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DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110

Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2010
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vigente al 21/05/2024
Testo in vigore dal: 3-8-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 65 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante
delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal
notaio; 
  Vista la legge 16 febbraio 1913, n.  89,  recante  ordinamento  del
notariato e degli archivi notarili; 
  Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n.  1737,  convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante  norme  complementari  per
l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili; 
  Vista la legge 3 agosto  1949,  n.  577,  recante  istituzione  del
Consiglio  nazionale  del  notariato  e  modificazioni   alle   norme
sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° marzo 2010; 
  Acquisito il parere della competente Commissione della  Camera  dei
deputati espresso in data 9 giugno 2010; 
  Rilevato che il Senato della Repubblica non ha espresso  il  parere
nei termini; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 
 
  1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 23-bis. - 1. Il notaio per  l'esercizio  delle  sue  funzioni
deve munirsi della firma digitale di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  rilasciata
dal Consiglio nazionale del notariato. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  al
coadiutore e al notaio delegato. 
  Art. 23-ter. - 1. Il certificato qualificato, di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel  rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 34,  commi  3  e  4,  dello
stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni  inviate  dai
consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo. 
  2. Le modalita' di gestione del  certificato  di  cui  al  comma  1
devono  comunque  garantirne  l'immediata  sospensione  o   revoca, a
richiesta dello stesso titolare  o  delle  autorita'  competenti,  in
tutti i casi previsti dalla normativa vigente  in  materia  di  firme
elettroniche o quando il notaio e'  sospeso  o  cessa  dall'esercizio
delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento  ad
altro distretto. 
  3.  Il  notaio  custodisce  ed  utilizza  personalmente,  ai  sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  il
dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»; 
    b) all'articolo 38 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il capo dell'archivio notarile,  avuta  notizia  della  morte  del
notaro,  richiede   al   Consiglio   nazionale   del   notariato   il
trasferimento  immediato  agli  archivi  notarili  degli  atti,   dei
registri e dei repertori dallo stesso conservati nella  struttura  di
cui  all'articolo  62-bis.  Il  Consiglio  nazionale  del  notariato,
accertato il corretto trasferimento  dei  dati,  provvede  alla  loro
cancellazione.»; 
    c) dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 47-bis. - 1. All'atto pubblico di cui all'articolo  2700  del
codice civile, redatto con procedure  informatiche  si  applicano  le
disposizioni della presente legge  e  quelle  emanate  in  attuazione
della stessa. 
  2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703,  secondo  comma,  del
codice  civile,  e'  regolata,  in  caso  di  utilizzo  di  modalita'
informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n 82. 
  Art.  47-ter.  -  1.  Le  disposizioni  per  la  formazione  e   la
conservazione  degli  atti  pubblici  e   delle   scritture   private
autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche  ai  documenti
informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis. 
  2. L'atto pubblico informatico e' ricevuto in conformita' a  quanto
previsto dall'articolo 47 ed e' letto dal notaio mediante l'uso e  il
controllo personale degli strumenti informatici. 
  3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione  delle  firme
deve  attestare  anche  la  validita'  dei   certificati   di   firma
eventualmente utilizzati dalle parti.»; 
    d) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
  «Art. 52-bis. - 1.  Le  parti,  i  fidefacenti,  l'interprete  e  i
testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico  in
presenza del notaio con  firma  digitale  o  con  firma  elettronica,
consistente anche  nell'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione
autografa. 
  2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le
parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.»; 
    e) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente: 
  «Art. 57-bis. - 1. Quando deve essere allegato un documento redatto
su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega
copia informatica, certificata conforme ai  sensi  dell'articolo  22,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. 
  2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un  atto
pubblico o ad  una  scrittura  privata  da  autenticare,  redatti  su
supporto cartaceo, il  notaio  ne  allega  copia  conforme  ai  sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata
sullo stesso supporto.»; 
    f) dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente: 
  «Art. 59-bis. - 1. Il notaio  ha  facolta'  di  rettificare,  fatti
salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una  scrittura  privata
autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati
preesistenti  alla  sua  redazione,  provvedendovi,  anche  ai   fini
dell'esecuzione della pubblicita',  mediante  propria  certificazione
contenuta in atto pubblico da lui formato.»; 
    g) all'articolo 62, primo comma,  la  parola:  «giornalmente»  e'
sostituita dalle seguenti: «entro il giorno successivo»; 
    h) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 62-bis. - 1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui
agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si  avvale  della
struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato
nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all'articolo  60  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli  61  e
72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono  ad
ogni effetto di legge originali informatici  da  cui  possono  essere
tratti duplicati e copie. 
  2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita'  di  cui
al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle  regole  tecniche  di
cui all'articolo 71  dello  stesso  decreto  e  predispone  strumenti
tecnici idonei a consentire, nei  soli  casi  previsti  dalla  legge,
l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1. 
  3. Le spese per il  funzionamento  della  struttura  sono  poste  a
carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri  determinati  dal
Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato. 
  Art. 62-ter. - 1. Nella struttura di cui al comma  1  dell'articolo
62-bis il notaio conserva anche  le  copie  informatiche  degli  atti
rogati o autenticati su supporto cartaceo,  con  l'indicazione  degli
estremi  delle  annotazioni  di  cui  all'articolo   23   del   regio
decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,  convertito  dalla  legge  18
marzo 1926, n. 562. 
  2. Il notaio attesta la conformita' all'originale  delle  copie  di
cui al comma 1. 
  Art. 62-quater. - 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e
dei  registri  informatici,  alla  cui  conservazione  e  tenuta   e'
obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la  ricostruzione  con
ricorso al presidente del tribunale competente, ai  sensi  del  regio
decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071. 
  2. La ricostruzione degli atti di  cui  al  comma  1  puo'  essere,
altresi', richiesta da chiunque ne ha interesse. 
  3. Ai fini della  ricostruzione  possono  essere  utilizzate  anche
altre registrazioni informatiche conservate presso lo  stesso  notaio
che ha formato l'atto ovvero  presso  pubblici  registri  ovvero,  in
mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta. 
  4.  Non  si  fa  luogo  al  procedimento  di  ricostruzione  se  e'
disponibile  una  copia  di  sicurezza  eseguita  nell'ambito   delle
procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1.»; 
    i) dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 66-bis. - 1. Tutti i repertori e  i  registri  dei  quali  e'
obbligatoria la tenuta per il notaio sono  formati  e  conservati  su
supporto informatico, nel rispetto dei principi  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei  registri  di
cui al comma  1  avvalendosi  della  struttura  di  cui  all'articolo
62-bis. 
  3. Con uno o piu'  decreti  non  aventi  natura  regolamentare  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  il
Ministro per  la  semplificazione  normativa,  sentiti  il  Consiglio
nazionale del notariato ed il Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e la DigitPA, sono determinate le regole  tecniche  per  la
formazione  e  la  conservazione  dei  repertori,  per  il  controllo
periodico del repertorio di  cui  all'articolo  68  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la  ricerca
nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio. 
  Art. 66-ter. - 1. La tenuta del repertorio informatico, sostituisce
gli indici previsti dall'articolo 62, comma sesto.»; 
    l) all'articolo 67,  primo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine  le
seguenti  parole:  «,  ivi  compresi  quelli  conservati  presso   la
struttura di cui all'articolo 62-bis.»; 
    m) dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 68-bis. - 1.  Con  uno  o  piu'  decreti  non  aventi  natura
regolamentare del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la  semplificazione
normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il  Garante
per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono  determinate,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82: 
    a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a  quella
prevista dall'articolo 52-bis che possono essere  utilizzate  per  la
sottoscrizione dell'atto pubblico,  ferma  restando  l'idoneita'  dei
dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1,  lettere  q),  r)  e  s),
dello stesso decreto; 
    b) le regole tecniche per l'organizzazione della struttura di cui
al comma 1 dell'articolo 62-bis; 
    c)  le  regole  tecniche  per  la  trasmissione  telematica,   la
conservazione e la consultazione degli  atti,  delle  copie  e  della
documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter; 
    d) le regole tecniche per il rilascio delle copie  da  parte  del
notaio di quanto previsto alla lettera c); 
    e) le regole tecniche per l'esecuzione delle annotazioni previste
dalla legge sugli atti di cui all'articolo 62-bis; 
    f) le regole tecniche per l'esecuzione  delle  ispezioni  di  cui
agli articoli da  127  a  134,  per  il  trasferimento  agli  archivi
notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto
informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio
dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto. 
  2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite,  anche
al  fine  di  garantire  il  rispetto  della  disposizione   di   cui
all'articolo 476, primo comma, del codice  di  procedura  civile,  le
regole tecniche per il rilascio su supporto informatico  della  copia
esecutiva, di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile. 
  3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e  62-ter  si
applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  50-bis  e  51  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  Art. 68-ter. - 1. Il  notaio  puo'  rilasciare  copie  su  supporto
informatico degli atti da lui conservati,  anche  se  l'originale  e'
stato formato su un supporto analogico.  Parimenti,  puo'  rilasciare
copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici. 
  2. Quando l'uso di un determinato supporto non e' prescritto  dalla
legge o non e' altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli
atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente. 
  3. Il notaio  attesta  la  conformita'  del  documento  informatico
all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.»; 
    n) la rubrica del Capo IV del Titolo III della legge 16  febbraio
1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente: 
  «Capo  IV  -  Degli  atti   che   si   rilasciano   in   originale,
dell'autenticazione e del rilascio di copie di documenti.»; 
    o) L'articolo 73 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  73.  -  1.  Il  notaio   puo'   attestare   la   conformita'
all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o  cartaceo,
di documenti formati su  qualsiasi  supporto  ed  a  lui  esibiti  in
originale o copia conforme.»; 
    p) all'articolo 138, comma 2, cosi' come modificato dall'articolo
22 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole:  «48  e
49» sono sostituite dalle seguenti: «48, 49 e 52-bis, comma 2.»; 
    q) all'articolo 142, comma 1, lettera b), cosi'  come  modificato
dall'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo
le parole: «lettere  b),  c),  d)»  sono  inserite  le  seguenti:  «o
nell'articolo 52-bis, comma 2,». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e 3,  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti». 
              L'art. 87 della Costituzione, tra  l'altro,  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  65  della  legge  19
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              «Art.  65.  (Delega  al  Governo  in  materia  di  atto
          pubblico informatico redatto dal notaio). - 1.  Il  Governo
          e' delegato ad  adottare,  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  l'osservanza
          dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno
          o piu' decreti legislativi in materia  di  ordinamento  del
          notariato con riferimento  alle  procedure  informatiche  e
          telematiche   per   la   redazione   dell'atto    pubblico,
          l'autenticazione  di  scrittura  privata,  la  tenuta   dei
          repertori e  registri  e  la  conservazione  dei  documenti
          notarili, nonche' alla rettifica di errori di  trascrizioni
          di dati degli atti notarili. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza
          con la normativa comunitaria, e in conformita' ai  principi
          e ai criteri direttivi di cui al  comma  5,  realizzano  il
          necessario  coordinamento,  anche  formale,  con  le  altre
          disposizioni vigenti. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati  su
          proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente
          trasmessi  al  Parlamento,  ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni competenti  per  materia,
          che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla  data
          di trasmissione, decorso il quale i  decreti  sono  emanati
          anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
          scadere nei trenta  giorni  antecedenti  allo  spirare  del
          termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza
          di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. 
              4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dei decreti di cui  al  presente  articolo  possono  essere
          emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi con il
          rispetto del procedimento di cui al comma 3. 
              5. Nell'attuazione della delega il Governo  si  attiene
          ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
          informatiche,  assicurando  in  ogni  caso   la   certezza,
          sicurezza e correttezza dello  svolgimento  della  funzione
          notarile, in conformita'  alle  disposizioni  di  carattere
          generale   contenute   nel   codice    dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82; 
                b)  attribuzione  al   notaio   della   facolta'   di
          provvedere, mediante propria certificazione, a  rettificare
          errori od  omissioni  materiali  di  trascrizione  di  dati
          preesistenti  alla  redazione  dell'atto,  fatti  salvi   i
          diritti dei terzi.». 
              - Il regio decreto-legge  23  ottobre  1924,  n.  1737,
          convertito dalla legge 18 marzo 1926, n.  562  reca:  Norme
          complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento  degli
          archivi notarili. 
              - La legge 3 agosto 1949, n. 577 reca: «Istituzione del
          Consiglio nazionale  del  notariato  e  modificazioni  alle
          norme  sull'amministrazione  della  Cassa   nazionale   del
          notariato.». 
              - Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  reca:
          «Codice dell'amministrazione digitale.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  38  della  legge  16
          febbraio 1913, n. 89 cosi' come modificato dalla legge  qui
          pubblicata: 
              «Art. 38. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la
          dichiarazione  di  morte  di  un  notaro,  deve  informarne
          immediatamente il Consiglio notarile  presso  il  quale  il
          notaro era iscritto ed il capo dell'archivio  notarile  del
          distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza. 
              Gli eredi e i detentori degli atti  del  notaro  devono
          pure  informarne  il  capo   dell'archivio   notarile   del
          distretto entro dieci giorni dalla  morte,  o  dall'avutane
          notizia,   sotto   pena   della   sanzione   amministrativa
          estensibile a lire 12.000. 
              Il capo dell'archivio  notarile,  avuta  notizia  della
          morte del  notaro,  richiede  al  Consiglio  nazionale  del
          notariato il trasferimento immediato agli archivi  notarili
          degli atti, dei  registri  e  dei  repertori  dallo  stesso
          conservati nella  struttura  di  cui  all'art.  62-bis.  Il
          Consiglio nazionale del notariato,  accertato  il  corretto
          trasferimento dei dati, provvede alla loro conciliazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  62  della  legge  16
          febbraio 1913, n. 89 cosi' come modificato dalla legge  qui
          pubblicata: 
              «Art. 62. Il  notaro  deve  tenere,  oltre  i  registri
          prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per
          gli atti tra vivi, il quale  servira'  anche  agli  effetti
          della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti
          di ultima volonta'. In essi  deve  prender  nota  entro  il
          giorno successivo, senza spazi in bianco ed  interlinee,  e
          per  ordine  di  numero  di   tutti   gli   atti   ricevuti
          rispettivamente tra vivi e di ultima volonta', compresi tra
          i primi quelli rilasciati in originale,  le  autenticazioni
          apposte agli atti privati, e i protesti cambiari. 
              Il  repertorio  degli  atti  tra  vivi,  per   ciascuna
          colonna, conterra': 
                1° il numero progressivo; 
                2°  la  data  dell'atto   e   dell'autenticazione   e
          l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto; 
                3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato; 
                4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro  domicilio
          o la residenza; 
                5°  l'indicazione  sommaria  delle  cose  costituenti
          l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo  e  valore,  ed
          ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la  proprieta'
          od altri diritti reali, od il godimento di  beni  immobili,
          anche la situazione dei medesimi; 
                6° l'annotazione della seguita registrazione e  della
          tassa pagata per gli atti registrati; 
                7°  l'onorario  spettante  al  notaro  e   la   tassa
          d'archivio dovuta; 
                8° le eventuali osservazioni. 
              Nel repertorio per  gli  atti  di  ultima  volonta'  si
          scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle  prime
          quattro colonne. 
              La serie  progressiva  dei  numeri  degli  atti  e  dei
          repertori, prescritta da questo e dal precedente  articolo,
          viene continuata fino al giorno  in  cui  il  notaro  avra'
          cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto  in
          cui  e'  iscritto:  e,  cambiando  residenza  in  un  altro
          distretto,  il   notaro   dovra'   cominciare   una   nuova
          numerazione. 
              Nel  caso  di  passaggio  di  un  atto  dal  repertorio
          speciale degli atti di ultima volonta' a quello degli  atti
          tra vivi, si notera' in questo ultimo il numero che  l'atto
          aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il  numero
          che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi. 
              Il  notaro  deve  inoltre  firmare  ogni   foglio   dei
          repertori,  e  corredare  ciascun  volume  di   un   indice
          alfabetico dei nomi e cognomi  delle  parti  desunti  dallo
          stesso. 
              Se il testamento per atto pubblico e' ricevuto  da  due
          notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio
          rispettivo; ma il  testamento  si  conservera'  dal  notaro
          destinato dal testatore, ed in mancanza  di  dichiarazione,
          dal piu' anziano di ufficio. 
              Il notaro non e' tenuto a dar visione  del  repertorio,
          ne' copia,  certificato  od  estratto,  se  non  a  chi  e'
          autorizzato  a  chiederli   dalla   legge,   dall'autorita'
          giudiziaria avanti la quale verta  un  giudizio,  o,  negli
          altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il  notaro
          dipende.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  67  della  legge  16
          febbraio 1913, n. 89 cosi' come modificato dalla legge  qui
          pubblicata: 
              «Art. 67. Il  notaro,  finche'  risiede  nel  distretto
          dello stesso Consiglio notarile, e continua  nell'esercizio
          del notariato,  ha  egli  solo  il  diritto  di  permettere
          l'ispezione e la  lettura,  di  rilasciare  le  copie,  gli
          estratti e i certificati degli  atti  da  lui  ricevuti,  o
          presso di lui depositati, ivi  compresi  quelli  conservati
          presso la struttura di cui art. 62-bis. 
              Egli non puo' permettere l'ispezione  ne'  la  lettura,
          ne' dar copia degli atti di ultima volonta', e  rilasciarne
          estratti e certificati, durante la vita del  testatore,  se
          non al testatore medesimo od a persona munita  di  speciale
          mandato in forma autentica. 
              Nel caso di testamento rogato  da  due  notari  di  cui
          all'art. 777 del Codice civile e 62 della  presente  legge,
          la facolta' di rilasciarne  copia  appartiene  soltanto  al
          notaro che ne ha il deposito.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  138  della  legge  16
          febbraio 1913, n. 89 cosi' come modificato dalla legge  qui
          pubblicata: 
              «Art. 138. 1. E' punito con la sospensione da uno a sei
          mesi il notaio: 
                a)  che  e'  recidivo  nella   contravvenzione   alle
          disposizioni di cui all'art. 26; 
                b) che contravviene alle disposizioni degli  articoli
          54, 55, 56 e 57; 
                c) che non conserva, per negligenza, gli atti da  lui
          ricevuti o presso lui depositati; 
                d) che non tiene il repertorio  prescritto  dall'art.
          62  oppure  lo  pone  in  uso  senza  le  forme  prescritte
          dall'art. 64; 
                e)  che  e'  recidivo  nelle   contravvenzioni   alle
          disposizioni dell'art. 51, secondo comma,  numeri  1°,  8°,
          10°, 11° e 12°; 
                f) che impedisce  o  ritarda  le  ispezioni  previste
          dagli articoli 128 e 132. 
              2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un  anno
          il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli
          27, 28, 29, 47, 48, 49 e 52-bis, comma 2. 
              3. La sospensione comporta, oltre  la  decadenza  dalla
          qualita' di membro del consiglio  notarile  distrettuale  e
          del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilita'  a
          tali  cariche  per  due   anni   dalla   cessazione   della
          sospensione.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  142  della  legge  16
          febbraio 1913, n. 89 cosi' come modificato dalla legge  qui
          pubblicata: 
              «Art. 142. 1. E' punito con la destituzione: 
                a)  il  notaio  che  continua  nell'esercizio   delle
          funzioni  notarili  durante  la   sospensione   o   durante
          l'interdizione temporanea, fatta salva  l'ipotesi  prevista
          dall'art. 137, comma 3; 
                b) il notaio che e'  recidivo  nelle  contravvenzioni
          alle disposizioni indicate nell'art. 27  o  nell'art.  138,
          comma 1, lettere b), c), d), o nell'art. 52-bis,  comma  2,
          ovvero  che   e'   una   seconda   volta   recidivo   nelle
          contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'art.  26  o
          nell'art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°; 
                c) il notaio che abbandona la sede  in  occasione  di
          malattie epidemiche o contagiose; 
                d) il notaio che  dolosamente  non  ha  conservato  i
          repertori o gli atti  da  lui  ricevuti  o  presso  di  lui
          depositati,  fatta   salva   l'applicazione   della   legge
          penale.».