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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2013)
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Testo in vigore dal: 26-2-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64 che prevede, al comma 3, la  predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di  un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la ridefinizione
dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola  anche  attraverso
la razionalizzazione dei  piani  di  studio  e  dei  relativi  quadri
orario, nonche',  alla  lettera  f),  la  ridefinizione  dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli  adulti,  ivi
compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  recante
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1  della  legge
28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 632; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  ed  in  particolare
l'articolo 13; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo  1998,  n.
157,   concernente   regolamento   recante   norme   di    attuazione
dell'articolo 1, comma 20, della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,
concernente  l'aggregazione  di  istituti  scolastici  di  istruzione
secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230,   concernente   regolamento   recante   norme   sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative  della  liberta',
ed in particolare gli articoli 41 e 43; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e  il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti professionali,  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,   concernente   regolamento   recante   revisione    dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
25 gennaio 2008, recante linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema  dell'istruzione  e  formazione  tecnica   superiore   e   la
costituzione degli istituti tecnici superiori; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25  ottobre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del  4  gennaio  2008,
recante  riorganizzazione  dei  Centri  territoriali  permanenti  per
l'educazione  degli  adulti  e  dei  corsi  serali,   in   attuazione
dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, di applicazione dell'articolo 4,
comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139, con  allegato  il
modello di certificazione dei saperi  e  delle  competenze  acquisiti
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; 
  Visto il comma 2-bis dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1,  comma  22,  lettera
i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il rilascio  del
permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  al
superamento di un test di conoscenza della lingua  italiana,  le  cui
modalita' di svolgimento sono determinate con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per  l'apprendimento
permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche
dell'apprendimento permanente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'Adunanza del 16 dicembre 2009; 
  Considerato che la maggior parte delle osservazioni  del  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento,  altre  una
parziale attuazione, compatibilmente  con  i  vincoli  imposti  dalla
finanza  pubblica,  altre  ancora  saranno  recepite   con   separati
provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 maggio 2010; 
  Considerato  che  la  Conferenza  unificata,  di  cui  al   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 maggio 2010 ha
espresso   parere   favorevole,   con    alcune    condizioni    che,
compatibilmente con i vincoli imposti dalla  finanza  pubblica,  sono
state accolte; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14  giugno
2010; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica  e
della  Camera  dei  deputati   competenti   per   materia   espressi,
rispettivamente, il 20 ottobre 2010 e il 10 novembre 2010; 
  Considerato che le condizioni contenute nei predetti  pareri  delle
competenti    Commissioni    parlamentari    trovano    accoglimento,
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica; 
  Considerato, in particolare, che la VII  Commissione  della  Camera
dei Deputati ha ritenuto necessario «ottimizzare le risorse  umane  e
strumentali  disponibili  attraverso   la   previsione   di   modelli
organizzativi "a rete" sul territorio, idonei a  sviluppare  rapporti
stabili e organici tra i centri provinciali  per  l'istruzione  degli
adulti, dotati di una propria  autonomia  a  norma  dell'articolo  1,
comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi  nelle
quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da  assicurare
all'utenza la piu' ampia e  diversificata  offerta  di  istruzione  e
formazione  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
economicita' e contenimento della spesa pubblica»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento detta le norme generali per la  graduale
ridefinizione  ai  sensi  dell'articolo  11,  a   partire   dall'anno
scolastico 2013-2014,  dell'assetto  organizzativo  e  didattico  dei
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi
serali, di seguito denominati:  «Centri»,  in  attuazione  del  piano
programmatico di interventi di cui  all'articolo  64,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,   di   seguito   denominato:
«decreto-legge  n.  112  del  2008»,  al   fine   di   una   maggiore
razionalizzazione dell'utilizzo delle  risorse  umane  e  strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al
sistema scolastico. 
  2. La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della
riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma  632,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 64, comma 4,  lettera  f),  del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i Centri  nei  quali
sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e  comunque
entro l'anno scolastico  2014-2015,  nel  rispetto  della  competenza
esclusiva delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri
territoriali permanenti per l'istruzione  e  la  formazione  in  eta'
adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29
luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di  titoli
di studio, ivi compresi  i  corsi  della  scuola  dell'obbligo  e  di
istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e  pena
attivati ai sensi della normativa previgente. 
  3. Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di
istruzione degli adulti  sono  riorganizzati  nei  percorsi  indicati
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati  dai  Centri  di
cui all'articolo 2, e nei percorsi indicati all'articolo 4, comma  1,
lettera  b),  realizzati  dalle  istituzioni   scolastiche   di   cui
all'articolo 4, comma 6. 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              - Il testo dell'art. 64  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.  133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e'  il
          seguente: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - 1. Ai fini di  una  migliore  qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo  anche  conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b) ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c)  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d)    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter) nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili,  all'art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              6-bis. I piani di ridimensionamento  delle  istituzioni
          scolastiche, rientranti nelle competenze  delle  regioni  e
          degli enti locali, devono essere in ogni caso  ultimati  in
          tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi
          di razionalizzazione della  rete  scolastica  previsti  dal
          presente  comma,  gia'  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la  procedura
          di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno  2003,  n.
          131,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i
          rapporti con le regioni, diffida  le  regioni  e  gli  enti
          locali inadempienti ad  adottare,  entro  quindici  giorni,
          tutti gli atti amministrativi, organizzativi  e  gestionali
          idonei a garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
          ridimensionamento della rete scolastica. Ove le  regioni  e
          gli enti locali  competenti  non  adempiano  alla  predetta
          diffida,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentito il Ministro per i rapporti con le  regioni,  nomina
          un commissario ad acta. Gli eventuali  oneri  derivanti  da
          tale nomina sono  a  carico  delle  regioni  e  degli  enti
          locali. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art.  1,  comma  621,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo vigente dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n.
          112 del 2008, si vedano le note al titolo. 
              -  Il  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado» approvato con decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297, e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59
          (Definizione delle  norme  generali  relative  alla  scuola
          dell'infanzia e al primo  ciclo  dell'istruzione,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 28 marzo  2003,  n.  53)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  2004,  n.  51,
          S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.
          76 (Definizione delle  norme  generali  sul  diritto-dovere
          all'istruzione e alla  formazione,  a  norma  dell'art.  2,
          comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.  53)  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n.
          103. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.   77
          (Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'art. 4  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo  2003,
          n. 53) e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          novembre 2005, n. 257, S.O. 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  632,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007), e' il seguente: 
              «632. Ferme restando  le  competenze  delle  regioni  e
          degli enti locali in materia, in relazione  agli  obiettivi
          fissati dall'Unione europea, allo scopo di  far  conseguire
          piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
          anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
          della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
          l'educazione degli adulti e  i  corsi  serali,  funzionanti
          presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado,
          sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
          territoriali  e  ridenominati   "Centri   provinciali   per
          l'istruzione degli adulti". Ad essi e' attribuita autonomia
          amministrativa,   organizzativa   e   didattica,   con   il
          riconoscimento di un proprio organico  distinto  da  quello
          degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in  sede
          di contrattazione  collettiva  nazionale,  nei  limiti  del
          numero delle autonomie scolastiche  istituite  in  ciascuna
          regione  e  delle  attuali  disponibilita'  complessive  di
          organico. Alla riorganizzazione di cui al  presente  comma,
          si  provvede  con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai  sensi
          del medesimo decreto legislativo.». 
              - La legge 11  gennaio  2007,  n.  1  (Disposizioni  in
          materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
          istruzione secondaria superiore  e  delega  al  Governo  in
          materia di raccordo tra la  scuola  e  le  universita')  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio  2007,
          n. 10. 
              - Il testo dell'art. 13 del  decreto-legge  31  gennaio
          2007, n. 7, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti  per  la  tutela
          dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,   lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli)  e'
          il seguente: 
              «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale e  di  valorizzazione  dell'autonomia
          scolastica.  Misure   in   materia   di   rottamazione   di
          autoveicoli.   Semplificazione    del    procedimento    di
          cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari.  Revoca
          delle concessioni per la progettazione e la costruzione  di
          linee  ad  alta  velocita'   e   nuova   disciplina   degli
          affidamenti   contrattuali    nella    revoca    di    atti
          amministrativi.  Clausola  di  salvaguardia.   Entrata   in
          vigore). -  1.  Fanno  parte  del  sistema  dell'istruzione
          secondaria superiore  di  cui  al  decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i  licei,
          gli istituti tecnici e gli istituti  professionali  di  cui
          all'art. 191, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  tutti  finalizzati  al
          conseguimento  di  un  diploma  di  istruzione   secondaria
          superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n.  226  del
          2005, al primo  periodo  del  comma  6  sono  soppresse  le
          parole: "economico," e  "tecnologico",  e  il  comma  8  e'
          sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico
          si articolano in indirizzi  per  corrispondere  ai  diversi
          fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo  n.
          226 del 2005 sono abrogati il comma 7  dell'art.  2  e  gli
          articoli 6 e 10. 
              1-bis.   Gli   istituti   tecnici   e   gli    istituti
          professionali  di  cui  al  comma  1  sono   riordinati   e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti   al   sistema   dell'istruzione    secondaria
          superiore, finalizzati istituzionalmente  al  conseguimento
          del diploma di cui al medesimo comma  1;  gli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'art.  3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  attivano
          ogni opportuno collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e
          dell'impresa, ivi compresi il  volontariato  e  il  privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali. 
              1-ter. Nel quadro del riordino e del  potenziamento  di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  da
          rendere entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  dei  relativi  schemi,  decorso  il  quale  i
          regolamenti  possono   comunque   essere   adottati,   sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il  loro  ammodernamento  nell'ambito   di   ampi   settori
          tecnico-professionali, articolati in un'area di  istruzione
          generale,  comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree   di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati di apprendimento; la previsione di un  monte  ore
          annuale delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi  nei
          limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto  per
          i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e del monte ore  complessivo  annuale
          da definire ai sensi dell'art. 1, comma  605,  lettera  f),
          della legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  la  conseguente
          riorganizzazione delle discipline di insegnamento  al  fine
          di potenziare le attivita' laboratoriali,  di  stage  e  di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1-quater. I regolamenti di  cui  al  comma  1-ter  sono
          adottati entro il 31 luglio 2008. 
              1-quinquies.  Sono  adottate  apposite   linee   guida,
          predisposte  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione   e
          d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, con la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del medesimo decreto  legislativo,  al  fine  di
          realizzare organici raccordi tra i percorsi degli  istituti
          tecnico-professionali  e  i  percorsi   di   istruzione   e
          formazione professionale finalizzati  al  conseguimento  di
          qualifiche e  diplomi  professionali  di  competenza  delle
          regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. 
              1-sexies.  All'attuazione  dei   commi   da   1-bis   a
          1-quinquies si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              2.   Fatta   salva   l'autonomia   delle    istituzioni
          scolastiche e nel  rispetto  delle  competenze  degli  enti
          locali e  delle  regioni,  possono  essere  costituiti,  in
          ambito     provinciale     o     sub-provinciale,     "poli
          tecnico-professionali"  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli
          istituti  professionali,  le  strutture  della   formazione
          professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma  624,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  le  strutture  che
          operano   nell'ambito   del   sistema   dell'istruzione   e
          formazione tecnica superiore denominate  "istituti  tecnici
          superiori"  nel  quadro  della  riorganizzazione   di   cui
          all'art. 1, comma 631, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296.  I   "poli"   sono   costituiti   sulla   base   della
          programmazione dell'offerta  formativa,  comprensiva  della
          formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
          alla loro realizzazione in  relazione  alla  partecipazione
          delle  strutture  formative  di  competenza  regionale.   I
          "poli", di natura consortile, sono  costituiti  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 7, comma 10,  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo  stabile  e
          organico la diffusione della cultura scientifica e  tecnica
          e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
          e produttiva del Paese. Essi sono dotati di  propri  organi
          da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione  del
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Sono fatte salve le competenze  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, in conformita' ai loro  statuti  e  alle  relative
          norme di attuazione. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 15, comma 1, dopo la  lettera  i-septies)
          e' aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni  liberali
          a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e  grado,
          statali e paritari senza scopo  di  lucro  appartenenti  al
          sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo
          2000,  n.  62,  e  successive  modificazioni,   finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.
          23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; 
                b) all'art. 100, comma  2,  dopo  la  lettera  o)  e'
          aggiunta la seguente:  "o-bis)  le  erogazioni  liberali  a
          favore degli istituti scolastici di ogni  ordine  e  grado,
          statali e paritari senza scopo  di  lucro  appartenenti  al
          sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo
          2000,  n.  62,  e  successive  modificazioni,   finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento dell'offerta formativa, nel  limite  del  2
          per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
          misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.  23  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; 
                c) all'art. 147, comma 1, le  parole:  "e  i-quater)"
          sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)". 
              4. All'onere derivante dal  comma  3,  valutato  in  54
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di  euro  a
          decorrere dall'anno 2009, si provvede: 
                a)  per  l'anno   2008,   mediante   utilizzo   delle
          disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
          all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.  452,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2002, n. 16, che a tale  fine  sono  vincolate  per  essere
          versate all'entrata del bilancio dello Stato  nel  predetto
          anno. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le
          modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
          ciascuna delle predette contabilita' speciali ai  fini  del
          relativo versamento; 
                b)  a  decorrere  dal  2009  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al monitoraggio degli oneri di cui al  comma  3,  anche  ai
          fini dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
          emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma,  n.  2,  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
          vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al  presente
          comma,  sono   tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,
          corredati da apposite relazioni illustrative. 
              6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
          dopo due anni di applicazione, alle competenti  Commissioni
          parlamentari sull'andamento delle  erogazioni  liberali  di
          cui al comma 3. 
              7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di  cui
          al comma 3 non possono far parte del consiglio di  istituto
          e della giunta  esecutiva  delle  istituzioni  scolastiche.
          Sono esclusi dal divieto coloro che  hanno  effettuato  una
          donazione per un valore  non  superiore  a  2.000  euro  in
          ciascun anno scolastico. I dati concernenti  le  erogazioni
          liberali di  cui  al  comma  3,  e  in  particolare  quelli
          concernenti  la  persona  fisica  o  giuridica  che  le  ha
          effettuate, sono dati personali agli effetti del codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              8. Le disposizioni di cui al comma 3  hanno  effetto  a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  dal  1°  gennaio
          2007. 
              8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  1,  dell'art.  1   dopo   le   parole:
          "costituito  dal  sistema"  sono  aggiunte   le   seguenti:
          "dell'istruzione secondaria superiore"  e  conseguentemente
          le parole: "dei licei" sono soppresse; al  medesimo  comma,
          le  parole:  "Esso  e'  il  secondo  grado  in  cui"   sono
          sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione
          di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, nel secondo ciclo"; 
                b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti  agli  allegati
          C/3 e C/8 sono soppressi; 
                c)  all'art.  3,  comma  2,  ultimo   periodo,   sono
          soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10; 
                d) all'allegato B le  parole  da:  "Liceo  economico"
          fino a: "i fenomeni  economici  e  sociali"  e  da:  "Liceo
          tecnologico" fino alla fine sono soppresse. 
              8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art.  31,  comma
          2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,  sono
          escluse le disposizioni del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che  fanno  riferimento
          agli istituti tecnici e professionali. 
              8-quater. Il contributo  concesso  dall'art.  1,  comma
          224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  il  beneficio
          previsto dal comma 225 del medesimo articolo,  al  fine  di
          favorire il contenimento delle emissioni inquinanti  ed  il
          risparmio energetico nell'ambito del  riordino  del  regime
          giuridico dei  veicoli,  si  applicano  limitatamente  alla
          rottamazione senza sostituzione e non spettano in  caso  di
          acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro  tre  anni
          dalla  data  della  rottamazione  medesima.   Il   medesimo
          contributo e il beneficio predetti sono estesi alle  stesse
          condizioni e modalita' indicate nelle  citate  disposizioni
          anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o  euro  1
          consegnate ad un  demolitore  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2007. 
              8-quinquies. All'art. 1,  comma  225,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio," sono
          inserite le seguenti: "ovvero del comune dove e' ubicata la
          sede di lavoro,". 
              8-sexies. (Abrogato). 
              8-septies. (Abrogato). 
              8-octies. (Abrogato). 
              8-novies. (Abrogato). 
              8-decies. (Abrogato). 
              8-undecies. (Abrogato). 
              8-duodecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          Dalla medesima data decorrono i termini  di  cui  ai  commi
          8-septies e 8-novies per  i  mutui  immobiliari  estinti  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  stessa
          legge  di  conversione  e  sono  abrogate  le  disposizioni
          legislative e regolamentari statali  incompatibili  con  le
          disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e  le
          clausole in contrasto con le prescrizioni di cui  ai  commi
          da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e  non  comportano  la
          nullita' del contratto. 
              8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies  a
          8-duodecies estinti prima della data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto  e  la  cui
          ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
          il termine di cui al comma  8-septies  decorre  dalla  data
          della richiesta della quietanza da parte del  debitore,  da
          effettuarsi mediante lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento. 
              8-quaterdecies. (Abrogato). 
              8-quinquiesdecies.  Al  fine  di  consentire   che   la
          realizzazione del Sistema alta  velocita'  avvenga  tramite
          affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
          vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
          e con limiti di spesa compatibili con  le  priorita'  ed  i
          programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
          nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
          decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  al  gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e  degli  impegni
          assunti dallo Stato nei confronti  dell'Unione  europea  in
          merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico: 
                a) sono revocate le concessioni rilasciate  alla  TAV
          S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello  Stato  il  7  agosto  1991
          limitatamente alla tratta Milano-Verona e  alla  sub-tratta
          Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
          e il 16  marzo  1992  relativa  alla  linea  Milano-Genova,
          comprensiva delle relative interconnessioni,  e  successive
          loro integrazioni e modificazioni; 
                b) e' altresi' revocata  l'autorizzazione  rilasciata
          al Concessionario della Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.
          all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti  e  della
          navigazione  31  ottobre  2000,  n.  138  T,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui  consente
          di proseguire nel rapporto convenzionale  con  la  societa'
          TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
          linea Terzo valico dei  Giovi/Milano-Genova,  della  tratta
          Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova. 
              8-sexiesdecies. Per effetto delle  revoche  di  cui  al
          comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali  stipulati
          da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15  ottobre
          1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
          continuita', con RFI S.p.A. e i relativi  atti  integrativi
          prevedono la quota di lavori che deve essere  affidata  dai
          contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
          conforme alle previsioni delle direttive comunitarie. 
              8-septiesdecies. (Abrogato). 
              8-duodevicies.  All'art.  21-quinquies  della  legge  7
          agosto 1990, n.  241,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "1-bis. Ove la revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico". 
              8-undevicies. (Abrogato). 
              8-vicies. Le disposizioni  del  presente  decreto  sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche con riferimento alle disposizioni del titolo V  della
          parte seconda  della  Costituzione  per  le  parti  in  cui
          prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto  a  quelle
          gia' attribuite. 
              8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore  il
          giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e   sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge.». 
              - Il testo del decreto-legge 1° settembre2008, n.  137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n.  169,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia   di
          istruzione  e  universita'»  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2008, n. 204. 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  (Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n.
          155. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          2  marzo  1998,  n.  157  (Regolamento  recante  norme   di
          attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge  28  dicembre
          1995,  n.  549,  concernente  l'aggregazione  di   istituti
          scolastici di istruzione  secondaria  superiore)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1998, n. 120. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 marzo 1999, n. 275 (Norme in materia di  autonomia  delle
          istituzioni scolastiche) e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  41  e  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.
          230    (Regolamento    recante    norme    sull'ordinamento
          penitenziario e sulle misure privative e  limitative  della
          liberta'): 
              «Art. 41 (Corsi di istruzione a  livello  della  scuola
          d'obbligo). - 1. Il Ministero  della  pubblica  istruzione,
          previe opportune intese con il Ministero  della  giustizia,
          impartisce direttive agli organi periferici della  pubblica
          istruzione per l'organizzazione di corsi  a  livello  della
          scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43,
          comma 1, relativamente  alla  scolarita'  obbligatoria  nei
          corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo
          svolgimento e il coordinamento dei corsi di  istruzione  si
          attuano preferibilmente sulla base di protocolli di  intesa
          fra i Ministeri predetti. 
              2.  Il  dirigente  dell'ufficio  scolastico  regionale,
          sulla base delle indicazioni e  delle  richieste  formulate
          dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti
          scolastici,  concerta   con   il   provveditore   regionale
          dell'amministrazione penitenziaria, la  dislocazione  e  il
          tipo dei vari corsi a livello  della  scuola  d'obbligo  da
          istituire  nell'ambito  del  provveditorato,   secondo   le
          esigenze della popolazione penitenziaria. 
              3. L'organizzazione  didattica  e  lo  svolgimento  dei
          corsi     sono     curati     dai     competenti     organi
          dell'amministrazione   scolastica.   Le   direzioni   degli
          istituti forniscono locali e attrezzature adeguate. 
              4. Le direzioni degli istituti curano  che  venga  data
          adeguata informazione ai detenuti e  agli  internati  dello
          svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono  la  piu'
          ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari  di
          svolgimento   dei   corsi   siano   compatibili   con    la
          partecipazione  di  persone  gia'  impegnate  in  attivita'
          lavorativa o in altre attivita' organizzate  nell'istituto.
          Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri
          istituti, dei detenuti ed internati impegnati in  attivita'
          scolastiche, anche se motivati da esigenze di  sfollamento,
          e  qualunque   intervento   che   possa   interrompere   la
          partecipazione  a  tali  attivita'.  Le  direzioni,  quando
          ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o
          internati  che  frequentano  i   corsi,   acquisiscono   in
          proposito il parere  degli  operatori  dell'osservazione  e
          trattamento e quello delle  autorita'  scolastiche,  pareri
          che sono uniti alla  proposta  di  trasferimento  trasmessa
          agli organi competenti  a  decidere.  Se  viene  deciso  il
          trasferimento, lo stesso e' attuato, in  quanto  possibile,
          in un istituto che  assicuri  alla  persona  trasferita  la
          continuita' didattica. 
              5. Per lo  svolgimento  dei  corsi  e  delle  attivita'
          integrative dei relativi curricoli, puo' essere  utilizzato
          dalle autorita'  scolastiche,  d'intesa  con  le  direzioni
          degli  istituti,  il  contributo  volontario   di   persone
          qualificate, le  quali  operano  sotto  la  responsabilita'
          didattica del personale scolastico. 
              6. In ciascun istituto penitenziario e' costituita  una
          commissione   didattica,   con   compiti    consultivi    e
          propositivi,  della  quale   fanno   parte   il   direttore
          dell'istituto, che la presiede, il  responsabile  dell'area
          trattamentale e gli insegnanti. La commissione e' convocata
          dal direttore e formula un progetto annuale  o  pluriennale
          di istruzione.». 
              «Art. 43 (Corsi di istruzione secondaria superiore).  -
          1. I corsi di istruzione secondaria superiore,  comprensivi
          della  scolarita'  obbligatoria  prevista   dalle   vigenti
          disposizioni,    sono     organizzati,     su     richiesta
          dell'amministrazione  penitenziaria,  dal  Ministero  della
          pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali
          di scuole del  predetto  livello  in  determinati  istituti
          penitenziari. La dislocazione di tali succursali e'  decisa
          con riferimento alle indicazioni del protocollo  di  intesa
          di cui al comma 1 dell'art. 41, assicurando la presenza  di
          almeno una delle succursali predette in ogni regione. 
              2. A tali corsi sono ammessi detenuti e  internati  che
          manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli  studi
          e  che  debbano  permanere  in  esecuzione   della   misura
          privativa della  liberta'  per  un  periodo  di  tempo  non
          inferiore ad un anno scolastico. 
              3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5
          e 6 dell'art. 41. 
              4. Per agevolare i condannati e gli internati  che  non
          siano in condizioni di frequentare  i  corsi  regolari,  la
          direzione  dell'istituto  puo'  concordare  con  un  vicino
          istituto d'istruzione secondaria superiore, le modalita' di
          organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli
          esami, per l'accesso agli  anni  di  studio  intermedi  dei
          corsi  di  istruzione  secondaria  superiore.  A  tal  fine
          possono  essere  utilizzate  anche  persone  dotate   della
          necessaria    qualificazione     professionale.     Analoga
          agevolazione e' offerta agli imputati. 
              5. Sono stabilite intese con le  autorita'  scolastiche
          per offrire la possibilita' agli studenti di sostenere  gli
          esami previsti per i vari corsi. 
              6. Qualora non sia  possibile  rendere  compatibile  lo
          svolgimento dei corsi di studio con quello della  attivita'
          di lavoro, come  previsto  dal  comma  4  dell'art.  41,  i
          condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi,
          previsti dal comma 1 del presente articolo, sono  esonerati
          dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione,  di
          cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro, a loro
          richiesta.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la  riorganizzazione  della
          rete scolastica e il razionale ed efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale,
          organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e  del
          primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64,  comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          agosto 2009, n. 191. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          15 marzo 2010, n. 87  (Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti professionali,  a  norma  dell'art.
          64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          15 marzo 2010, n. 88  (Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133)  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  giugno  2010,
          n. 137, S.O. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          15  marzo  2010,  n.  89  (Regolamento  recante   revisione
          dell'assetto ordinamentale, organizzativo e  didattico  dei
          licei a norma dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   25   gennaio   2008   (Linee   guida   per    la
          riorganizzazione del Sistema  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          aprile 2008, n. 86. 
              - Il testo del  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione 22 agosto  2007,  n.  139  (Regolamento  recante
          norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione,
          ai sensi dell'art. 1, comma 622, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296) e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 agosto 2007, n. 202. 
              - Il testo del  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione 25 ottobre  2007  (Riorganizzazione  dei  centri
          territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei
          corsi serali, in attuazione dell'art. 1, comma  632,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296) e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3. 
              - Il testo del decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  27  gennaio  2010,  n.  9
          (Adozione del modello di certificazione dei saperi e  delle
          competenze   acquisite   dagli    studenti    al    termine
          dell'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2010,  n.
          146. 
              - Si riporta il testo dell'art.  9,  comma  2-bis,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              «Art. 9 (Permesso di soggiorno CE per  soggiornanti  di
          lungo periodo). 
              "1-2 (Omissis). 
              2-bis. Il rilascio del permesso  di  soggiorno  CE  per
          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al
          superamento, da  parte  del  richiedente,  di  un  test  di
          conoscenza della  lingua  italiana,  le  cui  modalita'  di
          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              3-13 (Omissis).». 
              - Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
          e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a  competenze
          chiave  per  l'apprendimento  permanente  (2006/962/CE)  e'
          stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
          del 30 dicembre 2006. 
              - Il testo della Raccomandazione del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla  costituzione  del
          Quadro  europeo  delle   qualifiche   per   l'apprendimento
          permanente  (2008/C  111/01)  e'  stata  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n.
          112 del 2008, si veda nella nota al titolo. 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  632,  della  citata
          legge n. 296 del 2006, si veda nelle note alle premesse. 
              - L'Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29
          luglio  1997,  n.  455,  reca   «Istituzione   dei   centri
          territoriali permanenti».