DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 3-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis
   (( (Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione
      al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie
                  economiche ed amministrative-REA)

  1.  Con  uno o piu' regolamenti emanati secondo quanto disposto dal
comma  2,  sono  stabilite  le  norme  di adeguamento del regolamento
istitutivo  del  registro  delle imprese, di cui all'articolo 8 della
legge   29   dicembre   1993,  n.  580,  che  dovranno  prevedere  in
particolare:
    a) la razionalizzazione delle forme di pubblicita' per le imprese
in   coordinamento   con  le  disposizioni  di  riforma  del  diritto
societario,  di  cui  al  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 6,
emanato in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
    b)  la  semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e
cancellazione  delle  imprese,  in coerenza con i processi di riforma
della  regolazione  e  secondo  criteri di omogeneita' di disciplina,
unicita'  di  responsabilita', snellimento di fasi ed eliminazione di
adempimenti,  anche  in  linea con i principi di telematizzazione del
registro  delle  imprese,  introdotti dall'articolo 31 della legge 24
novembre  2000,  n.  340,  e  successive modificazioni, prevedendo l'
attivazione    di    collegamenti   telematici   con   le   pubbliche
amministrazioni  e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per
le imprese;
    c)  l'individuazione,  nel rispetto delle disposizioni del codice
civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di
imprese,  degli  elementi  informativi  su soggetti, atti e fatti che
devono  essere  riportati  nel  repertorio delle notizie economiche e
amministrative  (REA), prevedendo altresi' interventi di iscrizione e
cancellazione  d'ufficio  ed  evitando  duplicazioni di adempimenti a
carico delle imprese;
    d)  la  disciplina  di  sanzioni  amministrative, comprese tra un
ammontare  minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per
il  ritardo  o  l'omissione  della  presentazione  delle  domande  d'
iscrizione  al  REA,  secondo  criteri di tassativita', trasparenza e
proporzionalita';
    e)  il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a
chiunque  ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'
iscrizione  nel  registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito
di  atti  a  tal  fine  richiesti,  o  che  attestino  la mancanza di
iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale  siano  previsti  l'iscrizione o il deposito nel registro delle
imprese e nel REA, in conformita' alle norme vigenti;
    f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di
smarrimento,  distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma
digitale  o  comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato,
anche  per  motivi  dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da
garantire  la  continuita' di gestione amministrativa delle attivita'
di pubblicita' presso il registro delle imprese;
    g)   l'espressa   abrogazione  delle  disposizioni  regolamentari
nonche'  delle  disposizioni  legislative di natura procedimentale in
materia   di  registro  delle  imprese  incompatibili  con  la  nuova
normativa,  con  particolare  riferimento  ai  regolamenti  di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed
al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
    h)  l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle
imprese,  per  l'attivazione  automatica  dell'iscrizione  agli  enti
previdenziali,   ai  sensi  dell'articolo  44  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  2.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 sono emanati ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto  con  i  Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e delle
finanze  e  per  la funzione pubblica, previa acquisizione del parere
della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato
nonche'  delle  competenti  Commissioni  parlamentari. I pareri della
Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta
giorni  dalla  richiesta;  quello  delle  Commissioni parlamentari e'
reso,  successivamente  ai  precedenti,  entro  sessanta giorni dalla
richiesta.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla richiesta di parere alle
Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere  comunque
emanati.
  3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).