DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 60. 
                 Base di dati di interesse nazionale 
 
  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle
informazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche
amministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui
conoscenza  e'  rilevante   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche  solo  per
fini statistici, nel rispetto  delle  competenze  e  delle  normative
vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2. 
  2. Ferme le competenze di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  le
basi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna
tipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto
dei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi
possiedono le caratteristiche minime di sicurezza,  accessibilita'  e
interoperabilita' e sono realizzati e  aggiornati  secondo  le  Linee
guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,  e  successive
modificazioni. 
  2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di
interesse nazionale consentono il pieno utilizzo  delle  informazioni
ai soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo  standard  e
criteri di sicurezza e di  gestione  definiti  nelle  Linee  guida  e
mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter. 
  2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  3-bis. In sede di prima applicazione , sono individuate le seguenti
basi di dati di interesse nazionale: 
    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
    b) anagrafe nazionale della popolazione residente; 
    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui
all'articolo 62-bis; 
    d) casellario giudiziale; 
    e) registro delle imprese; 
    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di
asilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; 
    f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); 
    f-ter) anagrafe delle aziende agricole  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503. 
    f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; ((38)) 
    f-quinquies)  il  sistema   informativo   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEE) di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; ((38)) 
    f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e  delle  strade
urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221; ((38)) 
    f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone
fisiche, dei professionisti e degli altri enti  di  diritto  privato,
non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o
nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater. ((38)) 
  3-ter.  AgID,  tenuto  conto   delle   esigenze   delle   pubbliche
amministrazioni  e   degli   obblighi   derivanti   dai   regolamenti
comunitari, individua, aggiorna e pubblica  l'elenco  delle  basi  di
dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle  individuate
in via prioritaria dal comma 3-bis. ((38)) 
  4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo  si  provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore
informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge  16  gennaio
2003, n. 3. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l'art. 39,  comma  3)  che
"Con esclusione della lettera  c)  del  comma  1,  l'efficacia  delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per  l'attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,  resta
subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da  parte  del
Consiglio dell'Unione europea".