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DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 130

Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2014)
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Testo in vigore dal: 19-8-2010
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
VISTA la legge 23 luglio 2009, n  99,  recante  disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia ed, in particolare, l'articolo 30,  commi  6  e  7,  della
medesima legge; 
VISTA  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
VISTA la legge 14  novembre  1995.  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
VISTO  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme  comuni  per  i/
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144; 
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino  del  settore
energetico  nonche'  delega  al  Governo  per  il   riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
VISTA la legge  4  giugno  2010.  n.  96.  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 2009 ed,  in  particolare,
gli articoli 1 e 17 della medesima legge; 
VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure  urgenti
per  l'attuazione  di  disposizioni   comunitarie   in   materia   di
liberalizzazione   dei   mercati   dell'energia,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 
VISTO  l'articolo  7  del  decreto-legge  23  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008.  n.  133,
relativo alla strategia energetica nazionale e stipula di accordi per
ridurre le emissioni di CO2; 
VISTO l'articolo 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008.
n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,
n.2, relativo al blocco e riduzione delle tariffe: 
VISTO  l'articolo  3,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
relativo a "Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie"; 
VISTA la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il
gas 8 maggio 2009,  VIS  51/09,  relativa  agli  esiti  dell'indagine
conoscitiva riguardante il mercato dello stoccaggio di gas  naturale,
condotta congiuntamente dall'Autorita' per l'energia elettrica ed  il
gas e dall'Autorita' garante della concorrenza ed il mercato; 
VISTA la segnalazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il
gas 30 settembre 2009, PAS 18/09  recante  segnalazione  al  Ministro
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma  10-ter  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; 
VISTA  la  segnalazione  del  29  gennaio  2010,  PAS  3/10,  recante
relazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sullo stato
del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e  sullo  stato
di' utilizzo ed  integrazione  degli  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili; 
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 aprile 2010; 
ACQUISITI i pareri delle  competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica ; 
VISTA la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 2010; 
SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                EMANA 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       (Finalita' ed oggetto) 
 
1. Il presente decreto reca misure finalizzate a rendere  il  mercato
del gas naturale maggiormente  concorrenziale,  in  attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 6  e  7,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99,  promuovendo  l'incontro  della  domanda  di  gas
naturale dei clienti finali industriali e di  loro  aggregazioni  con
l'offerta e trasferendo ai clienti finali i benefici derivanti  dalla
aumentata concorrenzialita'. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 30, commi 6 e 7,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, recante  disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia: 
              «6. Al fine di garantire la competitivita' dei  clienti
          industriali    finali    dei     settori     dell'industria
          manifatturiera  italiana  caratterizzati   da   elevato   e
          costante  utilizzo  di  gas,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, un decreto legislativo  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) procedere alla revisione  delle  norme  previste  ai
          commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 23  maggio
          2000, n. 164,  al  fine  di  rendere  il  mercato  del  gas
          naturale maggiormente concorrenziale; 
              b) definire  misure  che  promuovano  l'incontro  della
          domanda di gas dei clienti finali  industriali  e  di  loro
          aggregazioni  con   l'offerta,   al   fine   di   garantire
          l'effettivo    trasferimento     dei     benefici     della
          concorrenzialita' del mercato  anche  agli  stessi  clienti
          finali industriali. 
              7. Entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, lo schema del decreto legislativo  di
          cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere  per  l'espressione
          del  parere   da   parte   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. In caso di  ritardo  nella  trasmissione,  il
          termine per l'esercizio della delega  e'  differito  di  un
          periodo corrispondente al ritardo  medesimo,  comunque  non
          eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di  cui  al
          comma 6. Le competenti Commissioni  parlamentari  esprimono
          il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
          Qualora il termine per  l'espressione  del  parere  decorra
          inutilmente, il decreto legislativo  puo'  comunque  essere
          emanato.». 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O. 
              - La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme  per
          la concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita', e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  recante
          riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante  la  delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e'
          Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997,  n.  63,
          S.O. 
              Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  recante
          attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
          per il mercato interno  del  gas  naturale,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              La direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno
          del gas naturale, e' Pubblicata nella  G.U.C.E.  21  luglio
          1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  41  della  legge  17
          maggio  1999,  n.  144  recante  Misure   in   materia   di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali. 
              «Art.41 (Norme per il mercato del gas naturale).  -  1.
          Al fine di promuovere la liberalizzazione del  mercato  del
          gas naturale, con particolare riferimento all'attivita'  di
          trasporto,  stoccaggio  e  distribuzione,  il  Governo   e'
          delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  della  presente   legge,   uno   o   piu'   decreti
          legislativi, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  ,  per  dare
          attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
          il  mercato  interno  del  gas   naturale,   e   ridefinire
          conseguentemente tutte le componenti rilevanti del  sistema
          nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al  servizio
          di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
              a)  prevedere  che  l'apertura  del  mercato  del   gas
          naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
          rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi  i
          relativi  obblighi,  l'universalita',  la  qualita'  e   la
          sicurezza    del     medesimo,     l'interconnessione     e
          l'interoperabilita' dei sistemi; 
              b)  prevedere  che,  in  considerazione  del  crescente
          ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore  grado
          di interconnessione al sistema europeo del  gas,  le  opere
          infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas  siano
          dichiarate  di  pubblica   utilita'   nonche'   urgenti   e
          indifferibili a tutti gli effetti  della  legge  25  giugno
          1865, n. 2359; 
              c) eliminare ogni disparita' normativa  tra  i  diversi
          operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in  cui
          siano previsti contributi,  concessioni,  autorizzazioni  o
          altra approvazione  per  costruire  o  gestire  impianti  o
          infrastrutture del sistema del  gas,  uguali  condizioni  e
          trattamenti non discriminatori alle imprese; 
              d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi
          relativi ad  opere  di  trasporto,  di  importazione  e  di
          stoccaggio di gas  sia  salvaguardata  la  sicurezza  degli
          approvvigionamenti,  promossa  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
          favorito  lo  sviluppo  della  concorrenza   e   l'utilizzo
          razionale delle infrastrutture esistenti; 
              e) prevedere che le imprese integrate nel  mercato  del
          gas  costituiscano,  ove  funzionale  allo   sviluppo   del
          mercato, societa' separate, e in ogni  caso  tengano  nella
          loro contabilita' interna conti separati per  le  attivita'
          di importazione, trasporto, distribuzione e  stoccaggio,  e
          conti consolidati  per  le  attivita'  non  rientranti  nel
          settore del gas,  al  fine  di  evitare  discriminazioni  o
          distorsioni della concorrenza; 
              f)  garantire   trasparenti   e   non   discriminatorie
          condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas; 
              g) stabilire  misure  perche'  l'apertura  del  mercato
          nazionale del  gas  avvenga  nel  quadro  dell'integrazione
          europea dei mercati sia per quanto riguarda la  definizione
          dei criteri per i clienti idonei su  base  di  consumo  per
          localita', sia per facilitare la  transizione  del  settore
          italiano  del  gas  ai  nuovi  assetti  europei,  sia   per
          assicurare alle imprese italiane,  mediante  condizioni  di
          reciprocita'  con  gli  altri  Stati   membri   dell'Unione
          europea, uguali  condizioni  di  competizione  sul  mercato
          europeo del gas. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
          apposita  relazione,  sono  trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione  del  parere  da   parte   delle   competenti
          Commissioni parlamentari permanenti entro nove  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. In caso  di
          mancato  rispetto  del  termine  per  la  trasmissione,  il
          Governo decade dall'esercizio della delega.  Le  competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
          giorni dalla data di trasmissione. Qualora il  termine  per
          l'espressione del parere  decorra  inutilmente,  i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.» 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del
          settore  energetico  nonche'  delega  al  Governo  per   il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia,
          e' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  settembre  2004,
          n. 215. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 17 della legge
          4  giugno   2010,   n.   96,   recante   disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee -  Legge  Comunitaria
          2009: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.» 
              «Art. 17 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          delle  direttive  2009/28/CE,  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2009/119/CE.  Misure  per  l'adeguamento   dell'ordinamento
          nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia,
          nonche' in materia di recupero  di  rifiuti).  -  1.  Nella
          predisposizione del decreto legislativo di attuazione della
          direttiva  2009/28/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 aprile 2009,  sulla  promozione  dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
          successiva  abrogazione  delle   direttive   2001/77/CE   e
          2003/30/CE, il  Governo  e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
          principi e  criteri  direttivi  di  cui  all'art.  2  della
          presente legge, in quanto  compatibili,  anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti  in
          capo  allo  Stato  mediante  la  promozione  congiunta   di
          efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili
          per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore
          e biocarburanti,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  alla
          lettera  c),  anche  attraverso  la  regolazione  da  parte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base
          di  specifici  indirizzi  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico; 
              b) nel  definire  il  Piano  di  azione  nazionale,  da
          adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa  gli  obiettivi
          nazionali per la quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili
          consumata nel settore dei  trasporti,  dell'elettricita'  e
          del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo
          all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
          settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi
          in  base  a  criteri  che  tengano   conto   del   rapporto
          costi-benefici; 
              c)  favorire  le   iniziative   di   cooperazione   per
          trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri
          e  Paesi  terzi  anche  mediante  il  coinvolgimento  delle
          regioni  e  di  operatori  privati,  secondo   criteri   di
          efficienza  e  al  fine  del  pieno  raggiungimento   degli
          obiettivi nazionali; 
              d) semplificare, anche con riguardo alle  procedure  di
          autorizzazione,  di  certificazione  e  di  concessione  di
          licenze,  compresa  la  pianificazione  del  territorio,  i
          procedimenti   di   autorizzazione   alla   costruzione   e
          all'esercizio   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche
          sulla base delle  specificita'  di  ciascuna  tipologia  di
          impianto  e   dei   siti   di   installazione,   prevedendo
          l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di  inizio
          attivita' di cui agli articoli 22  e  23  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per  gli
          impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica   con
          capacita' di generazione non superiore ad un  MW  elettrico
          di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  alimentati  dalle
          fonti di cui alla lettera a), prevedendo  inoltre  che,  in
          sede  di  pianificazione,  progettazione,   costruzione   e
          ristrutturazione  di  aree   residenziali   industriali   o
          commerciali e  nella  pianificazione  delle  infrastrutture
          urbane, siano inseriti, ove  possibile,  apparecchiature  e
          sistemi di produzione di elettricita', calore e  freddo  da
          fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature  e  sistemi
          di teleriscaldamento o di teleraffrescamento; 
              e) promuovere l'integrazione  delle  fonti  rinnovabili
          nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche
          mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo
          dell'energia e di reti intelligenti, al fine di  assicurare
          la dispacciabilita' di tutta  l'energia  producibile  dagli
          impianti alimentati da fonti rinnovabili e di  ridurre  gli
          oneri di gestione in sicurezza delle reti  di  trasporto  e
          distribuzione dell'energia; 
              f) definire le certificazioni e le specifiche  tecniche
          da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi  per
          l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare  dei
          regimi di sostegno; 
              g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione
          tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in
          particolare  alla   istituzione   di   un   meccanismo   di
          trasferimento  statistico  tra  le  regioni  di  quote   di
          produzione di energia da  fonti  rinnovabili  ai  fini  del
          rispetto della ripartizione di cui all'art. 2,  comma  167,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'attuazione  di
          quanto disposto all'art. 2, comma 170, della medesima legge
          24 dicembre 2007, n. 244; 
              h) adeguare e potenziare il sistema  di  incentivazione
          delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e  del  risparmio
          energetico, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, anche mediante l'abrogazione  totale  o  parziale
          delle vigenti disposizioni in materia,  l'armonizzazione  e
          il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23  luglio
          2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              i) prevedere, senza incrementi delle tariffe  a  carico
          degli  utenti,  una  revisione  degli  incentivi   per   la
          produzione  di  energia  elettrica  prodotta  da   impianti
          alimentati da biomasse e  biogas  al  fine  di  promuovere,
          compatibilmente con la disciplina  dell'Unione  europea  in
          materia   di   aiuti   di   Stato,   la   realizzazione   e
          l'utilizzazione di impianti in asservimento alle  attivita'
          agricole da parte di imprenditori che svolgono le  medesime
          attivita'; 
              l) completare, nei limiti  delle  risorse  di  bilancio
          disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di
          energia,  compresi  i  consumi,  al  fine  di  disporre  di
          informazioni  ed  elaborazioni  omogenee  con   i   criteri
          adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e
          all'attuazione di quanto previsto alla lettera g). 
              2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere  la
          promozione  dell'energia  da   fonti   rinnovabili   e   di
          conseguire con maggior efficacia  gli  obiettivi  nazionali
          obbligatori per la quota complessiva di  energia  da  fonti
          rinnovabili sul consumo finale lordo  di  energia,  l'alcol
          etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni
          vinicole  si   considera   ricompreso   nell'ambito   della
          definizione dei bioliquidi quali combustibili  liquidi  per
          scopi   energetici   diversi   dal   trasporto,    compresi
          l'elettricita',  il  riscaldamento  e  il   raffreddamento,
          prodotti a partire dalla biomassa, di  cui  alla  direttiva
          2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          aprile 2009,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
          fonti rinnovabili.  Per  tale  scopo  nella  produzione  di
          energia elettrica mediante  impianti  di  potenza  nominale
          media annua non superiore  a  1  MW,  immessa  nel  sistema
          elettrico, l'entita' della tariffa di 28 euro  cent/kWh  di
          cui al numero 6 della tabella 3  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, si applica  anche
          all'alcol etilico di  origine  agricola  proveniente  dalla
          distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui
          all'art. 103-tervicies del regolamento  (CE)  n.  1234/2007
          del  Consiglio,  del   22   ottobre   2007.   La   presente
          disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per
          il bilancio dello Stato, ne'  incrementi  delle  tariffe  a
          carico degli utenti. 
              3. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/72/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica
          e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo e'  tenuto
          a seguire, oltre ai principi e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2 della presente  legge,  in  quanto  compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere   misure   per   aumentare   gli   scambi
          transfrontalieri  in  modo  da  conseguire   una   maggiore
          efficienza e prezzi competitivi,  contribuendo  anche  alla
          sicurezza  degli   approvvigionamenti   e   allo   sviluppo
          sostenibile; 
              b) prevedere misure che tengano conto,  ai  fini  della
          realizzazione di nuove infrastrutture di  produzione  e  di
          trasporto   di   energia   elettrica,    della    rilevanza
          dell'infrastruttura   stessa   per   il   mercato   interno
          dell'energia  elettrica  e  della  sua  coerenza  con   gli
          obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari; 
              c) prevedere che le sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicabili in caso di mancato rispetto delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nonche'  di  mancato
          rispetto degli obblighi  imposti  alle  imprese  elettriche
          dalla direttiva 2009/72/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie  assegnate
          alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas, siano non inferiori nel minimo  a  euro  2.500  e  non
          superiori a euro 154.937.069,73; 
              d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
          normativo,  al  processo  di  aggregazione  delle   piccole
          imprese  di  distribuzione  di   energia   elettrica,   per
          favorirne l'efficienza e la terzieta'; 
              e) prevedere misure atte a  garantire  che  imprese  di
          distribuzione di energia elettrica verticalmente  integrate
          non siano in condizione di trarre impropri  vantaggi  dalla
          loro attivita' di  gestione  delle  reti  di  distribuzione
          ostacolando cosi' le dinamiche concorrenziali del mercato; 
              f) prevedere che i gestori dei sistemi di  trasmissione
          dell'energia elettrica predispongano un piano decennale  di
          sviluppo della rete basato  sulla  domanda  e  sull'offerta
          esistenti e previste, contenente misure  atte  a  garantire
          l'adeguatezza del sistema; 
              g) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  disponga  di  risorse  finanziarie   idonee   allo
          svolgimento delle proprie attivita', attraverso il  sistema
          di totale autofinanziamento previsto dall'art. 2, comma 38,
          della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,   mediante   il
          contributo versato dai soggetti  operanti  nei  settori  di
          competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri  di
          funzionamento della stessa; 
              h)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  si
          prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
          stipulando a tale fine appositi  protocolli  di  intesa,  e
          collaborino  tra  loro  anche  mediante   lo   scambio   di
          informazioni,  senza  che   sia   opponibile   il   segreto
          d'ufficio. 
              4. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/73/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno del gas naturale e  che
          abroga la direttiva 2003/55/CE,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2 della presente  legge,  in  quanto  compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere   misure   per   aumentare   gli   scambi
          transfrontalieri,  in  modo  da  conseguire  una   maggiore
          efficienza, prezzi competitivi e piu'  elevati  livelli  di
          servizio,   contribuendo   anche   alla   sicurezza   degli
          approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; 
              b) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, misure per la cooperazione  bilaterale  e
          regionale, in uno spirito di  solidarieta'  tra  gli  Stati
          membri,  in  particolare  in  casi  di  crisi  del  sistema
          energetico; 
              c)   promuovere   la   realizzazione    di    capacita'
          bidirezionale ai punti di interconnessione, anche  al  fine
          di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
          del sistema italiano; 
              d) assicurare che i gestori dei  sistemi  di  trasporto
          dispongano di sistemi integrati a livello  di  due  o  piu'
          Stati membri per l'assegnazione della capacita'  e  per  il
          controllo della sicurezza delle reti; 
              e) prevedere che i gestori  dei  sistemi  di  trasporto
          presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
          sulla  domanda  e  sull'offerta   esistenti   e   previste,
          contenente  misure  atte  a  garantire  l'adeguatezza   del
          sistema e la sicurezza di approvvigionamento; 
              f) promuovere, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, una  concorrenza  effettiva  e  garantire
          l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
          misure in favore della concorrenza con effetti analoghi  ai
          programmi di cessione del gas; 
              g)  assoggettare  le  transazioni   su   contratti   di
          fornitura di gas e su strumenti  derivati  ad  obblighi  di
          trasparenza nella disciplina degli scambi; 
              h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
          di trasporto, bilanciamento, distribuzione e  stoccaggio  e
          le altre attivita' del settore del gas naturale; 
              i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
          ed efficienza nel settore del  gas  naturale,  ottimizzando
          l'utilizzo del  gas  naturale  e  introducendo  sistemi  di
          misurazione   intelligenti,    anche    ai    fini    della
          diversificazione dei prezzi di fornitura; 
              l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
          autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
          sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
          per il  mercato  interno  del  gas  naturale  e  della  sua
          coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
          e comunitari; 
              m) garantire, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  il  controllo  della  sicurezza   degli
          approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta,  il
          livello della domanda attesa in futuro  e  degli  stoccaggi
          disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso  di
          programmazione e in costruzione, l'adeguata  copertura  dei
          picchi della domanda nonche'  delle  possibili  carenze  di
          fornitura; 
              n)  introdurre   misure   che   garantiscano   maggiore
          disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas  naturale,
          anche favorendo l'accesso a parita' di  condizioni  di  una
          pluralita'  di  operatori  nella   gestione   delle   nuove
          attivita' di stoccaggio  e  valutando  la  possibilita'  di
          ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
          normativa vigente; 
              o) prevedere che le sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicabili in caso di mancato rispetto delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nonche'  di  mancato
          rispetto  degli  obblighi  imposti  alle  imprese  di   gas
          naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nelle  fattispecie
          assegnate  alla  competenza  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo  a  euro
          2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73; 
              p) prevedere che  i  clienti  non  civili  con  consumi
          inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
          siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
          apposita tutela in termini di  condizioni  economiche  loro
          applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura; 
              q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
          del  gas  naturale,  anche  demandando  all'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base  di
          appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo  economico,
          della disciplina del bilanciamento di merito economico; 
              r) prevedere, ai sensi degli articoli  13  e  17  della
          direttiva  2009/73/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  13  luglio  2009,  misure  che,  ai   fini
          dell'accesso ai servizi di trasporto  e  bilanciamento  del
          gas  naturale,  consentano  la  definizione   di   un'unica
          controparte indipendente a livello nazionale; 
              s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
          normativo,  al  processo  di  aggregazione  delle   piccole
          imprese di distribuzione del gas  naturale,  per  favorirne
          l'efficienza e la terzieta'; 
              t) prevedere misure atte a  garantire  che  imprese  di
          distribuzione  verticalmente   integrate   non   siano   in
          condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
          di gestione delle  reti  di  distribuzione  ostacolando  le
          dinamiche concorrenziali del mercato; 
              u) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato, che, nella situazione  a  regime,  al
          termine   della   durata   delle   nuove   concessioni   di
          distribuzione del gas naturale affidate ai sensi  dell'art.
          14 del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  i
          meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti  con
          i  criteri  posti  alla  base   della   definizione   delle
          rispettive tariffe; 
              v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  disponga  di  risorse  finanziarie   idonee   allo
          svolgimento delle proprie attivita', attraverso il  sistema
          di totale autofinanziamento previsto dall'art. 2, comma 38,
          della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,   mediante   il
          contributo versato dai soggetti  operanti  nei  settori  di
          competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri  di
          funzionamento della stessa; 
              z)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  si
          prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
          stipulando a tale fine appositi  protocolli  di  intesa,  e
          collaborino  tra  loro  anche  mediante   lo   scambio   di
          informazioni,  senza  che   sia   opponibile   il   segreto
          d'ufficio. 
              5. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2009/119/CE del  Consiglio,  del
          14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per  gli  Stati
          membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
          greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo e' tenuto a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2 della presente  legge,  in  quanto  compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  mantenere   un   livello   elevato   di   sicurezza
          nell'approvvigionamento di petrolio mediante un  meccanismo
          affidabile e trasparente che assicuri la  disponibilita'  e
          l'accessibilita'  fisica  delle   scorte   petrolifere   di
          sicurezza e specifiche; 
              b) prevedere una metodologia di calcolo  relativa  agli
          obblighi di stoccaggio e di  valutazione  delle  scorte  di
          sicurezza comunitarie che  soddisfi  contemporaneamente  il
          sistema   comunitario   e   quello   vigente    nell'ambito
          dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); 
              c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale  di
          stoccaggio, anche avvalendosi di  organismi  esistenti  nel
          settore, sottoposto  alla  vigilanza  e  al  controllo  del
          Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro  e
          con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano
          importato  o  immesso  in  consumo  petrolio   o   prodotti
          petroliferi in Italia; 
              d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio  si
          faccia carico, in maniera  graduale  e  progressiva,  della
          detenzione e  del  trasporto  delle  scorte  specifiche  di
          prodotti  e  sia  responsabile  dell'inventario   e   delle
          statistiche  sulle  scorte  di  sicurezza,   specifiche   e
          commerciali; 
              e) prevedere che  l'Organismo  centrale  di  stoccaggio
          possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di
          trasporto di scorte di sicurezza e  commerciali  in  favore
          dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi  non
          integrati verticalmente nella filiera del petrolio e  possa
          assicurare  un  servizio  funzionale  allo  sviluppo  della
          concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio; 
              f) garantire la possibilita' di reagire  con  rapidita'
          in caso di difficolta' dell'approvvigionamento di  petrolio
          greggio o di prodotti petroliferi. 
              6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal
          funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a
          carico dei soggetti che importano o  immettono  in  consumo
          petrolio o prodotti petroliferi in Italia.  Dall'attuazione
          del comma 5 non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              7. Ai fini delle attivita' di  recupero  relative  alla
          formazione  di  rilevati  e  al  riutilizzo  per   recuperi
          ambientali,  di  cui  alla  lettera  c)  del  punto  13.6.3
          dell'allegato 1, suballegato 1,  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, e successive modificazioni,  nell'impiego  dei  gessi
          derivanti  dalle   produzioni   di   acidi   organici,   in
          particolare  di  acido  tartarico  naturale  derivante  dai
          sottoprodotti  vitivinicoli,  e  in  cui  la  presenza   di
          sostanza organica rappresenta un  elemento  costituente  il
          rifiuto naturalmente presente e  non  un  elemento  esterno
          inquinante,  nell'esecuzione  del  test  di  cessione   sul
          rifiuto tal quale, secondo il metodo previsto nell'allegato
          3 al citato decreto del Ministro dell'ambiente  5  febbraio
          1998, non e' richiesto il parametro del "COD".» 
              Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante  misure
          urgenti per l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
          materia  di  liberalizzazione  dei  mercati   dell'energia,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2007,
          n. 125, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  giugno
          2007, n. 139. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  23
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6  agosto  2008,  n.  133,  relativo  alla  strategia
          energetica nazionale e stipula di accordi  per  ridurre  le
          emissioni di CO2: 
              «Art. 7 (Strategia energetica nazionale).  -  1.  Entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del
          Ministro dello sviluppo economico, definisce la  «Strategia
          energetica nazionale», che indica le priorita' per il breve
          ed il lungo periodo e reca la determinazione  delle  misure
          necessarie per conseguire, anche attraverso  meccanismi  di
          mercato, i seguenti obiettivi: 
              a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
          geografiche di approvvigionamento; 
              b)  miglioramento  della  competitivita'  del   sistema
          energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture  nella
          prospettiva del mercato interno europeo; 
              c) promozione delle  fonti  rinnovabili  di  energia  e
          dell'efficienza energetica; 
              d) realizzazione nel territorio nazionale  di  impianti
          di produzione di energia nucleare; 
              d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di  quarta
          generazione o da fusione; 
              e) incremento degli investimenti in ricerca e  sviluppo
          nel  settore  energetico  e   partecipazione   ad   accordi
          internazionali di cooperazione tecnologica; 
              f) sostenibilita' ambientale nella produzione  e  negli
          usi dell'energia,  anche  ai  fini  della  riduzione  delle
          emissioni di gas ad effetto serra; 
              g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria
          della popolazione e dei lavoratori. 
              2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui  al
          comma 1, il  Ministro  dello  sviluppo  economico  convoca,
          d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio   e   del   mare,   una   Conferenza   nazionale
          dell'energia e dell'ambiente. 
              3. (abrogato). 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 3,  comma  10-ter,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.2,  relativo
          al blocco e riduzione delle tariffe: 
              «10-ter. A decorrere dall'anno  2009,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica  e  il  gas  invia  al  Ministro  dello
          sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
          segnalazione sul funzionamento  dei  mercati  dell'energia,
          che e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo'  contenere,
          altresi', proposte finalizzate all'adozione di  misure  per
          migliorare   l'organizzazione   dei   mercati,   attraverso
          interventi sui meccanismi di  formazione  del  prezzo,  per
          promuovere la concorrenza e  rimuovere  eventuali  anomalie
          del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
          mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare  uno  o
          piu'   decreti   sulla   base   delle   predette   proposte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  A  tale
          riguardo, potranno essere in  particolare  adottate  misure
          con riferimento ai seguenti aspetti: 
              a) promozione dell'integrazione dei  mercati  regionali
          europei   dell'energia    elettrica,    anche    attraverso
          l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
          dell'energia elettrica e l'allocazione della  capacita'  di
          trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi; 
              b) sviluppo dei mercati a termine fisici  e  finanziari
          dell'energia con lo sviluppo di nuovi  prodotti,  anche  di
          lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
          degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
          di integrazione con i mercati sottostanti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto-legge 1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n.  102,  relativo  a  «Riduzione  del
          costo dell'energia per imprese e famiglie»: 
              «Art. 3 (Riduzione del costo dell'energia per imprese e
          famiglie). - 1. Al fine di  promuovere  l'efficienza  e  la
          concorrenza nei  mercati  dell'energia,  nella  prospettiva
          dell'eventuale revisione della normativa in materia,  entro
          quaranta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico,  su
          proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
          adotta  con  decreto,  in  conformita'  al   comma   10-ter
          dell'art. 3 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito con modificazioni dalla legge 28  gennaio  2009,
          n. 2, misure che vincolano, per l'anno  termico  2009-2010,
          ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso
          nella rete nazionale di trasporto, direttamente  o  tramite
          societa' controllate, controllanti  o  controllate  da  una
          medesima controllante, una quota superiore al 40%  del  gas
          naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad
          offrire in vendita al punto di scambio virtuale  un  volume
          di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile
          su base mensile tenuto conto dei  limiti  di  flessibilita'
          contrattuale,   mediante   procedure   concorrenziali   non
          discriminatorie alle  condizioni  e  modalita'  determinate
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   nel
          rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico. 
              2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto  cedente
          il gas naturale nelle  procedure  di  cui  al  comma  1  e'
          fissato, con proprio decreto, dal Ministro  dello  sviluppo
          economico  su   proposta   dell'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas, formulata  con  riferimento  ai  prezzi
          medi dei mercati europei rilevanti e  prevedendo  anche  un
          riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere  e  la
          struttura dei costi  di  approvvigionamento  sostenuti  dal
          cedente, verificati dalla citata Autorita' sulla base degli
          elementi  previsti  nei  contratti  di   approvvigionamento
          rilevanti ai fini della determinazione dei  predetti  costi
          per i corrispondenti  periodi  di  competenza.  L'eventuale
          differenza positiva tra il prezzo  di  vendita  corrisposto
          dagli  acquirenti  e  quello  da  riconoscere  al  soggetto
          cedente  e'  destinata  a  vantaggio  dei  clienti   finali
          industriali che, sulla base del profilo  medio  di  consumo
          degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente  di
          utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti  dal
          Ministro  dello  sviluppo  economico  su   proposta   della
          medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti. 
              3. Al fine di  consentire  un'efficiente  gestione  dei
          volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali
          di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto: 
              a)  introduce  nelle  tariffe  di  trasporto  del   gas
          naturale misure di degressivita' che  tengano  conto  della
          struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di
          utilizzo  a  valere  dall'inizio  del  primo   periodo   di
          regolazione tariffaria del  trasporto  del  gas  successivo
          alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
              b) adegua  la  disciplina  del  bilanciamento  del  gas
          naturale,   adottando   gli   opportuni    meccanismi    di
          flessibilita'  a  vantaggio  dei  clienti   finali,   anche
          industriali; 
              c)  promuove,  sentito  il  Ministero  dello   sviluppo
          economico, l'offerta dei servizi di punta  per  il  sistema
          del gas naturale e la fruizione dei servizi  di  stoccaggio
          ai  clienti  finali  industriali  e   termoelettrici,   nel
          rispetto   dei   vigenti   livelli   di   sicurezza   degli
          approvvigionamenti e delle forniture. 
              4. In caso di mancato  rispetto  dei  termini  per  gli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo,  i   relativi
          provvedimenti sono adottati,  in  via  transitoria  e  sino
          all'adozione  dei  medesimi  provvedimenti  da  parte   dei
          soggetti competenti ai sensi  dei  commi  da  1  a  3,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli  impianti  di
          cui all'art. 2,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive  24  ottobre   2005,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti
          agricoli,  da'  diritto   all'emissione   dei   certificati
          previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto  legislativo  16
          marzo   1999,   n.   79,   e   successive    modificazioni,
          limitatamente alla quota di energia termica  effettivamente
          utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente  non
          si applica quanto previsto dal comma  1  dell'art.  14  del
          decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. 
              4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali  del
          settore elettrico, la quota d'obbligo di cui  all'art.  11,
          comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve
          tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati
          di cui al comma 4-bis del presente articolo. 
              4-quater. Al  fine  di  garantire  agli  utenti  finali
          l'offerta di un servizio elettrico di elevata  qualita'  ed
          efficienza, alle aziende elettriche distributrici con  meno
          di  5.000  punti  di  prelievo  si  applica  il  regime  di
          riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di
          cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 9 gennaio  1991,  n.
          10. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          stabilisce criteri semplificati per la  determinazione  dei
          costi sostenuti da adottare nei confronti  dei  servizi  di
          distribuzione gestiti dagli enti  locali,  con  particolare
          valorizzazione dei costi  per  investimenti  e  finalizzati
          alla qualita'  del  servizio.  I  costi  sostenuti  per  la
          copertura dell'onere sono posti a carico  delle  componenti
          perequative della tariffa  elettrica  gestite  dalla  Cassa
          conguaglio per il settore elettrico.». 
          Nota all'art. 1: 
              Per l'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009,
          n. 99, si vedano le note alle premesse.