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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2012, n. 146

Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. (12G0165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2012
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Testo in vigore dal:  13-9-2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolata l'attività e la modalità di svolgimento del tirocinio, nonché il relativo registro, e in particolare il comma 8 di detto articolo, in forza del quale devono essere definite con regolamento, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa, le modalità di attuazione del medesimo articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;
Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 419;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, in data 8 marzo 2012;
Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio, nonché le modalità di svolgimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:
«Art. 3 (Tirocinio). - 1.Il tirocinio:
a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;
b) ha durata almeno triennale;
c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.
2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:
a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
b) la data di inizio del tirocinio;
c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;
d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'art. 21.
4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione è sottoscritta dal soggetto presso il quale è svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.
6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.
7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;
b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);
c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;
d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;
e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Testo A) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria).
In vigore dal 7 aprile 2012.
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'art. 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.»;
b) all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura civile.».
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'art. 2704, primo comma, del codice civile. All'art. 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
9.
10. All'art. 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.».
11. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
13-bis. Nell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'art. 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'art. 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento».
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all' art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, predisposto per le medesime finalità, per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.
13-sexies. All'art. 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica.».
13-septies. All'art. 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), è aggiunta la seguente:
«tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all' art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.".
- Si riporta il testo dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali):
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse.