DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
      Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche 
                           Amministrazioni 
 
  1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza  nei  pagamenti  e  nei
rimborsi  dei  tributi  effettuati  da  parte  di  enti  e  pubbliche
amministrazioni a cittadini e utenti, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale  per
pagamenti su carte elettroniche  istituzionali,  inclusa  la  tessera
sanitaria. 
  2. Ai fini dell'attuazione  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti: 
    a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e  le
modalita'  con  cui  i  soggetti  pubblici  distributori   di   carte
elettroniche istituzionali possono avvalersene; 
    b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato  sulla
base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio  offerto  ai
cittadini; 
    c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da parte  dei
soggetti pubblici, anche  diversi  dal  soggetto  distributore  delle
carte, che intendono offrire  ai  propri  utenti  tale  modalita'  di
erogazione di pagamenti; 
    d) stabilisce nel 20 per cento delle commissioni di  interscambio
conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti  effettuati
dai cittadini tramite  le  carte  il  canone  a  carico  del  gestore
finanziario del servizio; 
    e) disciplina  le  modalita'  di  certificazione  degli  avvenuti
pagamenti; 
    f) stabilisce le modalita' di monitoraggio  del  servizio  e  dei
flussi di pagamento. 
  3. Il corrispettivo di cui al  comma  2,  lettera  d),  e'  versato
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  tra  i  soggetti
pubblici distributori delle carte elettroniche, i  soggetti  pubblici
erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  4. Per le spese attuatine di cui al presente articolo  si  provvede
nei limiti delle  entrate  di  cui  al  comma  3,  con  la  quota  di
competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4-bis. Per le amministrazioni di cui  all'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2011, le disposizioni  di  cui  all'articolo  383  del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
  4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di  cui  all'articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  con  i  nuovi
criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio
2011  le  competenze  fisse  ed   accessorie   al   personale   delle
amministrazioni centrali dello Stato sono  imputate  alla  competenza
del  bilancio  dell'anno  finanziario  in  cui  vengono  disposti   i
pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla  fine  di  ogni
esercizio  relativamente  alle  competenze  accessorie  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo. 
  4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse  ed  accessorie  dei
pubblici dipendenti, effettuati  mediante  utilizzo  delle  procedure
informatiche e  dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale  e
dei servizi, sono  emessi  con  il  solo  riferimento  ai  pertinenti
capitoli di bilancio e  successivamente,  a  pagamento  avvenuto,  ne
viene disposta  l'imputazione  agli  specifici  articoli  in  cui  si
ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco  previsto
dall'articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  i
capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze
fisse. Non possono essere disposte  variazioni  compensative  tra  le
dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli
in cui si ripartisce il capitolo. 
  4-quinquies. Gli importi relativi  ai  pagamenti  delle  competenze
fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure  informatiche  e
dei  servizi  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  dell'Amministrazione  generale  del  personale  e   dei
servizi, e non andati a  buon  fine,  sono  versati  dalla  tesoreria
statale all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione  allo  specifico  piano  gestionale   dei   pertinenti
capitoli  di  spesa,  al  fine  della  riemissione  con  le  medesime
modalita' dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti
sono stabilite con il decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  4-sexies. All'inizio di ogni anno, le  amministrazioni  di  cui  al
comma 4-bis stabiliscono, con decreto del  Ministro  competente,  una
dotazione finanziaria per ogni struttura periferica,  sia  decentrata
che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti  le  competenze
accessorie al personale, entro i cui  limiti  le  medesime  strutture
periferiche programmano le attivita'.  La  predetta  dotazione  viene
successivamente  definita,  nel  rispetto  dei  citati   limiti,   in
relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in
sede di contrattazione collettiva integrativa. 
  4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il
pagamento  delle  competenze  accessorie   spettanti   al   personale
scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di  pagamento  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31  ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002
ed e' disposto congiuntamente al pagamento  delle  competenze  fisse,
((compreso)) il personale  supplente  breve  nominato  dai  dirigenti
scolastici ((...)). 
  4-octies.    Con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  all'inizio  di  ogni  anno  viene
stabilita  per  ciascuna   istituzione   scolastica   una   dotazione
finanziaria a valere sugli  stanziamenti  concernenti  le  competenze
accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed  iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro  i  cui  limiti  le  medesime
istituzioni  programmano  le  conseguenti  attivita'.   La   predetta
dotazione viene successivamente definita, nel rispetto  dei  predetti
limiti, in relazione ai criteri  stabiliti  dagli  accordi  sindacali
intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa. 
  4-novies.    Con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  potranno  essere  disposte  eventuali
modifiche al regolamento riguardante  le  istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativa-contabile delle  istituzioni  scolastiche,  a
seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e  4-octies
del presente articolo. 
  4-decies. Le maggiori  entrate  derivanti  dai  commi  da  4-bis  a
4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55,  comma  7-bis,
lettera c), concorrono a  costituire  la  dotazione  finanziaria  nei
limiti della quale sono attuate le disposizioni di  cui  all'articolo
42.