DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2022)
Testo in vigore dal: 20-10-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8
               Regime tributario del fondo ai fini IVA

  1. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini dell'imposta
sul  valore  aggiunto  per  le  cessioni  di beni e le prestazioni di
servizi  relative  alle  operazioni  dei  fondi  immobiliari  da essa
istituiti.  L'imposta  sul valore aggiunto e' determinata e liquidata
separatamente  dall'imposta  dovuta  per  l'attivita'  della societa'
secondo  le  disposizioni  previste  dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed e'
applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta
si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla
societa'  e  dai  fondi.  Gli  acquisti  di immobili effettuati dalla
societa'  di  gestione  e  imputati  ai  singoli  fondi,  nonche'  le
manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta
ai  sensi  dell'articolo 19 del citato decreto. Ai fini dell'articolo
38-bis  del medesimo decreto, gli immobili costituenti patrimonio del
fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili
ed  ai  rimborsi  d'imposta  si  provvede entro e non oltre sei mesi,
senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.
  ((1-bis.  Gli  apporti  ai  fondi  immobiliari  chiusi disciplinati
dall'articolo  37  del  testo  unico delle disposizioni in materia di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e successive modificazioni, e dall'articolo
14-bis   della   legge   25   gennaio   1994,  n.  86,  e  successive
modificazioni,    costituiti    da   una   pluralita'   di   immobili
prevalentemente   locati  al  momento  dell'apporto,  si  considerano
compresi,  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, tra le
operazioni  di  cui  all'articolo  2,  terzo  comma,  lettera b), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni,  nonche',  agli  effetti  delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo
4,  comma  1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata
al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131,  nell'articolo  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti  le  imposte  ipotecaria  e  catastale, di cui al decreto
legislativo  31  ottobre  1990, n. 347, e successive modificazioni, e
nell'articolo  4  della tariffa allegata al citato testo unico di cui
al  decreto  legislativo  n. 347 del 1990. La disposizione recata dal
presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004)).
  2.  In  alternativa  alla  richiesta  di  rimborso  la  societa' di
gestione  puo'  computare  gli  importi,  in  tutto  o  in  parte, in
compensazione  delle  imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo
17  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, anche oltre il
limite  fissato  dall'articolo  25, comma 2, del citato decreto. Puo'
altresi'  cedere  a  terzi  il  credito  indicato nella dichiarazione
annuale.  Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.  Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, aventi ad
oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro
nella misura fissa di L. 250.000.
  3.  Con  decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con
riguardo   al   versamento   dell'imposta,   all'effettuazione  delle
compensazioni e alle cessioni dei crediti.