DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192

((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)).

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
Testo in vigore dal: 11-6-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
    (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione). 
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici  e'
rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti
o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6.
Gli  edifici   di   nuova   costruzione   e   quelli   sottoposti   a
ristrutturazioni  importanti,  sono  dotati  di   un   attestato   di
prestazione  energetica  prima  del  rilascio  del   certificato   di
agibilita'. Nel caso di nuovo edificio,  l'attestato  e'  prodotto  a
cura del  costruttore,  sia  esso  committente  della  costruzione  o
societa'  di  costruzione  che  opera  direttamente.  Nel   caso   di
attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove  previsto
dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario
dell'immobile. 
  2. Nel caso di vendita,  di  trasferimento  di  immobili  a  titolo
gratuito o di nuova locazione di edifici o  unita'  immobiliari,  ove
l'edificio o l'unita' non ne sia  gia'  dotato,  il  proprietario  e'
tenuto a produrre l'attestato di prestazione  energetica  di  cui  al
comma 1. In tutti i casi, il proprietario  deve  rendere  disponibile
l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente  o  al
nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative  e  consegnarlo
alla fine delle medesime; in  caso  di  vendita  o  locazione  di  un
edificio prima  della  sua  costruzione,  il  venditore  o  locatario
fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e
produce l'attestato di prestazione energetica entro  quindici  giorni
dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita'. 
  ((3. Nei contratti di  compravendita  immobiliare,  negli  atti  di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di
locazione di edifici o  di  singole  unita'  immobiliari  soggetti  a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la
documentazione,   comprensiva   dell'attestato,   in   ordine    alla
attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;   copia
dell'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere   altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in  solido  e  in  parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di
locazione di  singole  unita'  immobiliari  e,  se  la  durata  della
locazione non eccede i tre anni,  essa  e'  ridotta  alla  meta'.  Il
pagamento  della  sanzione   amministrativa   non   esenta   comunque
dall'obbligo  di  presentare  alla  regione  o   provincia   autonoma
competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di  prestazione
energetica entro  quarantacinque  giorni.  L'Agenzia  delle  entrate,
sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  individua,   nel   quadro   delle   informazioni
disponibili acquisite con la registrazione  nel  sistema  informativo
dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini  del
procedimento sanzionatorio di cui alla legge  24  novembre  1981,  n.
689, e le trasmette, in via  telematica,  alla  regione  o  provincia
autonoma competente  per  l'accertamento  e  la  contestazione  della
violazione.)) 
  3-bis. COMMA NON PIU'  PREVISTO  DAL  D.L.  23  DICEMBRE  2013,  N.
145,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 
  4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una
o piu' unita' immobiliari facenti  parte  di  un  medesimo  edificio.
L'attestazione di  prestazione  energetica  riferita  a  piu'  unita'
immobiliari  puo'  essere  prodotta  solo  qualora  esse  abbiano  la
medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al  contorno,  il
medesimo orientamento  e  la  medesima  geometria  e  siano  servite,
qualora  presente,  dal  medesimo  impianto  termico  destinato  alla
climatizzazione invernale e, qualora presente, dal  medesimo  sistema
di climatizzazione estiva. 
  5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1  ha  una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo  rilascio
ed  e'  aggiornato  a   ogni   intervento   di   ristrutturazione   o
riqualificazione che modifichi la classe energetica  dell'edificio  o
dell'unita'  immobiliare.   La   validita'   temporale   massima   e'
subordinata al rispetto  delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di
controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio,
in particolare  per  gli  impianti  termici,  comprese  le  eventuali
necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e  al  decreto
del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n.  75  ((e  dalle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater)). Nel
caso di  mancato  rispetto  di  dette  disposizioni,  l'attestato  di
prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno  successivo  a
quello in cui e' prevista la prima scadenza  non  rispettata  per  le
predette operazioni di controllo di  efficienza  energetica.  A  tali
fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), sono  allegati,  in  originale  o  in  copia,
all'attestato di prestazione energetica. 
  6. Nel caso di edifici utilizzati da  pubbliche  amministrazioni  e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore  a  500  m²,
ove  l'edificio  non  ne  sia  gia'  dotato,  e'  fatto  obbligo   al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione,  di  produrre
l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e di  affiggere
l'attestato  di  prestazione  energetica  con  evidenza  all'ingresso
dell'edificio  stesso  o  in  altro  luogo  chiaramente  visibile  al
pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di  500  m²  di  cui
sopra, e' abbassata  a  250  m².  Per  gli  edifici  scolastici  tali
obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3  della
legge 11 gennaio 1996, n. 23. 
  6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)). 
  7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile  totale
superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato  l'attestato  di
prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e'  fatto  obbligo,  al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione  dell'edificio
stesso,  di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato   all'ingresso
dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 
  8. Nel caso di offerta di vendita  o  di  locazione,  ad  eccezione
delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro
mesi all'anno, i corrispondenti annunci  tramite  tutti  i  mezzi  di
comunicazione  commerciali  riportano  gli  indici   di   prestazione
energetica  dell'involucro  e  globale  dell'edificio  o  dell'unita'
immobiliare e la classe energetica corrispondente. 
  9. Tutti i contratti, nuovi o  rinnovati,  relativi  alla  gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali  figura  come  committente  un  soggetto  pubblico,  devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati. 
  10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato  di  prestazione
energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in  corso
di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 
  ((10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia  e'  installato,
sostituito o migliorato,  e'  analizzata  la  prestazione  energetica
globale della parte modificata e, se del  caso,  dell'intero  sistema
modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al  proprietario
dell'edificio, in modo che rimangano  disponibili  e  possano  essere
utilizzati per la verifica di conformita' ai requisiti minimi di  cui
al presente decreto e per il rilascio degli attestati di  prestazione
energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5,  e'
rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.)) 
  11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto
previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e' predisposto al
fine  di  semplificare  il  successivo  rilascio  dell'attestato   di
prestazione energetica. A tale fine,  l'attestato  di  qualificazione
energetica comprende  anche  l'indicazione  di  possibili  interventi
migliorativi  delle  prestazioni   energetiche   e   la   classe   di
appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare,  in  relazione
al  sistema  di  certificazione  energetica  in  vigore,  nonche'   i
possibili passaggi di classe a seguito della eventuale  realizzazione
degli  interventi  stessi.  L'estensore   provvede   ad   evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento  che  il  medesimo  non
costituisce attestato di  prestazione  energetica  dell'edificio,  ai
sensi del presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e'  od
e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  per  la  pubblica
amministrazione e la  semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di  calcolo
definite con i  decreti  di  cui  all'  articolo  4,  e'  predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26
giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio
2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: 
    a) la previsione  di  metodologie  di  calcolo  semplificate,  da
rendere  disponibili  per  gli  edifici  caratterizzati  da   ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini; 
    b) la definizione di un attestato di prestazione  energetica  che
comprende   tutti   i   dati   relativi   all'efficienza   energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare  e  confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 
      1) la  prestazione  energetica  globale  dell'edificio  sia  in
termini di energia  primaria  totale  che  di  energia  primaria  non
rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 
      2) la classe  energetica  determinata  attraverso  l'indice  di
prestazione energetica globale  dell'edificio,  espresso  in  energia
primaria non rinnovabile; 
      3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i  consumi
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento,  attraverso  gli
indici di prestazione termica utile per la climatizzazione  invernale
ed estiva dell'edificio; 
      4) i  valori  di  riferimento,  quali  i  requisiti  minimi  di
efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
      5) le emissioni di anidride carbonica; 
      6) l'energia esportata; 
      7) le  raccomandazioni  per  il  miglioramento  dell'efficienza
energetica  dell'edificio  con  le  proposte  degli  interventi  piu'
significativi ed economicamente convenienti, separando la  previsione
di  interventi  di   ristrutturazione   importanti   da   quelli   di
riqualificazione energetica; 
      8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione
energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; 
      ((8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio  e  del  relativo
verbale  sottoscritto  dal  proprietario  dell'immobile  o   un   suo
delegato;)) 
    c) la  definizione  di  uno  schema  di  annuncio  di  vendita  o
locazione, per  esposizione  nelle  agenzie  immobiliari,  che  renda
uniformi le informazioni  sulla  qualita'  energetica  degli  edifici
fornite ai cittadini; 
    d) la definizione di un sistema informativo comune per  tutto  il
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le  regioni  e  le
province autonome, che comprenda la  gestione  di  un  catasto  degli
edifici, degli attestati di prestazione  energetica  e  dei  relativi
controlli pubblici. (8) 
  ((12-bis. Il sistema informativo di cui al comma  12,  lettera  d),
consente la raccolta dei dati relativi al consumo  di  energia  degli
edifici pubblici e privati, misurato o  calcolato,  per  i  quali  e'
stato  rilasciato  un  attestato   di   prestazione   energetica   in
conformita' del presente articolo.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 18, comma 3-bis) che "I
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  a),  capoverso  "1",
all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 6", comma 12, e all'articolo
7,  comma  1,  capoverso  "1",  terzo  periodo,  sono  emanati  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 1, comma  8)
che "Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3  dell'articolo  6
del decreto legislativo n.  192  del  2005  si  applica  altresi'  ai
richiedenti,  in  luogo  di  quella  della  nullita'  del   contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma  3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in  vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia  gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato".