DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 74 
                       Stato ed enti pubblici 
 
  1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli  ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di  personalita'  giuridica,  i
comuni,  le  unioni  di  comuni,  i  consorzi  tra  enti  locali,  le
associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo,  le  comunita'
montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 
  2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale: 
    a)  l'esercizio  di   funzioni   statali   da   parte   di   enti
pubblici;((200)) 
    b)  l'esercizio  di  attivita'  previdenziali,  assistenziali   e
sanitarie da parte di enti pubblici istituiti  esclusivamente  a  tal
fine, comprese le aziende sanitarie  locali  nonche'  l'esercizio  di
attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti  privati  di
previdenza obbligatoria. 
 
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AGGIORNAMENTO (200) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
721) che "Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74,  comma  2,
lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si
considera esercizio di funzioni statali da  parte  di  enti  pubblici
anche l'attivita' di formazione universitaria posta in  essere  dalle
universita' non statali legalmente riconosciute  che  hanno  ottenuto
l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio  universitario  aventi
valore legale, non costituite sotto forma di societa' commerciali".