LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13. 
                (Norme di interpretazione autentica). 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della  legge  9
marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso  che  la  sanatoria  ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia  data  espressa  comunicazione
all'interessato e che risulti viziato da errore di  qualsiasi  natura
imputabile all'ente erogatore, salvo che  l'indebita  percezione  sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od  incompleta  segnalazione
da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura
della pensione  goduta,  che  non  siano  gia'  conosciuti  dall'ente
competente,  consente  la  ripetibilita'  delle  somme  indebitamente
percepite. (3) 
  2.  L'INPS  procede  annualmente  alla  verifica  delle  situazioni
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul  diritto  alle
prestazioni pensionistiche e provvede, entro  l'anno  successivo,  al
recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 
  ((2-bis. Con decreto del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
sono individuate le  fattispecie  e  i  termini  entro  i  quali,  su
proposta del Presidente dell'INPS motivata da  obiettive  ragioni  di
carattere organizzativo e funzionale anche relative  alla  tempistica
di  acquisizione  delle  necessarie  informazioni  da   parte   dell'
Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al  comma
2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo  a
quello della verifica.)) 
  3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21  marzo  1988,  n.  93,  si
interpreta nel senso che  la  salvaguardia  degli  effetti  giuridici
derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il  periodo
di  vigenza  del  decreto-legge  9  dicembre  1987,  n.  495,   resta
delimitata a quelli adottati  dal  competente  ente  erogatore  delle
prestazioni. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-10  febbraio  1993,
n.  39  (in  G.U.  1a   s.s.   17/2/1993,   n.   8)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  13,  primo  comma,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in  materia  di  finanza
pubblica) nella parte in cui e' applicabile anche ai  rapporti  sorti
precedentemente alla data della sua  entrata  in  vigore  o  comunque
pendenti alla stessa data."