DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 49 
         (Disposizioni in materia di conferenza di servizi) 
 
  1. All'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "indice  di  regola"  sono  sostituite
dalle seguenti: "puo' indire"; 
    b) al comma 2,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole: "ovvero nei casi in  cui  e'  consentito  all'amministrazione
procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni
delle amministrazioni competenti". 
  2. All'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni
successivi nel caso la richiesta provenga  da  un'autorita'  preposta
alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli
unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o
i  Comuni,  o   altre   autorita'   competenti   concordano   con   i
Soprintendenti  territorialmente  competenti  il  calendario,  almeno
trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze   di   servizi   che
coinvolgano atti di  assenso  o  consultivi  comunque  denominati  di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali."; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.  In  caso  di
opera o attivita' sottoposta anche ad  autorizzazione  paesaggistica,
il  soprintendente  si  esprime,  in  via  definitiva,  in  sede   di
conferenza  di  servizi,  ove  convocata,  in  ordine   a   tutti   i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto  legislativo  22
gennaio 2004, 42."; 
    b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto
disposto dal comma 4-bis"  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Per assicurare il  rispetto  dei  tempi,  l'amministrazione
competente al rilascio dei provvedimenti in materia  ambientale  puo'
far eseguire anche da altri organi  dell'amministrazione  pubblica  o
enti  pubblici  dotati  di   qualificazione   e   capacita'   tecnica
equipollenti, ovvero da  istituti  universitari  tutte  le  attivita'
tecnico-istruttorie non  ancora  eseguite.  In  tal  caso  gli  oneri
economici diretti o indiretti  sono  posti  a  esclusivo  carico  del
soggetto committente il progetto, secondo le  tabelle  approvate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"; 
    c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi  in
cui  l'intervento  oggetto  della  conferenza  di  servizi  e'  stato
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i
relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi  gli  adempimenti  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai  fini
della  VIA,  qualora  effettuata  nella  medesima  sede,  statale   o
regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152."; 
    d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:  "6-bis.  All'esito
dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,
puo'  adire  direttamente  il  consiglio  dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n.
152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle  posizioni  prevalenti  espresse  in
quella sede, adotta la determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento   che   sostituisce   a   tutti   gli   effetti,    ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto  di  assenso  comunque
denominato  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,   o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla  predetta
conferenza. La mancata  partecipazione  alla  conferenza  di  servizi
ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
di  conclusione  del  procedimento  sono  valutate  ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche'
ai fini dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato.  Resta
salvo il diritto del privato di dimostrare il danno  derivante  dalla
mancata osservanza del termine di  conclusione  del  procedimento  ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis."; 
    e) il comma 7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.  Si  considera
acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,   ivi   comprese   quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita',  alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,  il  cui  rappresentante,
all'esito  dei  lavori   della   conferenza,   non   abbia   espresso
definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata."; 
    f) il comma 9 e' soppresso. 
  3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,   dopo   le   parole:   "rappresentanti   delle
amministrazioni" sono inserite  le  seguenti:  "ivi  comprese  quelle
preposte alla  tutela  ambientale,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 26 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'"; 
    b) i commi  3,  3-bis,  3-ter  e  3-quater  sono  sostituiti  dal
seguente: 
"3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione,  e  delle  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'
rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla   deliberazione   del
Consiglio dei Ministri,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,
previa intesa con la Regione o le  Regioni  e  le  Province  autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa  intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale  o  tra  piu'
enti locali. Se l'intesa  non  e'  raggiunta  nei  successivi  trenta
giorni, la deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione
o  da  una  Provincia  autonoma  in  una  delle  materie  di  propria
competenza, il Consiglio  dei  Ministri  delibera  in  esercizio  del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate". ((28)) 
  4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo la parola "assenso" sono aggiunte le seguenti "e  la  conferenza
di servizi,". 
  4-bis. L'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' -  Scia)  -
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio  di  attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il  cui  rilascio  dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non  sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli  atti  stessi,  e'
sostituito  da  una  segnalazione  dell'interessato,  con   la   sola
esclusione  dei  casi   in   cui   sussistano   vincoli   ambientali,
paesaggistici   o   culturali   e   degli   atti   rilasciati   dalle
amministrazioni  preposte  alla  difesa  nazionale,   alla   pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco,  nonche'  di  quelli  imposti
dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata  dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i  fatti
previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nonche'  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in  cui  la  legge  prevede
l'acquisizione  di  pareri  di  organi  o   enti   appositi,   ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono  comunque  sostituiti
dalle   auto-certificazioni,   attestazioni   e    asseverazioni    o
certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve   le   verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata  dalla
data  della  presentazione  della  segnalazione   all'amministrazione
competente. 
3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto   di
notorieta'  false  o  mendaci,  l'amministrazione,   ferma   restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma  6,  nonche'  di
quelle di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 
4. Decorso il termine per l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al
primo  periodo  del  comma  3,  all'amministrazione   e'   consentito
intervenire solo  in  presenza  del  pericolo  di  un  danno  per  il
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute,  per
la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo  motivato
accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali  interessi
mediante conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla  normativa
vigente. 
5. Il presente articolo non si applica alle  attivita'  economiche  a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese  quelle  regolate  dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa  all'applicazione
del presente articolo e' devoluta alla  giurisdizione  esclusiva  del
giudice  amministrativo.   Il   relativo   ricorso   giurisdizionale,
esperibile da  qualunque  interessato  nei  termini  di  legge,  puo'
riguardare anche gli atti di assenso formati in  virtu'  delle  norme
sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. 
6. Ove il fatto non costituisca piu'  grave  reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano   la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni". 
  4-ter. Il comma 4-bis attiene  alla  tutela  della  concorrenza  ai
sensi  dell'articolo  117,   secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, e  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)  del
medesimo comma. Le espressioni "segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'"  e  "Scia"  sostituiscono,  rispettivamente,   quelle   di
"dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche
come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di  cui  al
comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  quella  della
dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale  e
regionale. 
  4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo
e la competitivita' delle imprese, anche sulla base  delle  attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad
adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  per  la  semplificazione
normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri  interessati
e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli
adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e  20-ter  della  legge  15  marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni: 
    a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione
alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'  alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; 
    b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi,  ovvero  di
dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,  comunque  denominati,
nonche'  degli  adempimenti  amministrativi  e  delle  procedure  non
necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; 
    c)  estensione   dell'utilizzo   dell'autocertificazione,   delle
attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
    d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
    e) soppressione delle  autorizzazioni  e  dei  controlli  per  le
imprese in possesso di  certificazione  ISO  o  equivalente,  per  le
attivita' oggetto di tale certificazione; 
    f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di  evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 
  4-quinquies. I regolamenti di cui al comma  4-quater  sono  emanati
entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore  dei  predetti
regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge,  regolatrici  dei
relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel  processo  di
riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio  2012,  n.  179
(in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'articolo  49,   comma   3,   lettera   b),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in  sede
di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia  autonoma,
in una delle  materie  di  propria  competenza,  ove  non  sia  stata
raggiunta, entro il breve termine di  trenta  giorni,  l'intesa,  «il
Consiglio dei ministri  delibera  in  esercizio  del  proprio  potere
sostitutivo con la partecipazione  dei  Presidenti  delle  Regioni  o
delle Province autonome interessate»".