  qualita'  di  titolare
dell'erogazione  di  prestazioni   sociali   effettua   altresi'   la
rilevazione delle informazioni  per  il  Casellario  individuate  dal
presente decreto; 
  h)  «Servizio  sociale  professionale»:  complessivo   insieme   di
interventi attivati per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di
situazioni di bisogno e  la  promozione  di  nuove  risorse  sociali.
Comprende,  tra  l'altro,   le   funzioni   di   presa   in   carico,
progettazione,   valutazione   multidimensionale,   inserimento    in
strutture residenziali e centri diurni; 
  i) «Presa in carico»:  funzione  esercitata  dal  servizio  sociale
professionale in favore di una persona o di un  nucleo  familiare  in
risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati
di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di  prestazioni
sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre  risorse
e servizi pubblici e privati del territorio; 
  l)  «SISS»:  sistema  informativo  dei  servizi  sociali,  di   cui
all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  m) «SINBA»: sistema informativo sulla  cura  e  la  protezione  dei
bambini e delle loro famiglie; 
  n) «SINA»: sistema informativo degli interventi per le persone  non
autosufficienti; 
  o) «SIP»: sistema informativo su interventi  e  servizi  sociali  a
contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale; 
  p) «ISEE»: indicatore della situazione  economica  equivalente,  di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
  q)  «ISR»:  indicatore  della   situazione   reddituale,   di   cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
  r)  «ISP»:  indicatore  della  situazione  patrimoniale,   di   cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note al titolo: 
 
              - Si riporta l'art.  13  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              «Art.  13  (Casellario  dell'assistenza).   -   1.   E'
          istituito  presso  l'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
          Sociale, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la  raccolta,
          la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi  e  di
          altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo  alle
          prestazioni di natura assistenziale. 
              2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale  delle
          posizioni  assistenziali  e  delle  relative   prestazioni,
          condivisa  tra  tutte  le  amministrazioni  centrali  dello
          Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit  e  gli
          organismi gestori  di  forme  di  previdenza  e  assistenza
          obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati  e  le
          informazioni contenute nei propri archivi  e  banche  dati,
          per  la  realizzazione  di  una  base  conoscitiva  per  la
          migliore gestione della rete dell'assistenza  sociale,  dei
          servizi e delle risorse. La  formazione  e  l'utilizzo  dei
          dati  e  delle  informazioni  del  Casellario  avviene  nel
          rispetto  della  normativa  sulla   protezione   dei   dati
          personali. 
              3.  Gli  enti,  le   amministrazioni   e   i   soggetti
          interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
          al Casellario di cui al comma 1, i dati e  le  informazioni
          relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
          e banche dati secondo criteri e modalita'  di  trasmissione
          stabilite dall'INPS. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
          modalita' di attuazione del presente articolo. 
              5. L'INPS e le  amministrazioni  pubbliche  interessate
          provvedono all'attuazione di quanto previsto  dal  presente
          articolo con le risorse  umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione vigente. 
              6. All'art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
          207 convertito dalla legge 27 febbraio  2009,  n.  14  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 8 sono soppresse le parole: "il  1°  luglio
          di ciascun anno ed ha  valore  per  la  corresponsione  del
          relativo  trattamento   fino   al   30   giugno   dell'anno
          successivo"; 
              b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per  le
          prestazioni  collegate  al  reddito  rilevano   i   redditi
          conseguiti nello stesso anno per prestazioni per  le  quali
          sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario  centrale
          dei pensionati di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1388,   e   successive
          modificazioni e integrazioni."; 
              c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10-bis.  Ai
          fini  della  razionalizzazione  degli  adempimenti  di  cui
          all'art. 13  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  i
          titolari di prestazioni collegate al  reddito,  di  cui  al
          precedente  comma  8,  che  non  comunicano   integralmente
          all'Amministrazione finanziaria  la  situazione  reddituale
          incidente sulle prestazioni in godimento,  sono  tenuti  ad
          effettuare la comunicazione dei dati reddituali  agli  Enti
          previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di
          mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
          dagli  Enti  stessi,  si  procede  alla  sospensione  delle
          prestazioni  collegate  al  reddito  nel  corso   dell'anno
          successivo a quello in cui  la  dichiarazione  dei  redditi
          avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60  giorni  dalla
          sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
          procede alla revoca in  via  definitiva  delle  prestazioni
          collegate al reddito  e  al  recupero  di  tutte  le  somme
          erogate a  tale  titolo  nel  corso  dell'anno  in  cui  la
          dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere  resa.  Nel
          caso in cui la comunicazione  dei  redditi  sia  presentata
          entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti  procedono
          al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
          alla  comunicazione,  previo  accertamento   del   relativo
          diritto anche per l'anno in corso.".». 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1998,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59,  comma
          51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90. 
              - Si riporta l'art. 21 della legge 8 novembre 2000,  n.
          328  (Legge  quadro  per  la  realizzazione   del   sistema
          integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art. 21 (Sistema informativo dei servizi  sociali).  -
          1.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province   e   i   comuni
          istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
          assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
          sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e
          poter disporre  tempestivamente  di  dati  ed  informazioni
          necessari  alla  programmazione,  alla  gestione   e   alla
          valutazione delle politiche sociali, per  la  promozione  e
          l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
          le strutture sanitarie, formative,  con  le  politiche  del
          lavoro e dell'occupazione. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e' nominata,  con  decreto  del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  una  commissione
          tecnica, composta da sei esperti di  comprovata  esperienza
          nel settore sociale ed in campo  informativo,  di  cui  due
          designati dal Ministro stesso,  due  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, due dalla  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
          proposte  in  ordine  ai  contenuti,  al  modello  ed  agli
          strumenti attraverso i quali  dare  attuazione  ai  diversi
          livelli  operativi  del  sistema  informativo  dei  servizi
          sociali. La commissione e' presieduta da uno degli  esperti
          designati dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale.  I
          componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
          oneri derivanti dall'applicazione del presente  comma,  nel
          limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
          Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio  decreto,  su  proposta   del   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, sentite la  Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e  l'Autorita'  per  l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, definisce le modalita' e individua,  anche
          nell'ambito  dei   sistemi   informativi   esistenti,   gli
          strumenti necessari per il  coordinamento  tecnico  con  le
          regioni e gli  enti  locali  ai  fini  dell'attuazione  del
          sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
          le specifiche tecniche della rete unitaria delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15
          marzo  1997,  n.  59,  tenuto  conto  di  quanto   disposto
          dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997,
          in materia di  scambio  di  dati  ed  informazioni  tra  le
          amministrazioni  centrali,  regionali  e   delle   province
          autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province  e
          i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
          necessari ed appropriati per l'attivazione  e  la  gestione
          del sistema  informativo  dei  servizi  sociali  a  livello
          locale. 
              4. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente
          articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
          sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli  articoli  18  e
          19, sono definite le risorse destinate  alla  realizzazione
          del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
          di spesa stabiliti in tali piani.». 
              - Il testo del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196 (Codice in materia di protezione dei  dati  personali),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio  2003,  n.
          174. 
              - Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge n.
          78 del 2010 si vedano le note al titolo. 
              - Si riporta l'art. 5, comma  1,  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 2014: 
              «Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la  concessione  di
          agevolazioni  fiscali   e   benefici   assistenziali,   con
          destinazione  dei  relativi   risparmi   a   favore   delle
          famiglie). - 1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare,  previo  parere
          delle Commissioni  parlamentari  competenti,  entro  il  31
          maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione  e
          i campi di applicazione  dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente  (ISEE)  al  fine  di:  adottare  una
          definizione  di  reddito   disponibile   che   includa   la
          percezione  di  somme,  anche  se  esenti  da   imposizione
          fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio  e  di
          reddito dei diversi componenti della famiglia  nonche'  dei
          pesi  dei  carichi  familiari,  in  particolare  dei  figli
          successivi al secondo  e  di  persone  disabili  a  carico;
          migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
          valorizzando in misura maggiore la componente  patrimoniale
          sita sia in Italia sia  all'estero,  al  netto  del  debito
          residuo per l'acquisto della stessa e  tenuto  conto  delle
          imposte   relative;   permettere    una    differenziazione
          dell'indicatore per le diverse  tipologie  di  prestazioni.
          Con il medesimo decreto sono  individuate  le  agevolazioni
          fiscali e  tariffarie  nonche'  le  provvidenze  di  natura
          assistenziale che, a decorrere dal  1°  gennaio  2013,  non
          possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
          un ISEE superiore alla soglia individuata  con  il  decreto
          stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
          delle disposizioni di approvazione  del  nuovo  modello  di
          dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
          necessarie per la determinazione dell'ISEE,  attuative  del
          decreto di cui al  periodo  precedente,  sono  abrogati  il
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  7  maggio  1999,  n.
          221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  sono  definite  le  modalita'   con   cui   viene
          rafforzato  il  sistema  dei  controlli  dell'ISEE,   anche
          attraverso la condivisione degli archivi  cui  accedono  la
          pubblica amministrazione e gli enti pubblici  e  prevedendo
          la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
          agevolate,  condizionate   all'ISEE,   attraverso   l'invio
          telematico all'INPS, da parte  degli  enti  erogatori,  nel
          rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni  sui
          beneficiari e sulle prestazioni  concesse.  Dall'attuazione
          del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  a  favore   del
          bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
          di assistenza sono versati all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnati  al  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  per  l'attuazione  di  politiche
          sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  a
          determinare    le    modalita'    attuative     di     tale
          riassegnazione.». 
              - Si riporta l'art. 16, del  decreto-legge  9  febbraio
          2012 n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazione e di sviluppo): 
              «Art. 16 (Misure  per  la  semplificazione  dei  flussi
          informativi in materia di interventi e servizi sociali, del
          controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate,
          per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di
          contenzioso previdenziale). - 1. Al fine di semplificare  e
          razionalizzare lo scambio di dati  volto  a  migliorare  il
          monitoraggio,  la  programmazione  e  la   gestione   delle
          politiche sociali,  gli  enti  erogatori  di  interventi  e
          servizi  sociali  inviano  all'INPS  le  informazioni   sui
          beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse,
          raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21,  della
          legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13  e  38  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          all'art. 5, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Lo scambio di dati  avviene  telematicamente,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel
          rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  secondo  modalita'
          definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali. 
              2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con  i
          dati relativi alle condizioni economiche  dei  beneficiari,
          nonche'  con  gli  altri  dati  pertinenti  presenti  negli
          archivi     dell'INPS,     alimentano     il     Casellario
          dell'assistenza, di cui all'art. 13, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. Le  informazioni  di  cui  al
          periodo  precedente,  unitamente  alle  altre  informazioni
          sulle prestazioni assistenziali  presenti  nel  Casellario,
          sono   utilizzate   e   scambiate,   nel   rispetto   delle
          disposizioni del codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196,  con  le  amministrazioni  competenti  per   fini   di
          gestione, programmazione, monitoraggio della spesa  sociale
          e  valutazione  dell'efficienza  e   dell'efficacia   degli
          interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca
          e di studio. In particolare, le informazioni raccolte  sono
          trasmesse in forma individuale, ma  anonima,  al  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   nonche',   con
          riferimento al proprio ambito territoriale di azione,  alle
          regioni e province autonome, ai comuni e  agli  altri  enti
          pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e
          di   servizi   sociali   e    socio-sanitari,    ai    fini
          dell'alimentazione  del  Sistema  informativo  dei  servizi
          sociali, di cui all'art. 21, della legge 8  novembre  2000,
          n. 328. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
          presenta,  entro  il  28  febbraio  di  ogni   anno,   alla
          Commissione parlamentare di controllo sull'attivita'  degli
          enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di   previdenza   e
          assistenza sociale, di cui all'art. 56 della legge 9  marzo
          1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del
          Casellario dell'assistenza nonche'  sulla  fruibilita'  dei
          dati da parte di tutte le istituzioni  pubbliche  ai  sensi
          del presente comma. Dall'attuazione del presente comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche'
          al fine di poter disporre di  una  base  unitaria  di  dati
          funzionale ad analisi e studi mirati  alla  elaborazione  e
          programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie  e
          di rendere piu' efficiente ed efficace la relativa spesa  e
          la presa in carico della persona  non  autosufficiente,  le
          informazioni di cui al comma 2, anche sensibili,  trasmesse
          dagli enti pubblici responsabili  dell'erogazione  e  della
          programmazione  di  prestazioni  e  di  servizi  sociali  e
          socio-sanitari  attivati  a  favore   delle   persone   non
          autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica,  integrate  e  coordinate  dall'INPS  con
          quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo  sanitario  e
          dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le  informazioni
          raccolte  ai  sensi  del  presente  comma  sono   trasmesse
          dall'INPS in forma individuale, ma  anonima,  al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e al  Ministero  della
          salute,  nonche',  con  riferimento   al   proprio   ambito
          territoriale di azione, alle regioni e  province  autonome,
          ai comuni e agli altri  enti  pubblici  responsabili  della
          programmazione  di  prestazioni  e  di  servizi  sociali  e
          socio-sanitari. L'INPS rende  note  le  informazioni  cosi'
          raccolte all'interno  del  bilancio  sociale  annuale,  nel
          quale  devono  essere  distinte  le  entrate  e  le  uscite
          attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza.
          Al fine di  una  migliore  programmazione  delle  politiche
          sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il  31
          marzo  di  ogni  anno,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali presenta alle Camere una relazione  sulle
          politiche  sociali  e  assistenziali,   riferita   all'anno
          precedente. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, sono disciplinate le modalita'  di  attuazione  del
          comma 3 del presente articolo. 
              5. All'art. 38, comma 3, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.   122,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al secondo periodo la parola  "INPS"  e'  sostituita
          dalle seguenti: "ente erogatore"; 
              b) il terzo periodo e' soppresso; 
              c) al quarto periodo, le  parole  "discordanza  tra  il
          reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato  nella
          dichiarazione  sostitutiva  unica"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "discordanza tra il reddito  dichiarato  ai  fini
          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella
          dichiarazione sostitutiva unica"; 
              d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso
          di discordanza rilevata, l'INPS comunica  gli  esiti  delle
          verifiche all'ente che ha erogato la  prestazione,  nonche'
          il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base  degli  elementi
          acquisiti  dall'Agenzia  delle  Entrate.  L'ente  erogatore
          accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della   verifica
          effettuata, il beneficiario non  avrebbe  potuto  fruire  o
          avrebbe fruito in misura inferiore della  prestazione.  Nei
          casi diversi dall'accertamento del maggior reddito  in  via
          definitiva, per il  quale  la  sanzione  e'  immediatamente
          irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
          a chiarire i motivi della rilevata  discordanza,  ai  sensi
          della normativa vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da
          parte dell'interessato o in caso  di  mancato  accoglimento
          delle  stesse,  la   sanzione   e'   irrogata   in   misura
          proporzionale   al   vantaggio   economico    indebitamente
          conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.". 
              6. All'art. 7, comma 2, lettera h),  del  decreto-legge
          13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 2011, n.  106,  dopo  le  parole:  "in  via
          telematica," sono inserite le seguenti: "nel  rispetto  dei
          principi di cui agli articoli 20, commi 2 e  4,  e  22  del
          decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,"  e,  alla
          medesima lettera, dopo le parole: "informazioni  personali"
          sono inserite le seguenti: ", anche sensibili". 
              6-bis. All'art. 20,  comma  12,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  dopo  la  parola:  "relative"
          sono   inserite   le    seguenti:    "alle    cancellazioni
          dall'anagrafe    della    popolazione     residente     per
          irreperibilita',". 
              7.  Al  fine   di   favorire   la   modernizzazione   e
          l'efficienza degli  strumenti  di  pagamento,  riducendo  i
          costi finanziari e amministrativi derivanti dalla  gestione
          del denaro contante e degli assegni,  a  decorrere  dal  1°
          maggio 2012 per  i  pagamenti  effettuati  presso  le  sedi
          dell'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   si
          utilizzano   esclusivamente    strumenti    di    pagamento
          elettronici bancari o postali, ivi  comprese  le  carte  di
          pagamento prepagate e  le  carte  di  cui  all'art.  4  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 13 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,
          dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sono individuate le fattispecie e i termini entro i  quali,
          su proposta del Presidente dell'INPS motivata da  obiettive
          ragioni  di  carattere  organizzativo  e  funzionale  anche
          relative alla tempistica di acquisizione  delle  necessarie
          informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria,  il
          termine del recupero di cui al comma  2  e'  prorogato,  in
          ogni caso, non oltre il secondo anno  successivo  a  quello
          della verifica."; 
              b) all'art. 16, comma 6, dopo  il  terzo  periodo  sono
          inseriti i seguenti: "Le domande, gli  atti  e  ogni  altra
          documentazione da allegare ai sensi e per gli  effetti  del
          presente comma sono inviate  all'Ente  mediante  l'utilizzo
          dei sistemi di cui all'art. 38, comma 5, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le  medesime  modalita'
          l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei  procedimenti  nei
          confronti  dei  richiedenti   ovvero   degli   intermediari
          abilitati   alla    trasmissione    della    documentazione
          lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e
          di assistenza sociale. Agli effetti di tutto  quanto  sopra
          previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato  art.  38,
          l'obbligo della conservazione  di  documenti  in  originale
          resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
          previdenziale o assistenziale.". 
              9.  All'art.  10,   comma   6,   terzo   periodo,   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  le
          parole: "limitatamente al giudizio  di  primo  grado"  sono
          sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio  di
          cassazione". 
              10. Dall'attuazione del comma  9  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Il testo del decreto 8 marzo 2013  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'Economia e delle Finanze  (Definizione  delle
          modalita'  di  rafforzamento  del  sistema  dei   controlli
          dell'ISEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
          2013, n. 149. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5,  del  decreto  26
          giugno 2013 del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle
          Finanze (Riparto  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
          sociali - Anno 2013): 
              «Art.  5.  -   Anche   al   fine   di   migliorare   la
          programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione  degli
          interventi, ai sensi dell'art. 4, le Regioni e le  Province
          autonome concorrono, nel rispetto dei  sistemi  informativi
          regionali, alla realizzazione del Sistema  informativo  dei
          servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre
          2000,  n.  328,  a  partire   dai   moduli   in   fase   di
          sperimentazione del sistema  informativo  degli  interventi
          per le persone  non  autosufficienti  (SINA),  del  sistema
          informativo sulla cura e la protezione dei bambini e  delle
          loro  famiglie  (SINBA)  e  del  sistema   informativo   su
          interventi e servizi sociali a contrasto della  poverta'  e
          dell'esclusione sociale (SIP),  ferma  restando  l'adozione
          dei provvedimenti necessari allo scambio  di  dati  di  cui
          all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
          5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  aprile
          2012, n. 35.». 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 5 dicembre 2013, n. 159  (Regolamento  concernente
          la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 settembre 2013, n. 212. 
              - Si riporta l'art. 154, comma 4,  del  citato  decreto
          legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art. 154 (Compiti). - (Omissis). 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 13 del  citato  decreto-legge  n.  78  del
          2010, si vedano le note alle premesse. 
              - Per l'art. 21, comma 1, della citata legge n. 328 del
          2000, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il citato decreto 8 marzo 2013, si vedano le note
          alle premesse. 
              Si riporta l'art. 128 del decreto legislativo 31  marzo
          1998,  n.  112  (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59): 
              «Art. 128 (Oggetto e definizioni).  -  1.  Il  presente
          capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
          relativi alla materia dei "servizi sociali". 
              2. Ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo,  per
          "servizi sociali" si intendono tutte le attivita'  relative
          alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti  ed
          a  pagamento,  o  di  prestazioni  economiche  destinate  a
          rimuovere  e  superare  le  situazioni  di  bisogno  e   di
          difficolta' che la persona umana incontra nel  corso  della
          sua vita, escluse soltanto quelle  assicurate  dal  sistema
          previdenziale  e  da  quello  sanitario,   nonche'   quelle
          assicurate in sede di amministrazione della giustizia.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, della citata legge,  n.
          328 del 2000: 
              «Art. 1 (Principi generali e finalita'). - 2. Ai  sensi
          della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si
          intendono tutte le attivita'  previste  dall'art.  128  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». 
              - Per l'art. 21 della citata legge n. 328 del 2000,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  109
          del 1998, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo del citato decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, n. 159 del 2013 si vedano  le  note
          alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli  3  e  4  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242
          (Regolamento   concernente   modifiche   al   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri  7  maggio  1999,  n.
          221,  in  materia  di  criteri  unificati  di   valutazione
          economica dei soggetti che richiedono  prestazioni  sociali
          agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi
          particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2,  comma
          3, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  109,  come
          modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130): 
              «Art. 3 (Indicatore della situazione reddituale). -  1.
          La rubrica dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituita
          dalla seguente: "Indicatore della situazione reddituale". 
              2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
          221, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Per
          ultima dichiarazione o ultima certificazione  si  intendono
          la dichiarazione presentata o la certificazione  consegnata
          nell'anno in cui si presenta la  dichiarazione  sostitutiva
          unica, relative ai redditi  dell'anno  precedente.  Se,  al
          momento in cui  deve  essere  presentata  la  dichiarazione
          sostitutiva  unica,   non   puo'   essere   presentata   la
          dichiarazione dei redditi o non e' possibile  acquisire  la
          certificazione, relative ai redditi  dell'anno  precedente,
          deve  farsi  riferimento  alla  dichiarazione  dei  redditi
          presentata  o  alla  certificazione  consegnata   nell'anno
          precedente. E' consentito dichiarare l'assenza  di  reddito
          di un soggetto appartenente  al  nucleo  familiare,  quando
          questi  nell'anno  solare  precedente  alla   dichiarazione
          sostitutiva unica non ha percepito alcun  reddito;  in  tal
          caso sono effettuati specifici  controlli  dall'I.N.P.S.  e
          dagli enti erogatori, ai sensi del decreto  legislativo  n.
          109  del  1998,  e  successive  modificazioni,   volti   ad
          accertare  l'eventuale   successiva   presentazione   della
          dichiarazione  dei   redditi   o   il   ricevimento   della
          certificazione sostitutiva;". 
              3. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 3 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
          221, dopo le parole: "a tale ultima data" sono aggiunte  le
          seguenti:  ",  ivi  comprese  le  polizze  a  premio  unico
          anticipato per tutta la durata del contratto, per le  quali
          va assunto l'importo del premio versato". 
              4.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  7  maggio  1999,  n.
          221, e' inserito il seguente: 
              "1-bis. Qualora il  nucleo  risieda  in  abitazione  in
          locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali  si
          detrae il valore del canone  di  locazione  annuo,  fino  a
          concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In
          tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli  estremi
          del contratto di locazione  registrato  e  l'ammontare  del
          canone. Ai  fini  dell'applicazione  della  detrazione  del
          presente comma: 
              a) l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella
          quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per  la
          quale il contratto di locazione e' registrato  in  capo  ad
          almeno uno dei componenti; 
              b)   se   i   componenti   del   nucleo,   in    virtu'
          dell'applicazione  dei  criteri  di  cui  all'art.   1-bis,
          risultano risiedere in piu'  abitazioni  per  le  quali  il
          contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno  dei
          componenti  stessi,  la  detrazione  si  applica,  tra   le
          suddette, all'abitazione individuata dal richiedente  nella
          dichiarazione  sostitutiva  unica;  se  il   contratto   di
          locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti
          del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.". 
              5. Il comma 5 dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri  7  maggio  1999,  n.  221,  e'
          soppresso.». 
              «Art. 4 (Indicatore della situazione  patrimoniale).  -
          1. L'art. 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dal seguente:
          "Art. 4 (Indicatore della situazione  patrimoniale).  -  1.
          L'indicatore della situazione patrimoniale  e'  determinato
          sommando, per ciascun componente  del  nucleo  familiare  i
          seguenti valori patrimoniali: 
                a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili  ed
          agricoli, intestati a persone fisiche diverse  da  imprese,
          quale  definito  ai  fini  ICI  al  31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello di  presentazione  della  dichiarazione
          sostitutiva  di  cui  all'art.  6,  indipendentemente   dal
          periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.  Dal
          valore cosi' determinato di ciascun fabbricato  o  terreno,
          si detrae, fino a concorrenza,  l'ammontare  dell'eventuale
          debito residuo alla stessa data del 31 dicembre  per  mutui
          contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione
          del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione  di
          proprieta', dalla somma dei suddetti valori si  detrae  per
          tale immobile, in alternativa alla  detrazione  del  debito
          residuo, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore
          della casa di abitazione, come sopra definito,  nel  limite
          di  L.  100.000.000.  Ai   fini   dell'applicazione   della
          detrazione del presente comma: 
              1. l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella
          quale risiedono i suoi componenti, di proprieta' di  almeno
          uno di essi; 
              2.   se   i   componenti   del   nucleo,   in    virtu'
          dell'applicazione  dei  criteri  di  cui  all'art.   1-bis,
          risultano risiedere in piu' abitazioni la cui proprieta' e'
          di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si  applica,
          tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente
          nella dichiarazione sostitutiva unica; 
              3. se l'immobile risulta in quota parte  di  proprieta'
          di alcuno dei  componenti  del  nucleo,  la  detrazione  si
          applica solo per detta quota; 
                b)  il  valore  del  patrimonio  mobiliare  calcolato
          secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 2,  3  e  4.  Da
          tale valore si detrae, fino a concorrenza,  una  franchigia
          pari a L. 30.000.000. Tale franchigia  non  si  applica  ai
          fini della determinazione del  reddito  figurativo  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera d). 
              2. I valori patrimoniali di cui alle lettere  a)  e  b)
          del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche  titolari
          di diritti di proprieta' o reali di godimento.».