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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2021)
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vigente al 05/12/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-10-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 116 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della
Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  123/2006/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  ed  in  particolare
l'articolo 9; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, che ha sostituito l'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, introducendo la : «Segnalazione certificata di inizio  attivita'
- SCIA»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 giugno 2010 e del 4 agosto 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata :  «Agenzia»):
il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello  Stato,  gli  enti
pubblici territoriali, gli altri enti  pubblici  non  economici,  gli
organismi di diritto pubblico; 
    c) «camere di commercio»:  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580; 
    d) «CAD»: il  Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
    f) «decreto-legge»: il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    g) «SCIA»: la segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  ai
sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, in  cui  la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere  e)
ed f), del decreto-legge; 
    h)   «dichiarazione   di   conformita'»:   l'attestazione   della
sussistenza  dei  requisiti   previsti   dalla   normativa   per   la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento  e  la  cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa; 
    i) «attivita' produttive»: le attivita' di produzione di  beni  e
servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le
attivita' turistiche e alberghiere, i servizi  resi  dalle  banche  e
dagli intermediari finanziari e i servizi  di  telecomunicazioni,  di
cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge; 
    j) «impianti produttivi»: i  fabbricati,  gli  impianti  e  altri
luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di  produzione  di
beni e servizi; 
    k) «portale»: il sito web impresainungiorno  di  riferimento  per
imprese e  soggetti  da  esse  delegati,  che  consente  di  ottenere
informazioni e interoperare telematicamente con  gli  Enti  coinvolti
nelle diverse fasi relative ad attivita' produttive e di  prestazione
di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema  pubblico
di connettivita'; 
    l) «registro imprese»: il registro di cui  all'articolo  8  della
legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  istituito  presso  la  camera  di
commercio  e  tenuto  dall'Ufficio  competente  in  conformita'  agli
articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di  un
giudice delegato  dal  Presidente  del  Tribunale  del  capoluogo  di
provincia; 
    m) «sportello unico per  le  attivita'  produttive»  (di  seguito
denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il  richiedente  in
relazione a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua
attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque  coinvolte  nel
procedimento; 
    n)  «sistema  INA-SAIA»:  il  sistema  di  servizi  che  consente
l'interconnessione  e  lo  scambio  anagrafico  fra  i  comuni  e  le
pubbliche amministrazioni; 
    o) «sistema pubblico di connettivita'»  (di  seguito  denominato:
«SPC»): l'insieme di  infrastrutture  tecnologiche  tecniche  per  lo
sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione  e  la  diffusione   del
patrimonio informativo e dei  dati  della  pubblica  amministrazione,
necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la
cooperazione  applicativa  dei  sistemi  informatici  e  dei   flussi
informativi,  garantendo  la   sicurezza,   la   riservatezza   delle
informazioni, nonche' la salvaguardia e  l'autonomia  del  patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione; 
    p) «interoperabilita'»: la  capacita'  di  un  sistema  o  di  un
prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o  prodotti,  nel
rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
          con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 116 della Costituzione: 
              «Art. 116. Il Friuli Venezia Giulia,  la  Sardegna,  la
          Sicilia,  il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e   la   Valle
          d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono  di  forme  e  condizioni
          particolari di  autonomia,  secondo  i  rispettivi  statuti
          speciali adottati con legge costituzionale. 
              La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  e'  costituita
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              Ulteriori forme e condizioni particolari di  autonomia,
          concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art.  117
          e le  materie  indicate  dal  secondo  comma  del  medesimo
          articolo alle lettere l), limitatamente  all'organizzazione
          della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
          ad altre Regioni, con  legge  dello  Stato,  su  iniziativa
          della Regione interessata, sentiti  gli  enti  locali,  nel
          rispetto dei principi di cui all'art. 119. 
              La  legge  e'  approvata  dalle  Camere  a  maggioranza
          assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo  Stato
          e la Regione interessata.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  117,  secondo  comma,
          lettere e), m), p) e r) della Costituzione: 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali . 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) - d) (omissis); 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) - l) (omissis); 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) - o) (omissis); 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q) (omissis); 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno.». 
              - La direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 12 dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel
          mercato interno e' pubblicata nella GUUE, legge 376/36  del
          27/12/2006. 
              - Il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 sulla
          «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          del mercato interno» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 23 aprile 2010, n. 94, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge  23  agosto  1988,   n.   400   recante:   Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  38,  comma  3,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito  con  modificazioni
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «3. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'  art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
                a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall' art. 9 del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241: 
                a-bis) viene assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata   dall'   art.   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
                c) l'attestazione  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
                d) i comuni che  non  hanno  istituito  lo  sportello
          unico, ovvero  il  cui  sportello  unico  non  risponde  ai
          requisiti di cui alla lettera a),  esercitano  le  funzioni
          relative allo sportello unico, delegandole alle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  le  quali
          mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che  assume
          la denominazione di «impresainungiorno»,  prevedendo  forme
          di gestione congiunta con l'ANCI; 
                e)  l'attivita'  di  impresa  puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
                f) lo sportello unico, al momento della presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                g)   per   i   progetti   di   impianto    produttivo
          eventualmente  contrastanti   con   le   previsioni   degli
          strumenti urbanistici, e' previsto  un  termine  di  trenta
          giorni per il rigetto o  la  formulazione  di  osservazioni
          ostative, ovvero  per  l'attivazione  della  conferenza  di
          servizi per la conclusione certa del procedimento; 
                h) in caso di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192». 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              - Il decreto legislativo del  31  marzo  1998,  n.  114
          relativo alla «Riforma della disciplina relativa al settore
          del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15
          marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 95 del 24 aprile 1998, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  31
          gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per  la
          tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»: 
              «Art.   9   (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del  registro
          delle  imprese,  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti  di
          cui al presente articolo. 
              2. La comunicazione unica vale  quale  assolvimento  di
          tutti   gli   adempimenti   amministrativi   previsti   per
          l'iscrizione al  registro  delle  imprese  ed  ha  effetto,
          sussistendo i presupposti di legge, ai fini  previdenziali,
          assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
          comma 7, secondo periodo,  nonche'  per  l'ottenimento  del
          codice fiscale e della partita IVA. 
              3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
          rilascia  la   ricevuta,   che   costituisce   titolo   per
          l'immediato  avvio  dell'attivita'   imprenditoriale,   ove
          sussistano i presupposti  di  legge,  e  da'  notizia  alle
          Amministrazioni  competenti   dell'avvenuta   presentazione
          della comunicazione unica. 
              4.    Le    Amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato e all'ufficio del registro  delle  imprese,
          per via telematica, immediatamente il codice fiscale  e  la
          partita  IVA  ed  entro  i  successivi  sette  giorni   gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate. 
              5. La procedura di cui al presente articolo si  applica
          anche in caso  di  modifiche  o  cessazione  dell'attivita'
          d'impresa. 
              6.  La  comunicazione,   la   ricevuta   e   gli   atti
          amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
          formato elettronico e trasmessi per via telematica. A  tale
          fine le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
          associazioni  imprenditoriali,   il   necessario   supporto
          tecnico ai soggetti privati interessati. 
              7. Con decreto adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, di concerto con i Ministri per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
          delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale,  e'
          individuato il modello di comunicazione  unica  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
          dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze,  e
          del lavoro e della previdenza sociale, ai  sensi  dell'art.
          71 del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono   individuate   le   regole   tecniche   per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente
          articolo, le modalita'  di  presentazione  da  parte  degli
          interessati  e   quelle   per   l'immediato   trasferimento
          telematico dei dati  tra  le  Amministrazioni  interessate,
          anche ai fini dei necessari controlli. 
              8. La disciplina di  cui  al  presente  articolo  trova
          applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 
              9. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  8,  sono
          abrogati l'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre  1991,
          n.  412,  e  successive  modificazioni,  e  l'art.  1   del
          decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  marzo  1993,  n.  63,  ferma
          restando la facolta' degli interessati,  per  i  primi  sei
          mesi di applicazione della nuova disciplina, di  presentare
          alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui  al
          presente articolo secondo la normativa previgente. 
              10.  Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  del   mezzo
          telematico   da   parte    delle    imprese    individuali,
          relativamente agli atti di cui  al  presente  articolo,  la
          misura dell'imposta di  bollo  di  cui  all'art.  1,  comma
          1-ter, della tariffa  annessa  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro delle finanze 20  agosto  1992,  e
          successive  modificazioni,  e'  rideterminata,   garantendo
          comunque  l'invarianza  del  gettito,   con   decreto   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
          relativo al  «Codice  in  materia  d  protezione  dei  dati
          personali» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  29
          luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 e successive modificazioni, recante il  «Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia (Testo A)», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive    modificazioni,     recante     il     «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art.  49,  comma  4-bis  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «4-bis. L' art. 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          e'  sostituito  dal  seguente:   «Art.   19   (Segnalazione
          certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto  di
          autorizzazione,  licenza,  concessione   non   costitutiva,
          permesso o nulla  osta  comunque  denominato,  comprese  le
          domande per le iscrizioni in albi  o  ruoli  richieste  per
          l'esercizio di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o
          artigianale  il   cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
          dall'accertamento  di  requisiti  e  presupposti  richiesti
          dalla legge o da atti amministrativi a contenuto  generale,
          e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
          specifici strumenti di  programmazione  settoriale  per  il
          rilascio  degli  atti  stessi,   e'   sostituito   da   una
          segnalazione dell'interessato, con la sola  esclusione  dei
          casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici  o
          culturali e degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,
          all'immigrazione,     all'asilo,     alla     cittadinanza,
          all'amministrazione  della  giustizia,  all'amministrazione
          delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
          acquisizione  del  gettito,  anche  derivante  dal   gioco,
          nonche' di quelli imposti dalla normativa  comunitaria.  La
          segnalazione e' corredata dalle  dichiarazioni  sostitutive
          di certificazioni e  dell'atto  di  notorieta'  per  quanto
          riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e  i  fatti
          previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445,  nonche'  dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di
          tecnici   abilitati,   ovvero   dalle   dichiarazioni    di
          conformita' da parte  dell'Agenzia  delle  imprese  di  cui
          all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi  in  cui  la  legge  prevede
          l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni competenti. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e'
          consentito intervenire solo in presenza del pericolo di  un
          danno  per  il  patrimonio  artistico  e   culturale,   per
          l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica  o  la
          difesa   nazionale   e   previo    motivato    accertamento
          dell'impossibilita' di  tutelare  comunque  tali  interessi
          mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla
          normativa vigente. 
              5. Il presente articolo non si applica  alle  attivita'
          economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
          quelle regolate dal testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58.  Ogni  controversia   relativa
          all'applicazione del presente  articolo  e'  devoluta  alla
          giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il
          relativo ricorso giurisdizionale, esperibile  da  qualunque
          interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
          atti di assenso formati in virtu' delle norme sul  silenzio
          assenso previste dall'art. 20. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  38,  comma  4,  del
          decreto-legge 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «4. Con uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro per la semplificazione normativa, di concerto  con
          il   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n.  281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali.». 
              -  La  legge  29  dicembre  1993,   n.   580   recante:
          «Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O. 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 9  del  decreto-legge  del  31
          gennaio 2007, n. 7  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile  2007,  n.  40,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  concernente
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  25  giugno
          2008, n. 147, S.O. 
              - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  38,  comma  3,  lett.  e)  e   f)   del
          decreto-legge 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580: 
              «Art. 8 (Registro delle imprese).  -  1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive sulla tenuta del registro. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
              4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo  da   assicurare   completezza   ed   organicita'   di
          pubblicita' per tutte le imprese  soggette  ad  iscrizione,
          garantendo la tempestivita' dell'informazione su  tutto  il
          territorio  nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione   del
          presente comma sono regolate ai sensi dell'art.  1-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».