LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 23-5-1999
                              ART. 41.
              (Norme per il mercato del gas naturale).

  1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas
  naturale,  con  particolare riferimento all'attivita' di trasporto,
stoccaggio  e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro
un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu'  decreti  legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla
direttiva  98/30/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  recante  norme  comuni  per il mercato interno del gas
naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti
del  sistema  nazionale  del  gas,  ivi  incluse  quelle  relative al
servizio  di  pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga
  nel  quadro  di  regole  che  garantiscano, nel rispetto dei poteri
  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del
  servizio  pubblico,  compresi i relativi obblighi, l'universalita',
  la  qualita'  e  la  sicurezza  del  medesimo, l'interconnessione e
  l'interoperabilita' dei sistemi;
    b)  prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas
  naturale  e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al
  sistema  europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo
  del  sistema  del gas siano dichiarate di pubblica utilita' nonche'
  urgenti  e  indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
  1865, n. 2359;
    c)  eliminare  ogni  disparita' normativa tra i diversi operatori
  nel  sistema  del  gas,  garantendo, nei casi in cui siano previsti
  contributi,  concessioni,  autorizzazioni  o altra approvazione per
  costruire  o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas,
  uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;
    d)  prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi relativi
  ad  opere  di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia
  salvaguardata  la  sicurezza  degli approvvigionamenti, promossa la
  realizzazione  di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed
  importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
  razionale delle infrastrutture esistenti;
    e)  prevedere  che  le  imprese  integrate  nel  mercato  del gas
  costituiscano,  ove  funzionale allo sviluppo del mercato, societa'
  separate,  e  in  ogni caso tengano nella loro contabilita' interna
  conti   separati  per  le  attivita'  di  importazione,  trasporto,
  distribuzione  e  stoccaggio,  e conti consolidati per le attivita'
  non   rientranti   nel   settore   del  gas,  al  fine  di  evitare
  discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
    f)  garantire  trasparenti  e  non discriminatorie condizioni per
  l'accesso regolato al sistema del gas;
    g)  stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del
  gas  avvenga  nel  quadro dell'integrazione europea dei mercati sia
  per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei
  su base di consumo per localita', sia per facilitare la transizione
  del  settore  italiano  del  gas  ai nuovi assetti europei, sia per
  assicurare   alle   imprese   italiane,   mediante   condizioni  ti
  reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali
  condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.
    2.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,
  deliberati  dal  Consiglio dei ministri e corredati da una apposita
  relazione,  sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
  da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro
  nove  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  per  la trasmissione, il
  Governo   decade   dall'esercizio   della   delega.  Le  competenti
  Commissioni  parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni
  dalla  data  di  trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
  del  parere  decorra  inutilmente,  i  decreti  legislativi possono
  essere comunque emanati.