DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999, n. 261

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 30-4-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
                       (( (Norme transitorie). 
 
  1. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 2,
e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del  decreto  di
cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello  sviluppo
economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione  del
settore postale. 
  2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11  dell'articolo  3,  il
servizio universale e'  affidato  a  Poste  Italiane  S.p.A.  per  un
periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni
cinque anni il Ministero dello  sviluppo  economico  verifica,  sulla
base di un'analisi effettuata dall'autorita' di regolamentazione, che
l'affidamento del servizio universale a  Poste  Italiane  S.p.A.  sia
conforme ai criteri di cui alle lettere da a)  ad  f)  del  comma  11
dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si  registri  un
miglioramento di efficienza, sulla  base  di  indicatori  definiti  e
quantificati dall'autorita'. In caso di esito negativo della verifica
di cui al periodo precedente, il Ministero dello  sviluppo  economico
dispone la revoca dell'affidamento. 
  3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti  dell'autorita'  di
regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4,  e  all'articolo  6,
comma  2,  si  applica  la  disciplina  vigente  al   momento   della
pubblicazione del decreto legislativo di attuazione  della  direttiva
2008/6/CE. 
  4. Sino all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  attuative  in
materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei  titolari  di
autorizzazione generale, di cui all'articolo 10, comma 2, continua ad
applicarsi la disciplina vigente al momento della  pubblicazione  del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. 
  5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni  regolatorie
di  settore,  restano  efficaci,  purche'   non   incompatibili,   le
discipline  vigenti  al  momento  della  pubblicazione  del   decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.))