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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
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Testo in vigore dal:  3-8-2010
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Art. 142

1. È punito con la destituzione:

a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;

b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d),
((o nell'articolo 52-bis, comma 2,))
ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;

c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.

(65)

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AGGIORNAMENTO (50)

La Corte Costituzionale con sentenza del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/1990, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 142, ultimo comma, della legge notarile predetta, nella parte in cui prevede che "è destituito di diritto" il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142".
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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".