DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 (in G.U. 31/10/2008, n.256).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/2019)
Testo in vigore dal: 1-9-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
        Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo  17  ottobre
2005, n. 226, e' abrogato. 
  5. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  si  provvede  al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti ,
tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento  e  della
disabilita'  degli  alunni,  e  sono  stabilite  eventuali  ulteriori
modalita' applicative del presente articolo. 
                                                                  (4) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art.  26,  comma
5) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2017  le  disposizioni
di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22  giugno  del  2009,  n.  122,  nonche'
l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.
137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di  avere
efficacia con riferimento  alle  istituzioni  scolastiche  del  primo
ciclo di istruzione".