DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
       Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie 
 
  1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei  mercati
dell'energia,  nella  prospettiva  dell'eventuale   revisione   della
normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta  con
decreto,  in  conformita'  al  comma  10-ter  dell'articolo  3  della
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano,  per  l'anno
termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno  termico  2007-2008
ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o  tramite
societa' controllate, controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante,  una  quota  superiore  al   40%   del   gas   naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita
al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a  5  miliardi  di
standard metri cubi, modulabile su  base  mensile  tenuto  conto  dei
limiti   di   flessibilita'    contrattuale,    mediante    procedure
concorrenziali  non  discriminatorie  alle  condizioni  e   modalita'
determinate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  nel
rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico. 
  2. Il prezzo da riconoscere  a  ciascun  soggetto  cedente  il  gas
naturale nelle procedure di cui al comma 1 e'  fissato,  con  proprio
decreto,  dal  Ministro  dello   sviluppo   economico   su   proposta
dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  formulata  con
riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da  riconoscere  e  la
struttura dei costi  di  approvvigionamento  sostenuti  dal  cedente,
verificati dalla citata Autorita' sulla base degli elementi  previsti
nei  contratti  di  approvvigionamento  rilevanti   ai   fini   della
determinazione dei predetti costi per  i  corrispondenti  periodi  di
competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di  vendita
corrisposto dagli acquirenti e  quello  da  riconoscere  al  soggetto
cedente e' destinata a vantaggio dei clienti finali industriali  che,
sulla base  del  profilo  medio  di  consumo  degli  ultimi  3  anni,
evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi  del  gas
secondo criteri definiti dal Ministro  dello  sviluppo  economico  su
proposta della medesima Autorita',  tenendo  conto  dei  mandati  dei
clienti. 
  3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi  di  gas
ceduto attraverso le procedure concorrenziali  di  cui  al  comma  1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas  naturale  misure
di degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio
in ragione del coefficiente di  utilizzo  a  valere  dall'inizio  del
primo  periodo  di  regolazione  tariffaria  del  trasporto  del  gas
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) adegua la  disciplina  del  bilanciamento  del  gas  naturale,
adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a  vantaggio  dei
clienti finali, anche industriali; 
    c) promuove,  sentito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale  e  la
fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali  industriali  e
termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di  sicurezza  degli
approvvigionamenti e delle forniture. 
  4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli  adempimenti  di
cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati,  in
via transitoria e sino all'adozione  dei  medesimi  provvedimenti  da
parte dei soggetti competenti ai sensi  dei  commi  da  1  a  3,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)). 
  4-ter. Al fine di non gravare  sugli  oneri  generali  del  settore
elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  deve  tenere  conto,  se
necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis  del
presente articolo. 
  4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta  di  un
servizio elettrico di' elevata qualita' ed efficienza,  alle  aziende
elettriche distributrici con meno  di  5.000  punti  di  prelievo  si
applica il regime di riconoscimento dei costi  e  delle  integrazioni
tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della  legge  9  gennaio
1991, n. 10. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
stabilisce criteri  semplificati  per  la  determinazione  dei  costi
sostenuti da adottare nei  confronti  dei  servizi  di  distribuzione
gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione  dei  costi
per investimenti e finalizzati alla qualita' del  servizio.  I  costi
sostenuti per la copertura  dell'onere  sono  posti  a  carico  delle
componenti perequative della tariffa elettrica  gestite  dalla  Cassa
conguaglio per il settore elettrico. (25) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 ha disposto (con l'art. 38, comma 3)
che "Dalla data di  applicazione  dei  meccanismi  di  cui  al  primo
periodo del presente comma  sono  abrogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.
102".