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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
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Testo in vigore dal:  3-8-2010
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Art. 38



L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto, ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda estensibile a lire trecento.

((Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione))
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(21) (54) (55)

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AGGIORNAMENTO (21)

Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 1) che "Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: 1° la notizia della morte del notaro, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al pretore, qualora il comune, in cui il notaro aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso".
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AGGIORNAMENTO (54)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, come modificato dall'art. 234 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 1) che "la notizia della morte del notaro, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso".
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AGGIORNAMENTO (55)

La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.