LEGGE 4 giugno 2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-2-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
 
(Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  delle  direttive
2009/28/CE,  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2009/119/CE.   Misure   per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla  normativa  comunitaria
  in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti) 
 
  1. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
della direttiva 2009/28/ CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia  da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e'  tenuto  a  seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  2  della
presente legge, in quanto compatibili, anche i  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
  a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti  in  capo  allo
Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e  di
utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e  il  consumo  di
energia elettrica, calore e biocarburanti,  tenuto  conto  di  quanto
previsto alla lettera c), anche attraverso la  regolazione  da  parte
dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,  sulla  base  di
specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico; 
  b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro  il
30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali  per  la  quota  di
energia da fonti rinnovabili consumata  nel  settore  dei  trasporti,
dell'elettricita' e del  riscaldamento  e  raffreddamento  nel  2020,
avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei
vari settori che concorrono al raggiungimento di detti  obiettivi  in
base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici; 
  c)  favorire  le  iniziative  di  cooperazione  per   trasferimenti
statistici e progetti comuni con Stati membri  e  Paesi  terzi  anche
mediante il coinvolgimento delle  regioni  e  di  operatori  privati,
secondo criteri di efficienza e  al  fine  del  pieno  raggiungimento
degli obiettivi nazionali; 
  d)   semplificare,   anche   con   riguardo   alle   procedure   di
autorizzazione,  di  certificazione  e  di  concessione  di  licenze,
compresa  la  pianificazione  del  territorio,  i   procedimenti   di
autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli   impianti
alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie  infrastrutture  di
rete, anche sulla base delle specificita' di  ciascuna  tipologia  di
impianto e dei siti di  installazione,  prevedendo  l'assoggettamento
alla disciplina della  denuncia  di  inizio  attivita'  di  cui  agli
articoli 22 e 23 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive  modificazioni,
per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacita'
di generazione non superiore ad un MW elettrico di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.
387, alimentati dalle  fonti  di  cui  alla  lettera  a),  prevedendo
inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione  e
ristrutturazione di aree residenziali  industriali  o  commerciali  e
nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove
possibile, apparecchiature e sistemi di produzione  di  elettricita',
calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature  e
sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento; 
  e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti  di
trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante  il  sostegno,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica,   alla
realizzazione  di  sistemi  di  accumulo  dell'energia  e   di   reti
intelligenti, al fine di  assicurare  la  dispacciabilita'  di  tutta
l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti  rinnovabili
e di ridurre gli  oneri  di  gestione  in  sicurezza  delle  reti  di
trasporto e distribuzione dell'energia; 
  f)  definire  le  certificazioni  e  le  specifiche   tecniche   da
rispettare affinche' le apparecchiature e i  sistemi  per  l'utilizzo
delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno; 
  g)  introdurre  misure  volte  a  migliorare  la  cooperazione  tra
autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo  in  particolare
alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra  le
regioni di quote di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  ai
fini del rispetto della ripartizione di  cui  all'articolo  2,  comma
167, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e  dell'attuazione  di
quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della  medesima  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione  delle  fonti
rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi
o  maggiori  oneri  per   la   finanza   pubblica,   anche   mediante
l'abrogazione  totale  o  parziale  delle  vigenti  disposizioni   in
materia, 1' armonizzazione e il riordino delle  disposizioni  di  cui
alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre  2007,  n.
244; 
  i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti,
una revisione degli incentivi per la produzione di energia  elettrica
prodotta da impianti alimentati da bio-masse  e  biogas  al  fine  di
promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea  in
materia di aiuti di Stato,  la  realizzazione  e  l'utilizzazione  di
impianti  in  asservimento  alle  attivita'  agricole  da  parte   di
imprenditori che svolgono le medesime attivita'; 
  l) completare, nei limiti delle  risorse  di  bilancio  disponibili
allo scopo, il sistema statistico in materia di energia,  compresi  i
consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee
con  i  criteri  adottati  in  sede  comunitaria  e   funzionali   al
monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera g). 
  2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere  la  promozione
dell'energia  da  fonti  rinnovabili  e  di  conseguire  con  maggior
efficacia  gli  obiettivi  nazionali   obbligatori   per   la   quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale  lordo
di energia, l'alcol etilico di  origine  agricola  proveniente  dalle
distillazioni vinicole  si  considera  ricompreso  nell'ambito  della
definizione dei  bioliquidi  quali  combustibili  liquidi  per  scopi
energetici  diversi  dal  trasporto,  compresi   l'elettricita',   il
riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa,
di cui  alla  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili. Per tale  scopo  nella  produzione  di  energia
elettrica mediante impianti  di  potenza  nominale  media  annua  non
superiore a 1 MW, immessa  nel  sistema  elettrico,  l'entita'  della
tariffa di 28 euro cent/kWh di cui al numero 6 della tabella 3  della
legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  si
applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla
distillazione  dei  sottoprodotti   della   vinificazione,   di   cui
all'articolo 103-tervicies del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, del 22 ottobre 2007. La  presente  disposizione  non  deve
comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,  ne'
incrementi delle tariffe a carico degli utenti. 
  3. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
della direttiva 2009/72/ CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica e  che  abroga  la  direttiva  2003/54/CE,  il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche
i seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) prevedere misure per aumentare gli  scambi  transfrontalieri  in
modo da conseguire una  maggiore  efficienza  e  prezzi  competitivi,
contribuendo anche alla sicurezza  degli  approvvigionamenti  e  allo
sviluppo sostenibile; 
  b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della  realizzazione
di nuove infrastrutture di  produzione  e  di  trasporto  di  energia
elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il  mercato
interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi
di politica energetica nazionali e comunitari; 
  c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie  applicabili
in caso di mancato rispetto delle disposizioni del  regolamento  (CE)
n. 714/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese
elettriche dalla direttiva 2009/ 72/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 13  luglio  2009,  nelle  fattispecie  assegnate  alla
competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non
inferiori  nel  minimo  a  euro  2.500  e  non   superiori   a   euro
154.937.069,73; 
  d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo  normativo,
al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di
energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzieta'; 
  e) prevedere misure atte a garantire che imprese  di  distribuzione
di energia elettrica verticalmente integrate non siano in  condizione
di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'  di  gestione  delle
reti di distribuzione ostacolando cosi' le  dinamiche  concorrenziali
del mercato; 
  f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia
elettrica predispongano un piano decennale  di  sviluppo  della  rete
basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste,  contenente
misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema; 
  g) prevedere che l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie
attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto
dall'articolo 2, comma 38, della legge  14  novembre  1995,  n.  481,
mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei  settori  di
competenza,  da  utilizzarsi  esclusivamente   per   gli   oneri   di
funzionamento della stessa; 
  h) prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive  competenze,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato  si  prestino  reciproca  assistenza,
agiscano  in  modo  coordinato,  stipulando  a  tale  fine   appositi
protocolli di intesa,  e  collaborino  tra  loro  anche  mediante  lo
scambio  di  informazioni,  senza  che  sia  opponibile  il   segreto
d'ufficio. 
  4. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
della direttiva 2009/73/ CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per  il  mercato  interno
del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) prevedere misure per aumentare gli scambi  transfrontalieri,  in
modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e piu'
elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza  degli
approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; 
  b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito  di
solidarieta' tra gli Stati membri, in particolare in  casi  di  crisi
del sistema energetico; 
  c) promuovere la realizzazione di capacita' bidirezionale ai  punti
di interconnessione, anche al fine di realizzare una  piattaforma  di
scambio di gas nell'ambito del sistema italiano; 
  d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano  di
sistemi  integrati  a  livello  di  due  o  piu'  Stati  membri   per
l'assegnazione della capacita' e per  il  controllo  della  sicurezza
delle reti; 
  e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto  presentino  un
piano decennale  di  sviluppo  della  rete  basato  sulla  domanda  e
sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire
l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento; 
  f)  promuovere,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  una  concorrenza  effettiva   e   garantire   l'efficiente
funzionamento del mercato, anche predisponendo misure in favore della
concorrenza con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas; 
  g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di  gas  e
su strumenti derivati ad obblighi  di  trasparenza  nella  disciplina
degli scambi; 
  h)  assicurare  una  efficace  separazione  tra  le  attivita'   di
trasporto, bilanciamento,  distribuzione  e  stoccaggio  e  le  altre
attivita' del settore del gas naturale; 
  i)  prevedere  misure  che  assicurino  maggiore   trasparenza   ed
efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo  del
gas naturale e  introducendo  sistemi  di  misurazione  intelligenti,
anche ai fini della diversificazione dei prezzi di fornitura; 
  l)  prevedere  misure   che   tengano   conto,   nel   procedimento
autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura  del  sistema
del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa  per  il  mercato
interno del gas naturale e della sua coerenza con  gli  obiettivi  di
politica energetica nazionali e comunitari; 
  m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
il controllo della sicurezza degli  approvvigionamenti,  l'equilibrio
tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa  in  futuro  e
degli stoccaggi disponibili, la  prevista  capacita'  addizionale  in
corso di programmazione e in costruzione,  l'adeguata  copertura  dei
picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di fornitura; 
  n) introdurre misure che garantiscano  maggiore  disponibilita'  di
capacita' di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso  a
parita' di condizioni di una pluralita' di operatori  nella  gestione
delle nuove attivita' di stoccaggio e valutando  la  possibilita'  di
ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla normativa
vigente; 
  o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie  applicabili
in caso di mancato rispetto delle disposizioni del  regolamento  (CE)
n. 715/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese
di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie  assegnate  alla
competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non
inferiori  nel  minimo  a  euro  2.500  e  non   superiori   a   euro
154.937.069,73; 
  p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o  pari
a 50.000 metri cubi annui e tutti i  civili  siano  definiti  clienti
vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela  in  termini  di
condizioni economiche loro applicate e  di  continuita'  e  sicurezza
della fornitura; 
  q) promuovere l'efficienza e la concorrenza  nel  settore  del  gas
naturale, anche demandando all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas la definizione, sulla base di appositi  indirizzi  del  Ministero
dello sviluppo  economico,  della  disciplina  del  bilanciamento  di
merito economico; 
  r) prevedere, ai sensi degli  articoli  13  e  17  della  direttiva
2009/73/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, misure che, ai fini dell'accesso  ai  servizi  di  trasporto  e
bilanciamento del gas naturale,consentano la definizione di  un'unica
controparte indipendente a livello nazionale; 
  s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo  normativo,
al processo di aggregazione delle piccole  imprese  di  distribuzione
del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzieta'; 
  t) prevedere misure atte a garantire che imprese  di  distribuzione
verticalmente integrate non siano in condizione  di  trarre  impropri
vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione
ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato; 
  u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello
Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata  delle
nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  i
meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i  criteri
posti alla base della definizione delle rispettive tariffe; 
  v) prevedere che l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie
attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto
dall'articolo 2, comma 38, della legge  14  novembre  1995,  n.  481,
mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei  settori  di
competenza,  da  utilizzarsi  esclusivamente   per   gli   oneri   di
funzionamento della stessa; 
  z) prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive  competenze,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato  si  prestino  reciproca  assistenza,
agiscano  in  modo  coordinato,  stipulando  a  tale  fine   appositi
protocolli di intesa,  e  collaborino  tra  loro  anche  mediante  lo
scambio  di  informazioni,  senza  che  sia  opponibile  il   segreto
d'ufficio. 
  5. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
della direttiva 2009/ 119/CE del Consiglio, del  14  settembre  2009,
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,  il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche
i seguenti principi e criteri direttivi: 
  a)    mantenere     un     livello     elevato     di     sicurezza
nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile
e trasparente  che  assicuri  la  disponibilita'  e  l'accessibilita'
fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche; 
  b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli  obblighi  di
stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che
soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e  quello  vigente
nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); 
  c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di  stoccaggio,
anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla
vigilanza e al controllo  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
senza scopo  di  lucro  e  con  la  partecipazione  obbligatoria  dei
soggetti che abbiano  importato  o  immesso  in  consumo  petrolio  o
prodotti petroliferi in Italia; 
  d) prevedere che  l'Organismo  centrale  di  stoccaggio  si  faccia
carico, in maniera graduale e progressiva,  della  detenzione  e  del
trasporto delle scorte specifiche  di  prodotti  e  sia  responsabile
dell'inventario  e  delle  statistiche  sulle  scorte  di  sicurezza,
specifiche e commerciali; 
  e)  prevedere  che  l'Organismo  centrale   di   stoccaggio   possa
organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e  di  trasporto  di
scorte di sicurezza e commerciali in favore dei venditori  a  clienti
finali di prodotti  petroliferi  non  integrati  verticalmente  nella
filiera del petrolio e possa assicurare un servizio  funzionale  allo
sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacita'  di  stoccaggio;
((1)) 
  f) garantire la possibilita' di reagire con rapidita'  in  caso  di
difficolta' dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti
petroliferi. 
  6.  Gli  eventuali   oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono  posti  a  carico
dei soggetti che importano o immettono in consumo petrolio o prodotti
petroliferi  in  Italia.  Dall'attuazione  del  comma  5  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. Ai fini delle attivita' di recupero relative alla formazione  di
rilevati e al riutilizzo per recuperi ambientali, di cui alla lettera
c) del punto 13.6.3 dell'allegato 1, suballegato 1,  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
successive modificazioni,  nell'impiego  dei  gessi  derivanti  dalle
produzioni di acidi  organici,  in  particolare  di  acido  tartarico
naturale derivante  dai  sottoprodotti  vitivinicoli,  e  in  cui  la
presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente  il
rifiuto naturalmente presente e non un elemento  esterno  inquinante,
nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal  quale,  secondo
il metodo previsto nell'allegato 3 al  citato  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, non  e'  richiesto  il  parametro  del
"COD". 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249  ha  disposto  (con  l'art.  21,
comma 1) che "Le funzioni dell'OCSIT, di  cui  alla  legge  4  giugno
2010, n.  96,  articolo  17,  comma  5,  lettera  e),  relative  alla
promozione della concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio,
sono attribuite al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), anche
al fine di ridurre i relativi oneri".