stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  emanare  misure
per l'avvio del piano  «Destinazione  Italia»,  per  il  contenimento
delle tariffe elettriche e  del  gas,  per  la  riduzione  dei  premi
rc-auto,   per   l'internazionalizzazione,   lo   sviluppo    e    la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di  opere  pubbliche,  quali  fattori  essenziali  di   progresso   e
opportunita' di arricchimento economico, culturale e  civile  e,  nel
contempo, di rilancio della competitivita' delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Vicepresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del  Ministro   dello
sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministro degli affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per  la  riduzione  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
  elettriche, per gli indirizzi strategici  dell'energia  geotermica,
  in  materia  di  certificazione  energetica  degli  edifici  e   di
  condominio, e per lo  sviluppo  di  tecnologie  di  maggior  tutela
  ambientale 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri
per la determinazione dei prezzi  di  riferimento  per  le  forniture
destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei
prezzi dell'energia elettrica sul mercato. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  i  prezzi  minimi  garantiti,
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  ai  fini
dell'applicazione  dell'articolo  13,  commi  3  e  4,  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo  1,  comma  41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun  impianto,
al prezzo zonale orario  nel  caso  in  cui  l'energia  ritirata  sia
prodotta da impianti che accedono a  incentivazioni  a  carico  delle
tariffe   elettriche   sull'energia   prodotta   ((,   ad   eccezione
dell'energia elettrica immessa da impianti  fotovoltaici  di  potenza
nominale fino a  100  kW  e  da  impianti  idroelettrici  di  potenza
elettrica fino a 500 kW)). 
  3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi  e  sulle  tariffe
elettriche degli incentivi alle energie  rinnovabili  e  massimizzare
l'apporto  produttivo  nel  medio-lungo   termine   dagli   esistenti
impianti, i produttori di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la  forma  di
certificati verdi,  tariffe  omnicomprensive  ovvero  tariffe  premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: 
    a) continuare a godere del regime incentivante spettante  per  il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito  non  hanno
diritto di  accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,  incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei  prezzi  o  delle
tariffe dell'energia elettrica; 
    b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a
valorizzare  l'intera  vita  utile  dell'impianto.  In  tal  caso,  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di  cui  al
comma  5,  il  produttore  accede  a  un  incentivo  ridotto  di  una
percentuale specifica per ciascuna tipologia  di  impianto,  definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  entro  60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo  rinnovato  di  incentivazione  pari  al  periodo  residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data  incrementato  di  7
anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata: 
      1) per  gli  impianti  a  certificati  verdi,  al  coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24  dicembre
2007, n. 244; 
      2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore  della
tariffa spettante  al  netto  del  prezzo  di  cessione  dell'energia
elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma  3,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente; 
      3) per gli impianti a tariffa  premio,  alla  medesima  tariffa
premio. 
  4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene  differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo  di  fonte
rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e'  determinata  tenendo
conto  dei  costi  indotti  dall'operazione  di  rimodulazione  degli
incentivi,  incluso  un  premio  adeguatamente  maggiorato  per   gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo  successivo  a
quello di diritto al regime  incentivante,  incentivi  diversi  dallo
scambio sul posto e dal ritiro  dedicato  per  interventi  realizzati
sullo stesso sito. ((Il decreto di cui al comma 3, lettera  b),  deve
prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si
applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a).  Allo  scopo
di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo  non
puo' comunque scadere prima  del  31  dicembre  2014  e  puo'  essere
differenziato per ciascuna fonte,  per  tenere  conto  della  diversa
complessita' degli interventi medesimi)). 
  5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere  esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera  b),  mediante  richiesta  al  Gestore  dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: 
    a) agli impianti  incentivati  ai  sensi  del  provvedimento  del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; 
    ((b) ai nuovi impianti  incentivati  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  6  luglio  2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.  159  del  10
luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti  ricadenti  nel  regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto)). 
  ((6-bis. Al fine di  promuovere  la  competitivita'  delle  imprese
industriali, i corrispettivi a  copertura  degli  oneri  generali  di
sistema applicati al consumo di gas e i criteri di  ripartizione  dei
medesimi  oneri  a  carico  dei  clienti  finali  sono  rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in  modo
da tenere conto della definizione  di  imprese  a  forte  consumo  di
energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di  cui  all'articolo
39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  secondo  gli
indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico. 
  6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le
offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di  gas
o energia elettrica, identifica le componenti di  base  di  costo  da
esplicitare obbligatoriamente nelle stesse  offerte  e  determina  le
sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza. 
  6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  promuove,
attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori  elettronici
e provvede affinche' i dati di lettura  dei  contatori  stessi  siano
resi disponibili ai clienti in forma aggregata  e  puntuale,  secondo
modalita' tali da consentire la facile lettura da parte  del  cliente
dei  propri  dati  di  consumo  e  garantendo  nel  massimo  grado  e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi  fatturati  e  quelli
effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta  che
siano installati sistemi di telelettura e determinando un  intervallo
di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata. 
  6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  provvede
all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6-sexies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine  di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al  produttore,  distributore,  venditore  e
gestore di rete,  per  l'esecuzione  dei  controlli  metrologici  sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2  febbraio
2007, n. 22. 
  6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del  Ministro  dello
sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  22,  ovvero  con  successivi
decreti adottati secondo la medesima  procedura,  sono  disciplinati,
senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche  i
controlli successivi, relativamente agli  strumenti  di  misura  gia'
messi in servizio ai sensi  delle  disposizioni  transitorie  di  cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. 
  6-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   sono
individuate le disposizioni per un processo di progressiva  copertura
del  fabbisogno  delle  isole  minori  non  interconnesse  attraverso
energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le  modalita'
di  sostegno  degli  investimenti,  anche  attraverso  la  componente
tariffaria UC4)). 
  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: 
  «3. Nei contratti  di  compravendita  immobiliare,  negli  atti  di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di
locazione di edifici o  di  singole  unita'  immobiliari  soggetti  a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la
documentazione,   comprensiva   dell'attestato,   in   ordine    alla
attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;   copia
dell'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere   altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in  solido  e  in  parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di
locazione di  singole  unita'  immobiliari  e,  se  la  durata  della
locazione non eccede i tre anni, essa e'  ridotta  alla  meta'.  ((Il
pagamento  della  sanzione   amministrativa   non   esenta   comunque
dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato
di   prestazione   energetica    entro    quarantacinque    giorni)).
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti  dalla
Guardia di  Finanza  o,  all'atto  della  registrazione  di  uno  dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del  procedimento  sanzionatorio  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  ((7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "la
persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa". 
  7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, la lettera a) e' abrogata)). 
  8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3  dell'articolo  6
del decreto legislativo n.  192  del  2005  si  applica  altresi'  ai
richiedenti,  in  luogo  di  quella  della  nullita'  del   contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma  3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in  vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia  gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 
  ((8-bis.  Ai  fini  del  rilascio  dell'attestato  di   prestazione
energetica  degli  edifici,  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  si
tiene conto del raffrescamento  derivante  dalle  schermature  solari
mobili, a condizione che la  prestazione  energetica  delle  predette
schermature sia di classe 2, come definita  nella  norma  europea  EN
14501:2006, o superiore. 
  8-ter. Al regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  aprile  2013,  n.  75,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da:  "LM-4"  a:
"LM-73" sono sostituite dalle seguenti:  "LM-4,  da  LM-20  a  LM-35,
LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da:  "4/S"  a:  "77/S"
sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S  a  38/S,  54/S,  61/S,
74/S, 77/S, 81/S"; 
    b)  all'articolo  2,  comma  3,  lettera  c),  dopo  la   parola:
"termotecnica," sono  inserite  le  seguenti:  "aeronautica,  energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,"; 
    c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17"  a:
"LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44,  LM-54,
LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da:  "20/S"  a:  "86/S"  sono
sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S,
86/S"; 
    d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e  operi  per
conto di enti  pubblici  ovvero  di  organismi  di  diritto  pubblico
operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,  il  requisito  di
indipendenza di cui al comma 1 si intende  superato  dalle  finalita'
istituzionali di perseguimento di  obiettivi  di  interesse  pubblico
proprie di tali enti e organismi"; 
    e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: 
    "a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che
dimostrino di essere in possesso di un attestato  di  frequenza,  con
superamento dell'esame finale, di specifico corso di  formazione  per
la certificazione energetica degli edifici, attivato  precedentemente
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  comunque
conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1"; 
    f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  anche
ai fini della redazione dell'attestazione di  prestazione  energetica
di cui  alla  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 maggio 2010"; 
    g) all'allegato 1, le parole:  "64  ore"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "80 ore". 
  8-quater. All'articolo 6,  comma  8,  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  dopo  la  parola:
"locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni
degli  edifici  residenziali  utilizzati   meno   di   quattro   mesi
all'anno,")). 
  9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata: 
    a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
determinati i  requisiti  necessari  per  esercitare  l'attivita'  di
formazione degli amministratori di condominio nonche'  i  criteri,  i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione
iniziale e periodica  prevista  dall'articolo  71-bis,  primo  comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del  Codice  civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9)); 
    c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche' ogni  dato  relativo  alle  condizioni  di  sicurezza»  sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»; 
    d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere  eseguiti  in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione
del loro progressivo stato  di  avanzamento,  il  fondo  puo'  essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»; 
    e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,  n.  220,
dopo  le  parole:  «spese  ordinarie»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«L'irrogazione della sanzione e'  deliberata  dall'assemblea  con  le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice». 
  ((10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n.
22,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, dopo la parola: "emissioni" sono  inserite  le
seguenti: "di processo"; 
    b) al  comma  3-bis.1,  dopo  le  parole:  "immessa  nel  sistema
elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non puo' in nessun  caso
essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui"; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    "7-bis. Lo Stato esercita le  funzioni  di  cui  all'articolo  1,
comma  7,  lettera  i),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
all'articolo  57,  comma  1,  lettera  f-bis),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli  indirizzi
della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo
delle risorse geotermiche")). 
  11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, e' abrogato  e  cessa  l'efficacia  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  9  marzo  1994,  n.  56,  relativamente  alla   concessione
integrata per la gestione della  miniera  di  carbone  del  Sulcis  e
produzione di energia  elettrica  e  cogenerazione  di  fluidi  caldi
mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione. 
  12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha
la  facolta'  di  bandire  una  gara  per  realizzare  una   centrale
termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto  per
la cattura e  lo  stoccaggio  dell'anidride  carbonica  prodotta,  da
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in  prossimita'  del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita'  delle  aree  e
delle  infrastrutture  necessarie.  Al  vincitore   della   gara   e'
assicurato l'acquisto da parte del  Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a.  dell'energia   elettrica   prodotta   e   immessa   in   rete
dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di
mercato maggiorato di un incentivo fino  a  30  Euro/MWh  sulla  base
della produzione di  energia  elettrica  con  funzionamento  a  piena
capacita' di cattura della  CO2  e  del  funzionamento  del  relativo
stoccaggio nonche' rivalutato sulla  base  dell'inflazione  calcolata
sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. ((Tale  incentivo
e' concesso esclusivamente per la quantita' di energia  prodotta  con
la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica)). Il rapporto tra
l'ammontare complessivo di  tale  incentivo  e  il  costo  totale  di
investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare  le
proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e
nessun incentivo puo' essere concesso  prima  della  approvazione  da
parte della Commissione  europea.  In  caso  di  funzionamento  della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2,
le emissioni di gas serra attribuite all'impianto  sono  incrementate
del 30%. 
  13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a  carico
del sistema  elettrico  italiano  e  ad  essi  si  provvede  mediante
corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche,  con  modalita'  di
esazione della relativa componente  tariffaria  basate  su  parametri
tecnici  rappresentanti  i  punti  di  connessione   alle   reti   di
distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas con provvedimento da adottare entro novanta  giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge. 
  14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per  la  valutazione
delle offerte della gara di cui al  comma  12  nonche'  le  modalita'
dell'audit esterno cui il vincitore della gara e'  tenuto  sottoporsi
per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui  al  comma
13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  a
copertura  del  fabbisogno  derivante  dal  pagamento  dell'incentivo
sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. 
  ((15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  la  parola:  "2014"  e'  sostituita
dalla seguente: "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  la  parola:  "2014"  e'
sostituita dalla  seguente:  "2020"  e  le  parole:  "e  puo'  essere
rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo   precedente"   sono
soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la  quota  minima  di  cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale  di
tutto il carburante, benzina e  gasolio,  immesso  in  consumo  nello
stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  con
decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico  consultivo  biocarburanti  di
cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3  marzo
2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e  le
modalita'  di  attuazione  dell'obbligo,  ai  sensi   del   comma   3
dell'articolo 2-quater del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
successive modificazioni.  All'articolo  33,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 31 marzo 2014". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole:  ",  condotta
all'interno degli stabilimenti di  produzione  del  biodiesel  (nella
misura  massima  del  5%  in  peso  della  relativa   produzione   di
biodiesel)" sono soppresse; al terzo punto  dell'elenco,  le  parole:
"durante il  processo  di  produzione  del  biodiesel  (nella  misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)"  sono
soppresse; al quarto punto dell'elenco,  le  parole:  "(nella  misura
massima del 5% in peso della  relativa  produzione  di  acidi  grassi
distillati)" e le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di Glicerina distillata) condotta  nelle  aziende
oleochimiche" sono soppresse; al settimo punto dell'elenco,  dopo  le
parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le seguenti: "e
di categoria 2". Al  comma  5-quater  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "e stabilite  variazioni  della  misura  massima  percentuale
prevista dal comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma  5-quinquies
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  e'
abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo  3  marzo
2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "entrambi
prodotti e trasformati in biocarburanti nel  territorio  Comunitario,
che non presentino altra utilita'  produttiva  o  commerciale  al  di
fuori del loro impiego per la  produzione  di  carburanti  o  a  fini
energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6  dell'articolo  34  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati)). 
  ((16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo  23  maggio
2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578"  sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' per gli aspetti non  disciplinati
dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee  guida  su
criteri e modalita'  operative  per  la  valutazione  del  valore  di
rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono
detratti i contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di  localita',
valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.
Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per  cento  del
valore delle immobilizzazioni  nette  di  localita'  calcolate  nella
regolazione tariffaria, al netto dei  contributi  pubblici  in  conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti  di  localita',
l'ente  locale  concedente  trasmette  le  relative  valutazioni   di
dettaglio  del  valore  di  rimborso  all'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico per la  verifica  prima  della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante  tiene  conto
delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia  elettrica,
il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione  del  valore
di rimborso da inserire nel bando di  gara.  I  termini  di  scadenza
previsti dal comma 3 dell'articolo  4  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite
di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre  2011,  n.  226,  relative  agli
ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello  stesso  allegato  1,
nonche' i rispettivi termini  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi")). 
  ((16-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   i   soggetti
investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e
3), del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  130,  confermano  al
Ministero dello sviluppo economico la loro volonta' di  mantenere  la
partecipazione nello sviluppo delle nuove  capacita'  di  stoccaggio,
ancora da realizzare da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  5
dello stesso decreto. La procedura di cui  al  medesimo  articolo  5,
comma 1, lettera b), numero 2),  e'  indetta  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  e  il  prezzo  a  base   d'asta   e'   determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  in  misura  pari  al
costo medio di  realizzazione  e  gestione  delle  infrastrutture  di
stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5,  comma  1,  e'
tenuto a realizzare unicamente la capacita' di  stoccaggio  derivante
dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente  comma,
fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri  per  il
sistema del gas  naturale.  L'attestazione  della  quota  di  mercato
all'ingrosso di cui all'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 130 del 2010  e'  effettuata  qualora  il  suo  valore
superi il 10 per cento. Con i decreti del  Ministero  dello  sviluppo
economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, e successive modificazioni, puo'  essere  indicata  la  parte  di
spazio  di  stoccaggio  di  gas  naturale  da  allocare  per  periodi
superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222," sono inserite le  seguenti:  "di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,". 
  16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del  decreto-legge  31  gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e' sostituito dal seguente: 
    "2.  Ciascun  soggetto  che  immette  gas  naturale  nella   rete
nazionale di  gasdotti  e  la  cui  quota  di  mercato  all'ingrosso,
calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 130, supera il valore del  10  per  cento,  e'  soggetto,  a
decorrere dal  1º  gennaio  2014  e  per  un  periodo  di  tre  anni,
all'obbligo di offerta di vendita, nel  mercato  a  termine  del  gas
naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume  di
gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale  annuo  immesso
dal medesimo soggetto nei punti di entrata della  rete  nazionale  di
trasporto connessi con gasdotti  provenienti  da  altri  Stati  o  da
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto  (GNL),  con
contestuale offerta di acquisto sul  medesimo  mercato  per  un  pari
quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo
di acquisto offerti non superiore a un valore  definito  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale  definisce
altresi' le modalita' per  l'adempimento  del  suddetto  obbligo.  Il
Gestore  dei   mercati   energetici   trasmette   i   relativi   dati
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato". 
  16-quater.  Al  fine  di  dare  impulso  all'indizione  delle  gare
d'ambito per l'affidamento del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori  uscenti
anticipano  alla  stazione  appaltante   l'importo   equivalente   al
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di  gara,  come
riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  con  le
delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas  del
30 maggio 2013. Nel caso di due o piu'  gestori,  l'anticipazione  e'
proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei  comuni  dell'ambito
territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di  riferimento
per la formazione degli ambiti,  pubblicati  nel  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e'
effettuata a titolo di  anticipo  alla  stazione  appaltante  di  cui
all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico  n.  226  del  2011  ed   e'   rimborsata,
comprensiva di interessi,  dal  concessionario  subentrante  all'atto
dell'avvenuta aggiudicazione del  servizio,  con  modalita'  definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas)).