DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 130

Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
(Obblighi per i soggetti che immettono gas  naturale  nella  rete  di
                       trasporto e verifiche) 
 
1. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale  di
gasdotti  attesta  la  quota  di  mercato  all'ingrosso  relativa  ad
attivita' ed operazioni aventi ad oggetto  gas  naturale,  effettuate
direttamente  o  tramite   societa'   controllate,   controllanti   o
controllate  da  una  medesima   controllante,   per   ciascun   anno
convenzionale di cui  al  comma  3,  e  gli  elementi  di  calcolo  a
supporto; l'attestazione deve essere effettuata entro  cinque  giorni
dalla pubblicazione delle informazioni di cui al comma  3,  sul  sito
internet  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   di   seguito
'Ministero'. 
2. La quota di mercato all'ingrosso di cui al comma  1,  espressa  in
forma percentuale e arrotondata per difetto alla  cifra  intera  piu'
prossima, e' determinata, per ciascun soggetto di  cui  al  comma  1,
come rapporto tra i valori risultanti dalle somme di cui alle lettere
a) e b): 
a) la somma algebrica, riferita a ciascun soggetto di cui al comma 1,
dei valori: 
1) delle immissioni, ai punti di ingresso  nella  rete  nazionale  di
gasdotti, di gas naturale proveniente dall'estero (contabilizzate con
segno positivo) e riconsegne ai punti di  uscita  dalla  stessa  rete
verso altri Paesi (contabilizzate con segno negativo); 
2) delle immissioni di gas naturale dalla produzione nazionale  nella
rete nazionale di gasdotti (contabilizzate con segno positivo); 
3) delle immissioni di  gas  naturale  negli  stoccaggi  ubicati  sul
territorio  nazionale  (contabilizzate   con   segno   negativo)   ed
erogazioni  dagli  stessi   stoccaggi   (contabilizzate   con   segno
positivo); 
4) somma algebrica, solo se positiva, relativa: 
4.1) alle cessioni di gas naturale con consegna in punti  della  rete
di trasporto internazionale a monte dei punti di ingresso nella  rete
nazionale di gasdotti e tali per cui il gas  oggetto  della  consegna
non possa che essere destinato al  mercato  italiano  (contabilizzate
con segno positivo) tra cui le cessioni di gas con consegna in  punti
della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di  ingresso
nella rete nazionale di gasdotti con connessa cessione dei diritti di
trasporto sui  gasdotti  esteri  necessari  per  trasportare  il  gas
naturale sino alla rete nazionale di gasdotti; 
4.2)  agli  acquisti  di  gas  naturale,   con   consegna   nell'anno
convenzionale, al punto di scambio  virtuale  o  in  qualsiasi  altro
punto della rete nazionale di gasdotti, corrispondenti a contratti di
durata superiore all'anno; 
4.3) alle quantita' di gas naturale oggetto  di  autoconsumo  diretto
del  soggetto  attestante  e  di  quello  di  societa'   controllate,
controllanti o controllate dalla medesima controllante,  che  possono
assumere  valori  tra  un  minimo  pari  al  valore  dell'autoconsumo
registrato nell'anno termico 2009-2010 ed un massimo pari al  10  per
cento della somma algebrica di cui alla  lettera  b)  (contabilizzate
con segno negativo); 
b) la somma algebrica, a livello nazionale, dei valori: 
1) delle immissioni, ai punti di ingresso  nella  rete  nazionale  di
gasdotti, di gas  naturale  (contabilizzate  con  segno  positivo)  e
riconsegne ai punti di uscita dalla stessa  rete  verso  altri  Paesi
(contabilizzate con segno negativo); 
2) delle immissioni negli  stoccaggi  di  gas  naturale  ubicati  sul
territorio  nazionale  (contabilizzate   con   segno   negativo)   ed
erogazioni  dagli  stessi   stoccaggi   (contabilizzate   con   segno
positivo). 
3.  L'attestazione  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante, e'  trasmessa  al  Ministero,  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato, di seguito 'l'Autorita' garante', ed
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas,   di   seguito
'l'Autorita' di regolazione'. Il valore assunto dalla somma algebrica
di cui al comma 2,  lettera  b),  per  ogni  anno  convenzionale,  e'
pubblicato sul sito internet  del  Ministero,  sulla  base  dei  dati
forniti  dalla  societa'  Snam  Rete  Gas  Spa,  entro  i  15  giorni
successivi al termine  di  ciascun  anno  convenzionale.  ((Per  anno
convenzionale si intende  l'anno  termico  intercorrente  tra  il  1º
ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;))  in
sede di  prima  applicazione  del  presente  decreto  legislativo  si
intende il  periodo  intercorrente  tra  il  primo  giorno  del  mese
successivo alla data di'  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo ed il giorno antecedente la data omologa nell'anno solare
successivo.  Ai   soli   fini   del   calcolo   per   l'attestazione,
relativamente al primo anno convenzionale, si assume che il volume di
gas naturale oggetto delle attivita' e delle  operazioni  nell'ultimo
mese dell'anno convenzionale sia  pari  a  quello  relativo  al  mese
precedente.((1)) 
4. Ciascun soggetto di cui al  comma  1  che  attesti  una  quota  di
mercato all'ingrosso superiore al valore-soglia fissato  all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  eventualmente
modificato ai sensi del comma 5, e' tenuto ad attuare quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2. 
5. Il valore-soglia di cui al comma 4 e' elevato al 55 per cento  per
l'anno convenzionale in cui il  soggetto  si  impegna  all'attuazione
delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, ed e' mantenuto tale per
tutti i successivi anni convenzionali purche' l'impegno  sia  assolto
nei termini previsti. 
6. Nel caso in cui il soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1
omette di  presentare  nei  termini  l'attestazione  ovvero  attesta,
contrariamente al vero, una quota di mercato  all'ingrosso  inferiore
al valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi del  comma  5,
l'Autorita' garante, con le modalita' di cui alla  legge  10  ottobre
1990  n.  287,   infligge   al   medesimo   soggetto   una   sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  all'uno  per  cento  del  fatturato
dell'anno precedente a quello in cui doveva essere  effettuata  o  e'
stata effettuata l'attestazione. 
7. La vigilanza  sull'erogazione  dei  servizi  di  cui  al  presente
decreto legislativo, sugli adempimenti e  sulle  procedure  poste  in
essere ai sensi degli articoli  6,  7,  9,  10  e  11  e'  attribuita
all'Autorita' di regolazione. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla
L. 27  febbraio  2015,  n.  11  ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma
3-quinquies) che "La data di inizio dell'anno  convenzionale  di  cui
all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015,  e'  differita
al 1º ottobre 2014".