DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche ((, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli)).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                    Misure per il mercato del gas 
  1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale  del  gas
naturale,  nonche'  di  facilitare  l'accesso  dei  piccoli  e   medi
operatori, fino al completo recepimento  della  direttiva  2003/55/CE
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno  2003,  con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da emanare  entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  determinate  le
modalita' con cui le aliquote  del  prodotto  della  coltivazione  di
giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per
l'anno  2006,  sono  cedute  dai  titolari   delle   concessioni   di
coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita'  di  cui
all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02  del  17  luglio  2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190  del  14  agosto  2002,  e
secondo le modalita' di cui all'articolo  1  della  deliberazione  n.
22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono  disciplinate
le modalita' di versamento delle relative entrate al  bilancio  dello
Stato. 
  ((2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale
di gasdotti e la cui quota  di  mercato  all'ingrosso,  calcolata  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130,
supera il valore del 10 per cento, e' soggetto, a  decorrere  dal  1º
gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta  di
vendita, nel mercato a termine del gas naturale gestito  dal  Gestore
dei mercati energetici, di un volume di gas  naturale  corrispondente
al 5 per cento del totale annuo immesso  dal  medesimo  soggetto  nei
punti di entrata della  rete  nazionale  di  trasporto  connessi  con
gasdotti   provenienti   da   altri   Stati   o   da   terminali   di
rigassificazione di gas naturale liquefatto  (GNL),  con  contestuale
offerta di acquisto sul medesimo mercato per  un  pari  quantitativo,
con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo  di  acquisto
offerti non superiore a un valore definito con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, su proposta  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale  definisce  altresi'
le modalita' per l'adempimento del suddetto obbligo. Il  Gestore  dei
mercati energetici trasmette i relativi  dati  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato)).