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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2026)
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Testo in vigore dal:  30-6-2003
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Art. 225

Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il
((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
un archivio nazionale delle strade;
b) presso
((il Dipartimento per i trasporti terrestri))
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso
((il Dipartimento per i trasporti terrestri))
una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.