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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2012, n. 146

Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. (12G0165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2012
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Testo in vigore dal: 13-9-2012
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE; 
  Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio  2010,
n. 39, secondo  il  quale  deve  essere  regolata  l'attivita'  e  la
modalita' di svolgimento del tirocinio, nonche' il relativo registro,
e in particolare il comma 8 di detto articolo,  in  forza  del  quale
devono essere definite con regolamento, di concerto con il  Ministero
della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la  societa'  e
la borsa, le modalita' di attuazione del medesimo articolo 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Codice   dell'amministrazione
digitale»; 
  Visto l'articolo 38  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale  prevede  che
al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli  enti
previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita'  per  l'utilizzo  esclusivo  dei
propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata,
anche a mezzo di intermediari  abilitati,  per  la  presentazione  da
parte  degli  interessati  di  denunce,  istanze,  atti  e   garanzie
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti  fiscali,  contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta
di attestazioni e certificazioni; 
  Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che ha
formulato, ai sensi del citato  articolo  3,  comma  8,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n.  RM/11092879
in  data  17  novembre  2011  in  merito  allo  schema  del  presente
regolamento; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali,  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre  2011,  n.
419; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  formulato  nell'adunanza
della Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, in data  8
marzo 2012; 
  Vista la nota  n.  4530  del  14  maggio  2012,  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  per  gli  affari
giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e  la  gestione
del registro del tirocinio, nonche' le modalita' di svolgimento dello
stesso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          17 maggio 2006,  n.  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
          legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
          modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
          e  abroga  la  direttiva  84/253/CEE  del   Consiglio,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo n. 39 del 2010: 
              «Art. 3 (Tirocinio). - 1.Il tirocinio: 
                a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di
          applicare concretamente le conoscenze  teoriche  necessarie
          per il superamento dell'esame di idoneita' professionale  e
          per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale; 
                b) ha durata almeno triennale; 
                c) e' svolto presso un revisore legale  o  un'impresa
          di  revisione  legale  abilitati  in   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea e che hanno la capacita' di  assicurare
          la formazione pratica del tirocinante. 
              2.  Nel  registro  del  tirocinio  sono  indicati,  per
          ciascun tirocinante iscritto: 
                a) le  generalita'  complete  del  tirocinante  e  il
          recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni
          relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; 
                b) la data di inizio del tirocinio; 
                c) il  soggetto  presso  il  quale  il  tirocinio  e'
          svolto; 
                d) i trasferimenti del tirocinio, le  interruzioni  e
          ogni altro fatto modificativo  concernente  lo  svolgimento
          del tirocinio. 
              3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in
          forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito
          Internet del soggetto incaricato della tenuta del  registro
          del tirocinio ai sensi dell'art. 21. 
              4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di
          tirocinio,   il   tirocinante    redige    una    relazione
          sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed  i  compiti
          relativi  ad  attivita'  di  revisione  legale   alla   cui
          predisposizione   e   svolgimento   ha   partecipato,   con
          l'indicazione del  relativo  oggetto  e  delle  prestazioni
          tecnico-pratiche  rilevanti   alla   cui   trattazione   ha
          assistito o collaborato. La relazione e'  sottoscritta  dal
          soggetto presso il quale e' svolto il tirocinio e trasmessa
          al  soggetto  incaricato  della  tenuta  del  registro  del
          tirocinio. 
              5. Il tirocinante che intende completare il periodo  di
          tirocinio  presso  altro  revisore  legale  o  societa'  di
          revisione legale, ne da' comunicazione scritta al  soggetto
          incaricato  della  tenuta  del  registro   del   tirocinio,
          allegando le attestazioni di cessazione  e  di  inizio  del
          tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il
          quale il tirocinio e' stato svolto e da  quello  presso  il
          quale e' proseguito. La relazione di  cui  al  comma  4  e'
          redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
          registro  del  tirocinio  anche  in  occasione  di  ciascun
          trasferimento del tirocinio. 
              6. Il periodo di tirocinio svolto  presso  un  soggetto
          diverso  da  quello   precedentemente   indicato   non   e'
          riconosciuto ai fini dell'abilitazione  in  mancanza  della
          preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5. 
              7. Il periodo di tirocinio interamente  o  parzialmente
          svolto  presso  un  revisore  legale  o  una  societa'   di
          revisione  legale  abilitati  in  un  altro  Stato   membro
          dell'Unione    europea    e'    riconosciuto    ai     fini
          dell'abilitazione, previa attestazione  del  suo  effettivo
          svolgimento da parte dell'autorita' competente dello  Stato
          membro in questione. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentita  la
          Consob,  disciplina  con  regolamento   le   modalita'   di
          attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: 
                a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
          domande di iscrizione al registro del tirocinio; 
                b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini
          del comma 1, lettera a); 
                c)  le  cause  di  cancellazione  e  sospensione  del
          tirocinante dal registro del tirocinio; 
                d) le  modalita'  di  rilascio  dell'attestazione  di
          svolgimento del tirocinio; 
                e)  gli  obblighi  informativi  degli  iscritti   nel
          registro del tirocinio e dei soggetti  presso  i  quali  il
          tirocinio e' svolto.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa. - Testo A)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
              "Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). 
              In vigore dal 7 aprile 2012. 
              1. Gli enti che erogano prestazioni sociali  agevolate,
          comprese quelle erogate nell'ambito delle  prestazioni  del
          diritto   allo   studio   universitario,   a   seguito   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di  cui
          all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  109,
          comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          nel rispetto delle disposizioni del codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  nei  termini  e  con
          modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
          base  di  direttive  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali,  i  dati   dei   soggetti   che   hanno
          beneficiato delle prestazioni  agevolate.  Le  informazioni
          raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
          del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai    fini
          dell'alimentazione  del  Sistema  informativo  dei  servizi
          sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n.
          328. 
              2. Con apposita  convezione  stipulata  tra  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  sono  disciplinate  le
          modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
          delle informazioni necessarie  all'emersione  dei  soggetti
          che  in  ragione  del  maggior  reddito  accertato  in  via
          definitiva non avrebbero potuto fruire o  avrebbero  fruito
          in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate  di
          cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  la  restituzione   del   vantaggio
          conseguito   per   effetto   dell'indebito   accesso   alla
          prestazione sociale agevolata, nei confronti  dei  soggetti
          che in ragione del maggior reddito accertato  hanno  fruito
          illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
          al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000  euro.  La
          sanzione e' irrogata dall'ente erogatore,  avvalendosi  dei
          poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime  sanzioni  si
          applicano nei confronti di coloro per i  quali  si  accerti
          sulla base dello scambio  di  informazioni  tra  l'lstituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato  ai  fini
          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella
          dichiarazione sostitutiva  unica  di  cui  all'art.  4  del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  109,  qualora  in
          ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
          alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.  In  caso  di
          discordanza  rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle
          verifiche all'ente che ha erogato la  prestazione,  nonche'
          il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base  degli  elementi
          acquisiti  dall'Agenzia  delle  Entrate.  L'ente  erogatore
          accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della   verifica
          effettuata, il beneficiario non  avrebbe  potuto  fruire  o
          avrebbe fruito in misura inferiore della  prestazione.  Nei
          casi diversi dall'accertamento del maggior reddito  in  via
          definitiva, per il  quale  la  sanzione  e'  immediatamente
          irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
          a chiarire i motivi della rilevata  discordanza,  ai  sensi
          della normativa vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da
          parte dell'interessato o in caso  di  mancato  accoglimento
          delle  stesse,  la   sanzione   e'   irrogata   in   misura
          proporzionale   al   vantaggio   economico    indebitamente
          conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 
              4. Al fine di razionalizzare le modalita'  di  notifica
          in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: 
                a) all'art. 60,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  1) al primo comma, lettera  a),  le  parole  «delle
          imposte» sono soppresse; 
                  2) al primo comma, lettera  d),  le  parole  «dalla
          dichiarazione  annuale  ovvero  da  altro  atto  comunicato
          successivamente  al  competente   ufficio   imposte»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «da  apposita   comunicazione
          effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
          di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in  via
          telematica con modalita' stabilite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate»; 
                  3) al secondo  comma,  le  parole  «non  risultante
          dalla dichiarazione annuale» sono soppresse; 
                  4) al terzo comma, le parole «non risultanti  dalla
          dichiarazione annuale» sono soppresse e  le  parole  «della
          comunicazione prescritta nel secondo  comma  dell'art.  36»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:   «della   dichiarazione
          prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
          del modello previsto per la  domanda  di  attribuzione  del
          numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
          fisiche   non   obbligati    alla    presentazione    della
          dichiarazione di inizio attivita' IVA.»; 
                b) all'art.  26  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  primo  comma
          e' inserito il seguente: «La notifica della  cartella  puo'
          essere eseguita, con le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a
          mezzo   posta   elettronica   certificata,    all'indirizzo
          risultante dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.
          Tali elenchi sono consultabili, anche  in  via  telematica,
          dagli agenti  della  riscossione.  Non  si  applica  l'art.
          149-bis del codice di procedura civile.». 
              5.  Al  fine  di  potenziare  ed  estendere  i  servizi
          telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
          Agenzie   fiscali,   nonche'   gli   enti    previdenziali,
          assistenziali  e  assicurativi,  con  propri  provvedimenti
          possono  definire  termini  e  modalita'   per   l'utilizzo
          esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della  posta
          elettronica certificata,  anche  a  mezzo  di  intermediari
          abilitati, per la presentazione da parte degli  interessati
          di denunce, istanze,  atti  e  garanzie  fideiussorie,  per
          l'esecuzione   di   versamenti    fiscali,    contributivi,
          previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
          richiesta   di   attestazioni    e    certificazioni.    Le
          amministrazioni ed  enti  indicati  al  periodo  precedente
          definiscono altresi' l'utilizzo dei  servizi  telematici  o
          della posta certificata, anche per gli atti,  comunicazioni
          o  servizi  dagli  stessi  resi.  Con   provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
          per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge   e'
          sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
          delle parti, la quale assume qualita'  di  fatto  ai  sensi
          dell'art. 2704, primo comma, del  codice  civile.  All'art.
          3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 463,  le  parole:  «trenta  giorni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 
              6. Data la valenza del codice  fiscale  quale  elemento
          identificativo di ogni soggetto, da indicare in  ogni  atto
          relativo  a  rapporti   intercorrenti   con   la   Pubblica
          Amministrazione,   l'Amministrazione   finanziaria    rende
          disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso,  la
          possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili  in
          Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
          codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
          conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
          intercorrenti  tra  queste  e  altri  soggetti  pubblici  o
          privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
          per favorire  la  qualita'  delle  informazioni  presso  la
          Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della   completa
          attivazione   dell'indice    delle    anagrafi    INA-SAIA,
          l'Amministrazione  finanziaria   rende   accessibili   alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  alle
          societa' interamente partecipate da  enti  pubblici  o  con
          prevalente capitale pubblico inserite nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto Nazionale di statistica  (ISTAT),
          ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  30  dicembre
          2004, numero 311, nonche' ai  concessionari  e  gestori  di
          pubblici servizi ed, infine, ai privati che  cooperano  con
          le attivita' dell'Amministrazione  finanziaria,  il  codice
          fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed  i  dati
          anagrafici  ad  esso  correlati,  al  fine  di  verificarne
          l'esistenza  e  la  corrispondenza,  oltre  che  consentire
          l'acquisizione delle corrette  informazioni  ove  mancanti.
          Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula  di
          apposita  convenzione,  anche  con   le   modalita'   della
          cooperazione applicativa. 
              7. Le imposte dovute in  sede  di  conguaglio  di  fine
          anno, per importi complessivamente superiori  a  100  euro,
          relative a redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2,
          lettera a), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, non superiori a  18.000  euro,  sono
          prelevate, in un  numero  massimo  di  undici  rate,  senza
          applicazione di interessi, a partire dal mese successivo  a
          quello in cui e'  effettuato  il  conguaglio  e  non  oltre
          quello relativamente al quale le ritenute sono versate  nel
          mese di dicembre. In caso di cessazione  del  rapporto,  il
          sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi  eredi,  gli
          importi residui da versare. 
              8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a  richiesta
          degli interessati il cui reddito  di  pensione  non  superi
          18.000  euro,   trattengono   l'importo   del   canone   di
          abbonamento Rai in un numero massimo di undici  rate  senza
          applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate  nel  mese  di  dicembre.  Con  provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro  60
          giorni dalla entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuati  i  termini  e  le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  trattenute  e   le
          modalita' di certificazione. La richiesta  da  parte  degli
          interessati deve essere presentata  entro  il  15  novembre
          dell'anno   precedente   a   quello   cui   si    riferisce
          l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
          sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi  eredi,  gli
          importi  residui  da  versare.  Le  predette  modalita'  di
          trattenuta mensile possono essere  applicate  dai  medesimi
          soggetti, a richiesta degli  interessati,  con  reddito  di
          pensione non superiore a 18.000 euro,  con  riferimento  ad
          altri tributi, previa apposita convenzione con il  relativo
          ente percettore. 
              9. 
              10. All'art. 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  dopo  le  parole  «
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite
          le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'art. 19, comma
          2, lettera d) del decreto legislativo 13  aprile  1999,  n.
          112, le societa' cessionarie del ramo di  azienda  relativo
          alle attivita' svolte in regime di  concessione  per  conto
          degli enti locali possono richiedere i dati  e  le  notizie
          relative ai beni dei contribuenti  iscritti  nei  ruoli  in
          carico alle stesse all'Ente locale, che  a  tal  fine  puo'
          accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia
          e delle finanze.». 
              11.  All'art.  74  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al  comma  2,  lettera
          b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche'  l'esercizio
          di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
          privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
          all'art. 8, comma 1-bis,  del  decreto-legge  25  settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410,  si  applicano  anche  agli  apporti
          effettuati  da  enti  pubblici  e  privati  di   previdenza
          obbligatoria. 
              12. Le disposizioni contenute nell'art. 25 del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999,  n.  46,  non  si  applicano,
          limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il
          31  dicembre  2012,  ai  contributi  non  versati  e   agli
          accertamenti notificati successivamente alla  data  del  1°
          gennaio 2004, dall'Ente creditore. 
              13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4  del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  non  si
          applicano: 
                a)  alle  persone   fisiche   che   prestano   lavoro
          all'estero per lo Stato italiano, per una sua  suddivisione
          politica o amministrativa o per un suo  ente  locale  e  le
          persone   fisiche   che    lavorano    all'estero    presso
          organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la  cui
          residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli
          ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui
          redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale
          esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
          l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero; 
                b) ai soggetti residenti in Italia  che  prestano  la
          propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
          in zone di  frontiera  ed  in  altri  Paesi  limitrofi  con
          riferimento agli investimenti e alle  attivita'  estere  di
          natura finanziaria detenute nel Paese in  cui  svolgono  la
          propria attivita' lavorativa. 
              13-bis. Nell'art. 111 del testo unico delle imposte sui
          redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1  e'  inserito  il
          seguente: 
              «1-bis.   La   variazione   delle   riserve    tecniche
          obbligatorie relative al ramo vita concorre  a  formare  il
          reddito  dell'esercizio  per  la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri  proventi
          che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
          o  esclusi,  ivi  compresa  la  quota  non  imponibile  dei
          dividendi di cui all'art. 89, comma 2, e delle  plusvalenze
          di cui all'art. 87. In ogni caso, tale rapporto  rileva  in
          misura non inferiore al 95 per cento  e  non  superiore  al
          98,5 per cento». 
              13-ter.  Le  disposizioni  contenute  nel  comma  1-bis
          dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, introdotto  dal  comma  13-bis  del  presente
          articolo, hanno effetto, nella misura ridotta  del  50  per
          cento,   anche   sul   versamento   del   secondo   acconto
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  dovuto  per  il
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              13-quater. In deroga all' art. 3 della legge 27  luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di  cui  ai  commi  13-bis  e
          13-ter si applicano a decorrere dal periodo di  imposta  in
          corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. A decorrere  dal  periodo
          di imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre
          2013,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
          al  citato  comma  1-bis  dell'art.  111  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
              13-quinquies.  Per  l'anno  finanziario  2010   possono
          altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
          mille i soggetti gia'  inclusi  nel  corrispondente  elenco
          degli enti della ricerca  scientifica  e  dell'Universita',
          predisposto per  le  medesime  finalita',  per  l'esercizio
          finanziario    2009.    Il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  procede  ad  effettuare,
          entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche  a  campione,
          tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
          posseggano anche al 30 giugno 2010 i  requisiti  che  danno
          diritto al beneficio. 
              13-sexies. All'art. 3-bis del  decreto-legge  25  marzo
          2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio 2010, n.  73,  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si
          applicano  alle  societa'   a   prevalente   partecipazione
          pubblica.». 
              13-septies. All'art. 2, comma 1, del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
          1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente: 
              «tt-bis) le prestazioni  di  servizi  effettuate  dalle
          imprese  di  cui  all'  art.  23,  comma  2,  del   decreto
          legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  attraverso  la  rete
          degli uffici postali e filatelici, dei punti di  accesso  e
          degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
          pubblico nonche'  quelle  rese  al  domicilio  del  cliente
          tramite gli addetti al recapito.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  154,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali): 
              «4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 3  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note  alle
          premesse.