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REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. 2071

Disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari. (025U2071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-12-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Qualora a seguito di terremoti, inondazioni e di altre pubbliche calamità o di tumulti popolari siano andati distrutti o dispersi atti giudiziali o documenti probatori in possesso di privati, il presidente del Tribunale, su ricorso dell'interessato, il quale provi che la distruzione degli atti o documenti sia avvenuta nelle circostanze indicate, può ordinare che le copie occorrenti per sostituire gli atti e i documenti distrutti, se l'originale o altre copie di essi si trovino depositati in pubblici archivi, siano dai depositari rilasciate in carta libera con esenzione da qualsiasi tassa o diritto, facendosi espressa menzione del motivo pel quale vengono rilasciati in esenzione da tasse.

Egualmente in carta libera e con esenzione da ogni tassa sono stesi il ricorso e il decreto del presidente del Tribunale.