DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
               Energia elettrica da fonti rinnovabili 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)). 
  4. Il gestore della rete  di  trasmissione  nazionale  assicura  la
precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano,
nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili ,energia nucleare prodotta
sul territorio nazionale, sistemi di  cogenerazione,  sulla  base  di
specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e
il gas, e fonti nazionali di energia  combustibile  primaria,  queste
ultime per una quota massima annuale non superiore  al  quindici  per
cento di tutta l'energia primaria necessaria per  generare  l'energia
elettrica consumata. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)).